- CAPO I DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
- CAPO II PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
- CAPO IIICONTROLLI E VIGILANZA
- CAPO IV SANZIONI
- CAPO VDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30
Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele. (GU n.45 del 232
1990 )
Entrata in vigore della legge: 2461990
CAPO I
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(((Denominazione del prodotto). ))
(( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge,
1990 )
Entrata in vigore della legge: 2461990
CAPO I
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(((Denominazione del prodotto). ))
(( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge,
CAPO I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 1. (( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge,
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(((Denominazione del prodotto). ))
specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: