LEGGE 31 gennaio 1996 n.6 (pubblicata il 7 febbraio 1996)
LEGGE ELETTORALE
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 gennaio 1996.
CAPITOLO I
CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE
Art.1
1.Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.
Art.2
1.Dalla funzione elettorale sono esclusi:
a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, nonchè coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici;
2.I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.
Art.3
1.I cittadini sammarinesi il cui rapporto di discendenza originaria, verificato in sede di richiesta di accertamento della cittadinanza, si è interrotto per oltre una generazione, sono iscritti nelle liste
elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda che dovranno presentare personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.
2.Ai fini di cui sopra si intende per interruzione di oltre una generazione la mancata iscrizione nelle liste elettorali degli ascendenti fino al I° grado e dei collaterali fino al II° grado di parentela.
Art.4
1.L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale nella quale è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in sezione. Se trasferisce la residenza fuori dal territorio della Repubblica continua ad esercitare il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto luogo l'ultima residenza.
2.L'elettore che risiede fuori dal territorio della Repubblica o che è nato all'estero e, comunque, in tutti i casi nei quali non sia possibile determinare con certezza l'ultima residenza, esercita il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto l'ultima residenza il suo ascendente paterno. I coniugi che abbiano avuto una diversa ultima residenza sono assegnati dalla Commissione Elettorale ad una unica sezione, fatta salva la possibilità di richiedere nel termine previsto al primo comma dell'articolo 7 l'assegnazione alla diversa e pertinente sezione elettorale; le elettrici che abbiano acquisito la cittadinanza sammarinese per matrimonio sono iscritte nel medesimo seggio elettorale del marito.
3.In tutti i casi nei quali non sia possibile l'identificazione dell'ultima residenza, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 provvederà, tramite sorteggio, all'iscrizione in una delle sezioni elettorali nelle quali è suddiviso il territorio. Tali nuove iscrizioni saranno equamente distribuite fra i seggi di ogni sezione.
4.Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati piu' di 700 elettori, nè meno di 50.
Art.5
1.Al fine di tutelare il rispetto del diritto di voto per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è disposta l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori.
2.Le modalità e le possibilità di applicazione e di attuazione di quanto disposto al comma che precede, con le dovute garanzie di volontario, uguale accesso e di controllo, saranno previste da apposita legge.
CAPITOLO II
FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
Art.6
1.Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:
a) il cognome ed il nome e lo stato civile;
b) la residenza.
2.Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti.
3.Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:
- il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
- l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
- il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.
4.La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.
5.La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonchè con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.
6.In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.
Art.7
1.Entro le ore dodici del 28 febbraio, o del giorno immediatamente successivo se il 28 febbraio è festivo, ogni cittadino, anche se non direttamente interessato, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale nonchè contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Quando il reclamo è fatto in forma orale, lo stesso viene verbalizzato dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2.Sui reclami decide inappellabilmente, entro il quindici marzo, il Commissario della Legge.
3.Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all'articolo 6 quarto comma.
4.Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al giorno della votazione compreso.
Art.8
1.La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 deve anche procedere, almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che, dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'articolo 2 od abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1. Alla cancellazione per morte provvede d'ufficio l'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2.Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate.
CAPITOLO III
COLLEGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
Art.9
1.Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.
2.Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà piu' uno dei suoi componenti.
Art.10
1.Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico.
2.L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Art.11
1.I comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale sono convocati dai Capitani Reggenti con pubblico manifesto almeno novanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
2.Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonchè la disciplina della campagna elettorale.
Art.12
1.Entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve avere predisposto i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.
2.I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.
3.Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare il tagliando che dovrà essere staccato dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.
4.I certificati d'iscrizione sono notificati a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata e per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale.
Art.13
1.Gli elettori che non abbiano ricevuto i certificati elettorali entro il termine di cui all'articolo 12, secondo comma. possono personalmente ritirarli, ad iniziare dal decimo giorno precedente quello delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni di voto. Della consegna è fatta annotazione in apposito registro.
2.Se il certificato elettorale sia stato smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato e previa annotazione in apposito registro, di ottenere un duplicato, munito di speciale contrassegno sul quale è annotata la dichiarazione che trattasi di duplicato.
CAPITOLO IV
FORMALIT· PRECEDENTI LE VOTAZIONI
Art.14
1.Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno sessanta elettori e depositate, non piu' tardi delle ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta.
2.Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.
3.Nessun elettore può sottoscrivere piu' di una lista di candidati, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila.
4.La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche ed a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non piu' tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale.
5.Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.
