- TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO IIENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE
- Art. 5.
- Art. 6.Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate
- Art. 7.Teatro alla Scala
- Art. 8.
- Art. 9.
- Art. 10.
- Art. 11.
- Art. 12.
- Art. 13.
- Art. 14.
- Art. 15.
- Art. 16.Entrate degli enti
- Art. 17.
- Art. 18.
- Art. 19.Rappresentazioni a prezzi ridotti
- Art. 20.
- Art. 21.
- Art. 22.
- Art. 23.Teatri e locali
- Art. 24.
- Art. 25.
- TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
- Art. 26.Disposizioni generali
- Art. 27.Organizzazione delle manifestazioni liriche
- Art. 28.Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali
- Art. 29.Programmi delle manifestazioni
- Art. 30.Recite a prezzi ridotti
- Art. 31.
- Art. 32.Attivita' concertistiche e loro sovvenzionamento
- Art. 33.Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero
- Art. 34.Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero
- Art. 35.Gestione delle manifestazioni sovvenzionate
- Art. 36.Festivals nazionali ed internazionali
- Art. 37.
- Art. 38.Produzione nazionale nuova e nuovissima
- Art. 39.Liquidazione sovvenzioni
- Art. 40.
- Art. 41.
- Art. 42.Elenco delle imprese liriche
- Art. 43.Commissione di qualificazione professionale delle imprese
- Art. 44.Documentazione per l'iscrizione nell'elenco
- Art. 45.Cancellazione dall'elenco
- Art. 46.Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi
- TITOLO IV COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Testo in vigore dal: 1101967
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Art. 2.
Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Testo in vigore dal: 1101967
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Art. 2.
Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Art. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli
Presupposti e finalita' della legge
Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali