- TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE ESULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
- Art. 1.Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
- Art. 2.Intese restrittive della liberta' di concorrenza
- Art. 3.Abuso di posizione dominante
- Art. 4.Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza
- Art. 5.Operazioni di concentrazione
- Art. 6.Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della liberta' di concorrenza
- Art. 7.Controllo
- Art. 8.Imprese pubbliche e in monopolio legale
- Art. 9.Autoproduzione
- TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA EDEL MERCATO
- TITOLO III POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'
- TITOLO IV NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
- TITOLO V NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
- TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Entrata in vigore della legge: 14101990
TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E Art. 1. Art. 2. Abuso di posizione dominante 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Art. 4.
SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
Intese restrittive della liberta' di concorrenza
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari.
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza