DECRETO DELEGATO 20 dicembre 2007 n.126 Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 11 della Legge 27 gennaio 2006 n.19; Visto il Decreto Delegato 1° dicembre 2006 n.126; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 5 dicembre 2007; Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
Modifiche ed integrazioni al Decreto Delegato 1° dicembre 2006 n. 126 in tema di progetti di cooperazione internazionale per la ricerca
Art. 1 All’articolo 2 del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126 è aggiunto il seguente comma:
“2. Possono essere finanziati: a) progetti che prevedano un costo superiore a 100.000 Euro a carico del solo richiedente sammarinese; b) progetti proposti dai soggetti di cui all’art. 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento abbiano almeno cinque dipendenti, ovvero almeno tre dipendenti e due collaboratori a progetto. Tale numero di dipendenti e collaboratori deve rimanere inalterato per tutta la durata del progetto. Qualora nel periodo di svolgimento del progetto il numero dei dipendenti e collaboratori divenga inferiore a cinque unità, il soggetto beneficiario del credito agevolato incorre nella decadenza di cui all’articolo 6.”.
Art. 2 I commi 4 e 8 dell’articolo 3 del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126 sono così sostituiti:
“4. Il progetto di ricerca per il quale si è richiesto un finanziamento va presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, corredato della seguente documentazione: - modulo di presentazione progetti Eureka (Eureka Project Form) appositamente compilato in tutte le
sue parti e sottoscritto da tutti i partecipanti al progetto; una volta ottenuto il marchio Eureka tale modulo diverrà pubblico attraverso il suo inserimento sul sito della rete stessa.
- capitolato tecnico come da Allegato B, comprendente la descrizione del progetto, con relativa pianificazione di fasi e tempi di articolazione e dei costi previsti, per i quali il CEV si riserva di richiedere ulteriori specificazioni. Il capitolato tecnico andrà presentato in formato digitale;
- richiesta di finanziamento come da Allegato C; - contratto firmato tra le imprese/enti partecipanti dove le parti determinano la suddivisione del
progetto e si impegnano a portarne a termine la parte ad esse attribuita; - certificato di vigenza; - ultimi tre bilanci e note integrative in copia conforme all’originale. Nel caso in cui una società sia
costituita da minor tempo dovrà presentare i bilanci disponibili ed il Business Plan; - nel caso in cui l’impresa sammarinese detenga la quota maggiore di partecipazione al progetto:
rapporto di ricerca e rapporto di esame emessi per una corrispondente domanda di brevetto sammarinese, avente ad oggetto il risultato dell’attività di ricerca per la quale è richiesto il finanziamento.”.
“8. L’Istituto di Credito, a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente chiedere all’impresa garanzie reali e personali per un importo non superiore all’ammontare del prestito, maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi, compresi quelli di spettanza dell’Ecc.ma Camera.”.
Art. 3 L’articolo 5, comma 5, del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126, è sostituito dal seguente:
“5. I soggetti indicati all’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 possono presentare contemporaneamente domande di finanziamento relative ad un massimo di tre progetti, sia nazionali che di cooperazione internazionale. La domanda di finanziamento relativa al primo progetto riceve copertura in base alle risorse ordinarie stanziate in ogni singolo esercizio finanziario, le domande per il secondo ed il terzo progetto sono finanziate nei limiti delle risorse stanziate e non impegnate entro il mese di ottobre di ogni esercizio finanziario. Hanno la precedenza le istanze presentate dai soggetti di cui all’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 che non abbiano mai usufruito di incentivi o finanziamenti per la ricerca.”.
Art. 4 L’articolo 6 del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126 è sostituito dal seguente:
“Art.6 (Decadenza del beneficio del credito agevolato)
1. Qualora il soggetto proponente non abbia portato a termine il progetto entro i termini prestabiliti come indicati nell’allegato B, decadono i benefici del credito agevolato: il soggetto è tenuto a restituire all’istituto di credito erogante l’importo del finanziamento ricevuto fino a quel momento. Lo Stato sospende inoltre l’erogazione del contributo in conto interessi e l’operatore è tenuto a restituire allo Stato l’importo degli interessi derivanti dalla somma già corrisposta dall’istituto di credito. Parimenti, il beneficiario del credito agevolato è tenuto al suddetto obbligo di restituzione nei casi di revoca o decadenza del prestito o mutuo.”.
Art. 5 (Norma transitoria)
I contratti di mutuo ancora da perfezionarsi fra l’istituto di credito erogante il prestito e i soggetti richiedenti, inerenti a progetti di ricerca già ammessi dal C.E.V. al credito agevolato, sono sottoposti alle disposizioni di cui all’articolo 2 del presente decreto.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2007/1707 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta