I
Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica dell’11 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza sui brevetti del 19 ottobre 19771 è modificata come segue:
Art. 9 Abrogato
Art. 24 cpv. 2 lett. a e abis 2 La richiesta deve inoltre contenere:
a. se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera, il suo recapito in Svizzera;
abis. se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
Art. 47 lett. a Oltre alle condizioni per l’attribuzione della data di deposito, l’Istituto esamina:
a. se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48);
Art. 48 Recapito in Svizzera 1 Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è invitato dall’Istituto a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 della legge) di un mandatario. 2 Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.
RS 232.141
2011-0018 2247
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Ordinanza sui brevetti RU 2011
Art. 60 cpv. 1 lett. a 1 La domanda è pubblicata come fascicolo. Essa include:
a. le indicazioni della richiesta (art. 24) che saranno iscritte nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1bis della legge), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli arti coli 46–50 e 52;
Art. 73 cpv. 1 lett. a 1 L’opposizione deve essere presentata per scritto in due esemplari entro nove mesi dalla pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:
a. il cognome e il nome o la ditta, nonché l’indirizzo dell’opponente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
Art. 77 rubrica, cpv. 1 primo periodo, cpv. 2 primo periodo e cpv. 3 Recapito delle parti
1 L’opponente che deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto a indicarlo entro il termine d’opposizione o un termine supplementare prescritto dall’Istituto. 2 Il titolare del brevetto che deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine prescritto dall’Istituto. 3 Abrogato
Art. 94 cpv. 1 lett. k e p 1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:
k. nome e indirizzo di un eventuale mandatario; p. cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
Art. 104 cpv. 1 lett. c 1 Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell’inserto:
c. le altre modificazioni, quali i cambiamenti di recapito in Svizzera o di man datario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.
Art. 118 cpv. 1 lett. c 1 Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:
c. indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge).
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II
Ordinanza sui brevetti RU 2011
Art. 124 cpv. 3 primo e secondo periodo 3 Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora non abbia indicato un recapito entro tale termine, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per farlo. ...
Art. 127c lett. a e b La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:
a. il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera; b. se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed
eventualmente il suo recapito in Svizzera;
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sui brevetti RU 2011
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