- Art. 1L’articolo 61, terzo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.2L’articolo 92, sesto comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 3L’articolo 94, primo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.4L’articolo 102, decimo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 5L’articolo 104, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 6L’articolo 105, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 7L’articolo 119, terzo comma, secondo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 8L’articolo 119, quarto comma , ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.9L’articolo 119, sesto comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art. 10L’articolo 119, settimo comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.11L’articolo 119, settimo comma, ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.12L’articolo 122 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
- Art.13
LEGGE 20 luglio 2005 n.114
REPUBBLICA DI SAN MARINO
MODIFICHE ALLA LEGGE 25 MAGGIO 2005 N.79 TESTO UNICO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2005.
Art. 1
L’articolo 61, terzo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“La domanda di registrazione del marchio, redatta in quadruplo esemplare e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4.”
Art.2
L’articolo 92, sesto comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.”
Art. 3
L’articolo 94, primo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione redatta in quadruplo esemplare. Le domande devono essere depositate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. Essa deve contenere:
- a) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
- b) il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione del numero e della data del titolo di privativa stesso;
- c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
- d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.”
Art.4
L’articolo 102, decimo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Sul Bollettino medesimo potrà altresì essere data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra “Les Marques Internationales”, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.”
Art. 5
L’articolo 104, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“La tassa di domanda e la tassa di pubblicazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rinuncia alla domanda le tasse versate sono irripetibili.”
Art. 6
L’articolo 105, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, le tasse versate sono irripetibili.”
Art. 7
L’articolo 119, terzo comma, secondo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Se la causa pende davanti al Tribunale Commissariale, ma non è ancora stata assegnata ad un Commissario della Legge o il giudizio è sospeso o interrotto, l'istanza si propone al Magistrato Dirigente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 2.”
Art. 8
L’articolo 119, quarto comma , ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo paragrafo sono triplicati.”
Art.9
L’articolo 119, sesto comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Il decreto di accoglimento, ove la istanza sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell'ultimo paragrafo del comma 7”.
Art. 10
L’articolo 119, settimo comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 6, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.”
Art.11
L’articolo 119, settimo comma, ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo paragrafo, perde altresì efficacia:
a) se la parte che l'aveva richiesto non presenta istanza di esecutorietà del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge;
b) se è pronunciato lodo arbitrale che dichiari inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.”
Art.12
L’articolo 122 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:
“Art. 122
(Abrogazioni - Disposizioni transitorie per i marchi)
1. E’ abrogata, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Testo Unico.
- 2. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
- 3. Le disposizioni dell’articolo 66 si applicano alle domande di registrazione di marchio depositate dopo l’entrata in vigore del presente Testo Unico.”
Art.13
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2005/1704 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani