- Art. 1.Revisione dei film
- Art. 2.Composizione della Commissione di primo grado
- Art. 3.Composizione della Commissione di secondo grado
- Art. 4.Funzionamento delle Commissioni
- Art. 5.Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori
- Art. 6.Parere della Commissione di primo grado
- Art. 7.Parere della Commissione di secondo grado
- Art. 8.Ricorso al Consiglio di Stato
- Art. 9.Rilascio del nulla osta
- Art. 10.Cinegiornali
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13.Diffusione per radio o per televisione
- Art. 14. Competenza a conoscere dei reati
- Art. 15.Sanzioni e sequestro
- Art. 16.Regolamento
- Art. 17.Entrata in vigore
- Art. 18.Norma transitoria
LEGGE 21 aprile 1962, n. 161
Revisione dei film e dei lavori teatrali. Testo in vigore dal: 1351962
La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Revisione dei film
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
Art. 2. Composizione della Commissione di primo