6.Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.
Art.15
1.Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati, purchè non superiore a sessanta nè inferiore a dieci deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.
2.Nessun candidato può essere iscritto in piu' di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in piu' di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà piu' essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.
3.Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14.
Art.16
1.Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:
- verifica le liste dei candidati;
- esamina i contrassegni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di 24 ore, pena l'esclusione dalla lista delle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste medesime. Al sorteggio potranno assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce al limite prescritto il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo del Cursore del Tribunale Commissariale ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.
Art.17
1.La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.
2.Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge (All. A).
3.Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine riportato dal sorteggio.
4.Nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'articolo 36. Sono vietati altri segni o indicazioni.
5.Le schede devono pervenire agli Uffici Elettorali di sezione debitamente piegate e sono consegnate solamente ai Presidenti di seggio, in conformità a quanto dispone l'articolo 24.
CAPITOLO V
I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Art.18
1.Oltre alle condizioni per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:
- aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni;
- avere domicilio sul territorio della Repubblica;
- non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- non essere Agente diplomatico ai sensi della Legge 16 settembre 1993 n. 105;
- non essere Agente diplomatico o consolare ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13;
- non essere Agente diplomatico e/o consolare di Stato estero, ancorchè onorario;
- non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco;
Art.19
1.Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio.
2.In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3.In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n. 22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta.
4.In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n. 21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:
a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;
b) il Consigliere che, per piu' di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.
Art.20
1.Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.
2.Le liste sono obbligate a trasmettere il rendiconto delle spese sostenute, entro dieci giorni dalle elezioni, alla Giunta Permanente delle Elezioni.
Art.21
1.I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.
2.Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, i posti saranno dichiarati vacanti.
CAPITOLO VI
PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI
Art.22
1.Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
2.Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
3.Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.
4.La sezione elettorale speciale di cui al terzo comma fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, presso la quale devono aver luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto.
5.Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.
Art.23
1.La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.
2.Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.
3.Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.
4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.
5.La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente punto 2.
6.Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.
7.La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo del Cursore del Tribunale, almeno 48 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.
8.All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di lire duecentomila.
Art.24
1.Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.
2.Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.
3.Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e devono essere firmate, sul dorso, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni o, su delega, dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
Art.25
1.Alle ore 6 il Presidente costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati.
2.Uno dei due scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro scrutatore quelle di Segretario dell'Ufficio.
3.Se uno od entrambi gli scrutatori non siano presenti o non siano stati designati, il Presidente fa nominare dagli elettori presenti, purchè in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il/i sostituto/i dello/degli assente/i.
4.Nel caso in cui gli elettori presenti non raggiungano il numero di dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dello/degli assente/i, chiamando alternativamente l'anziano ed il piu' giovane tra gli elettori presenti, in possesso dei requisiti di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23.
Art.26
1.I rappresentanti delle liste dei candidati ammesse hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
2.Il Presidente può fare allontanare quel rappresentante che eserciti in qualsiasi forma pressioni o turbi il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.
Art.27
1.Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a numerare progressivamente le schede nell'apposita appendice e le firma sul dorso.
2.Delle schede numerate e firmate viene fatta menzione nel verbale.
3.Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4.Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.
Art.28
1.Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio, anche se non appartenenti alla stessa.
2.Gli elettori che prestano servizio d'ordine possono votare nella sezione ove sono addetti.
3.Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale sono iscritti.
Art.29
1.Almeno due dei tre componenti il seggio devono costantemente essere presenti alle operazioni elettorali.
2.Se il Presidente si assenta, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se si assenta il Segretario, ne assume le funzioni il Vice Presidente.
Art.30
E' compito dell'Ufficio Elettorale di sezione osservare l'orario fissato per la votazione; annotare i reclami avanzati; giudicare in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede; attribuire i voti ai candidati; unire al verbale le schede nulle, le bianche e le contestate, nonchè le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.
Art.31
Fatta eccezione per gli elettori di cui all'articolo 28 e per i membri della Commissione Elettorale, nessuno può entrare nella sala delle votazioni e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito di certificato elettorale di iscrizione nelle liste di quella stessa sezione.
Art.32
Durante il corso delle operazioni di voto, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un elenco, estratto dall'esemplare della lista di sezione, degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione o iscritti alla sezione. Dovrà altresì essere affisso avviso indicante il numero dei voti preferenziali ammessi.
Art.33
1.Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2.L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3.L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4.L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5.Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.
6.Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa. Legge ad alta voce quindi il numero scritto sull'appendice che uno dei membri dell'Ufficio segna sulla lista elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Quest'ultimo ha la facoltà di accertarsi che il numero segnato corrisponda a quello della scheda.
