172.010.311Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OIPI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 21 settembre 2004)
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:
Art. 1 Nomina degli organi (art. 3 LIPI)
1 I membri del Consiglio d’Istituto sono nominati giusta l’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rap presentanti della Confederazione.3 2 L’organo di revisione è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento. 3 Il direttore è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qual siasi momento; sono salve le convenzioni di diritto del lavoro con l’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto).
Art. 2 Indennità agli organi 1 Il Consiglio d’Istituto fissa l’ammontare delle indennità ai suoi membri in base all’importo globale stabilito dal Consiglio federale.4 2 L’organo di revisione è indennizzato in funzione del lavoro fornito. 3 I costi sono a carico dell’Istituto.
Art. 3 Consiglio d’Istituto (art. 4 LIPI)
1 Il Consiglio d’Istituto è decisionale se sono presenti almeno cinque membri. Esso decide a maggioranza semplice; in caso di parità, decide il voto del presidente. 2 Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il rapporto di gestione e il conto d’esercizio come anche per approvare il preventivo. Possono essere convocate altre sedute:
RU 1995 5057 1 RS 172.010.31 2 RS 172.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4159). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4159).
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a. dal presidente; b. da tre membri dell’Istituto; c. dalla direzione dell’Istituto.
3 La direzione partecipa alle sedute del Consiglio d’Istituto con voto consultivo; per affari relativi alla sua composizione (art. 4 cpv. 4 LIPI) ha diritto di proposta. Il Consiglio d’Istituto può riunirsi anche senza i membri della direzione.
Art. 4 Gestione (art. 7 LIPI)
1 Le sedute della direzione sono convocate dal direttore; ciascun membro della direzione può chiedere la convocazione di altre sedute. 2 Nei casi di cui all’articolo 5 capoverso 1 LIPI decide il direttore; gli altri membri della direzione hanno voto consultivo. 3 Negli altri casi decide la direzione a maggioranza semplice; essa è decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità decide il voto del diret tore.
Art. 5 Tesoreria (art. 11 LIPI)
1 Il traffico dei pagamenti tra l’Istituto e la Confederazione come anche gli investi menti di denaro presso la Confederazione o i prestiti concessi dalla Confederazione avvengono tramite conto corrente presso l’Amministrazione federale delle finanze. 2 Le condizioni sono fissate di comune accordo tra l’Amministrazione federale delle finanze e l’Istituto.
Art. 6 Facoltà di firma 1 Il direttore designa le persone autorizzate a firmare in virtù della sovranità; ne è fatta comunicazione al dipartimento competente. 2 La direzione designa le persone autorizzate a firmare nell’ambito del diritto privato. I loro nomi sono iscritti nel registro di commercio e pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
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Allegato
Modificazione del diritto previgente
1. L’ordinanza del 24 febbraio 19825 sull’attribuzione degli uffici ai dipartimenti e dei servizi alla Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 1 lett. c n. 7 ...
2. L’ordinanza del 9 maggio 19796 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Art. 7 n. 7 ...
3. L’ordinanza del 28 marzo 19907 sulla delega di competenze è modificata come segue:
Art. 13 Abrogato
5 [RU 1982 2267, 1989 2118, 1990 1534 1590 1610, 1992 2 art. 2 lett. a 509, 1993 1771, 1995 980 4362 art. 2, 1996 1487 1510 1796. RU 1998 649]
6 [RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]
7 [RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett.c]
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