- Titolo 1 - BREVETTI D‘INVENZIONE
- Art. 1 Invenzioni brevettabili
- Art. 2 Novità
- Art. 3 Attività inventiva
- Art. 4 Titolare del brevetto
- Art. 5 Invenzioni fatte da dipendenti
- Art. 6 Designazione dell‘inventore
- Art. 7 Data di deposito
- Art. 8 Presentazione della domanda di brevetto
- Art. 9 Atti per la presentazione della domanda di brevetto
- Art. 10 Atti per la rivendicazione di priorità
- Art. 11 Documenti formanti la descrizione
- Art. 12 Contenuto dell'estratto
- Art.13 Contenuto della esposizione tecnica
- Art. 14 Forma e contenuto delle rivendicazioni
- Art. 15 Forma dei disegni
- Art. 16 Modalità di deposito di materiale microbiologico
- Art. 17 Unità d‘invenzione
- Art. 18 Emendamento, correzione e ritiro della domanda
- Art. 19 Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria
- Art. 20 Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi
- Art. 21 Esame della domanda, rilievi e concessione del brevetto
- Art. 22 Conferma della concessione del brevetto
- Art. 23 Pubblicazione del brevetto
- Art. 24 Registro dei brevetti.
- Art. 25 Diritti conferiti dal brevetto
- Art. 26 Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani
- Art. 27 Diritti di preuso
- Art. 28 Portata dell‘invenzione e interpretazione delle rivendicazioni
- Art. 29 Attuazione dell‘invenzione
- Art. 30 Licenze obbligatorie
- Art. 31 Modifiche ed emendamenti del brevetto
- Art. 32 Rinuncia e limitazione del brevetto
- Art. 33 Decadenza
- Art. 34 Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnov o
- Art. 35 Nullità del brevetto
- Art. 36 Effetti della declaratoria di nullità
- Titolo II - Disegni e modelli industriali
- Art. 37 Titolare della registrazione
- Art. 38 Cumulo con la protezione mediante brevetto d‘invenzione
- Art. 39 Domanda di registrazione
- Art. 40 Atti per la presentazione della domanda di registrazione
- Art. 41 Atti per la priorità
- Art. 42 Pubblicazione dei disegni e modelli industriali
- Art. 43 Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione
- Art. 44 Emendamento e correzione della domanda di registrazione
- Art. 45 Esame delle domande e rilievi
- Art. 46 Registro dei modelli e disegni industriali
- Art. 47 Decadenza della registrazione
- Titolo III - Marchi d‘impresa e marchi collettivi
- Art. 4 8Diritti conferiti dalla registrazione del marchio
- Art. 49Limitazione sui diritti conferiti dal marchio
- Art. 50 Marchi collettivi
- Art. 51 Durata della protezione conferita dalla registrazione del marchio
- Art. 52 Protezione temporanea
- Art. 53 Rinuncia al marchio, limitazione e modifica
- Art. 54 Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio
- Art. 55 Trasferimento del marchio e licenza
- Art. 56 Oggetto della registrazione
- Art. 57 Esclusioni dalla registrazione
- Art. 58 Titolare del marchio
- Art. 59 Uso del marchio
- Art. 60 Diritti al marchio
- Art. 61 Atti necessari per la domanda di registrazione e di rinnovazione
- Art. 62 Atti per la rivendicazione di priorità
- Art. 63 Esame della domanda e rilievi
- Art. 64 Osservazioni dei terzi
- Art. 65 Concessione della registrazione
- Art. 66 Registro dei marchi
- Art. 67 Marchi internazionali
- Art. 68 Decadenza della registrazione
- Art. 69 Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovazione
- Art. 70 Nullità della registrazione del marchio
- Art. 71 Preesistenza di un marchio registrato in Italia
- Titolo IV - Nomi commerciali, Indicazione di provenienza,denominazione d‘originee atti di concorrenza sleale
- Titolo V - Disposizioni generali
- Art. 75 Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione
- Art. 76 Reintegrazione nei diritti
- Art. 77 Lingua della procedura
- Art. 78 Modalità di deposito delle domande
- Art. 79 Rappresentanza
- Art. 80 Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa
- Art. 81 Modalità di trascrizione
- Art. 82 Procedura di esecuzione
- Art. 83 Ricorsi
- Titolo VI - Disposizioni amministrative
- Titolo VII - Tasse
- Titolo VIII Ordinamento giurisdizionale
- Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Regolamento di esecuzione della Legge Quadro sui marchi e brevetti del 24 giugno 1997 n.64. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’art.34 della Legge 24 giugno 1997 n.64; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Titolo 1 BREVETTI D‘INVENZIONE 1. Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell‘Art. 1 della Legge quadro sui marchi e brevetti in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
b) le creazioni estetiche, d. le presentazioni di informazioni.
2) Le
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 giugno 1999 n.17 ;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1
Invenzioni brevettabili
c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciali e i programmi di elaboratori,