7.L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate e la chiude dalla parte provvista di gomma.
8.Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9.Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10.Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, stacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.
11.Le schede mancanti dell'appendice o prive del numero, del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.
Art.34
1.Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni.
2.Gli agenti incaricati del servizio d'ordine non possono entrare nella sala se non lo richiede il Presidente. Devono restare nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.
Art.35
1.Gli elettori non possono farsi rappresentare.
2.In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale.
3.Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà.
4.Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore.
5.Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale.
6.Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione.
Art.36
1.Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.
2.L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di sei candidati appartenenti alla lista prescelta.
3.Le preferenze espresse in eccedenza al numero di sei, sono nulle. Restano valide, tuttavia, le prime sei.
4.Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
5.In caso di identità di cognome, deve essere iscritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
6.Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità di confusione tra piu' candidati.
7.Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
8.Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed i numeri corrispondenti, una o piu' preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
9.Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
10.Sono nulle le schede seguenti:
- le schede che non siano quelle di Stato;
- le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;
- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;
- le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- le schede che contengano l'espressione del voto per piu' di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
11.Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo punto del decimo comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.
Art.37
1.Le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 20. Tuttavia, possono prolungarsi oltre questa ora se ininterrottamente giungono elettori per votare. Dopo le ore 21, tuttavia, il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti che ancora non abbia votato, consente di votare solamente a questi e, quindi, dichiara definitivamente chiusa la votazione.
Art.38
1.Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio Elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:
1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
4) procede allo spoglio delle schede, estraendole dall'urna una ad una ed accerta:
A) i voti validi e quelli nulli nonchè le schede bianche;
B) i voti riportati dalle singole liste;
C) i voti preferenziali riportati dai singoli candidati;
5) rende pubblico il risultato dello scrutinio.
2.Le operazioni di cui sopra sono compiute secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3.Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio Elettorale.
4.Tutto il materiale deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell'Ufficio Elettorale.
5.Subito dopo il termine delle operazioni suddette, il plico dovrà essere recapitato al Presidente della Commissione Elettorale.
CAPITOLO VII
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E GIUNTA DELLE ELEZIONI
Art.39
1.Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14, si riuniscono, nella Sala del Consiglio Grande e Generale e sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.
Art.40
1.L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o piu' esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni i quali risultano dai verbali.
2.L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
3.La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma di voti che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni.
4.La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale e dalla somma di voti di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni.
5.La cifra elettorale serve di base per determinare il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
6.La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista. A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista stessa.
7.Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
si scelgono, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, quelli piu' alti, in numero uguale a quello dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente.
8.Ciascuna lista si vedrà assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa spettanti. A parità di quoziente, il/i seggio/i è/sono attribuito/i alla lista che ha ottenuto la piu' alta cifra elettorale. Se ad una lista sono attribuiti piu' seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
9.Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.
Art.41
E' vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali e, comunque, di occuparsi di qualunque altro oggetto che non sia determinato nell'articolo 40.
Art.42
1.L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni, di cui all'articolo 43.
2.Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, entro due giorni dal termine delle operazioni di cui all'articolo 40, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale eletto.
Art.43
La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.
Art.44
1.La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:
a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.
2.Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.
3.Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.
Art.45
Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale risulta che le operazioni elettorali sono state impedite con atti di violenza o che le schede sono state in parte o nella loro totalità disperse, i Capitani Reggenti sono tenuti a convocare di nuovo i comizi nella sezione interessata per la quinta domenica successiva. In questo caso le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale, di cui agli articoli 39, 40 e 41, saranno rinviate al giorno successivo a quello in cui avranno luogo le elezioni suppletive.
Art.46
1.I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.
2.Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.
Art.47
I comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici sono puniti ai sensi degli articoli 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice Penale.
Art.48
Sono abrogati la Legge 23 Dicembre 1958 n.36 e sue successive modifiche nonchè il primo e quarto commi dell'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22.
Art.49
1.Per gli elettori già residenti all'estero all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione ai seggi interni, effettuata con i criteri stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 4, avverrà in occasione della revisione annuale delle liste elettorali dell'anno 1997.
2.Le liste elettorali dell'anno 1996, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4, saranno compilate e pubblicate nei modi e tempi previsti dalla Legge 23 dicembre 1958 n. 36; parimenti dalla stessa legge saranno regolati i termini di reclamo avverso la compilazione delle liste stesse. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza della attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.
Art.50
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 1996/1695 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari