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WIPO Arbitration and Mediation Center

DECISIONE DEL COLLEGIO

ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari c. Rosario Calabrese

Caso No. DEU2021-0002

1. Le Parti

La Ricorrente è ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, Italia, rappresentato dall’ EY Studio Legale Tributario Italia.

Il Resistente è Rosario Calabrese, Italia.

2. Il nome a dominio, il Registry e il Registrar

Il Registry del nome a dominio contestato <anaci.eu> è lo European Registry for Internet Domains (“EURid” o il “Registry”). Il Registrar del nome a dominio oggetto della controversia è Aruba S.p.A..

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il Centro) il 3 febbraio 2021. Il 3 febbraio 2021, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 8 febbraio 2021, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, confermando che il Resistente è registrato come del titolare del nome a dominio contestato e fornendo i recapiti del Resistente.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell’OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).

Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 15 febbraio 2021 al Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 29 marzo 2021. La Risposta è stata depositata presso il Centro il 29 marzo 2021.

Il Centro ha nominato Luca Barbero quale Esperto unico nella presente controversia il 7 aprile 2021. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B (5) delle Norme ADR.

Il 23 aprile 2021, il Ricorrente ha depositato una memoria supplementare, alla quale il Resistente ha replicato il 24 aprile 2021.

In data 30 aprile 2021, il Centro ha comunicato alle parti l’estensione del termine per l’emissione della decisione all’8 maggio 2021.

4. I Fatti

La Ricorrente, ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, è un’associazione italiana, con sede principale a Roma, cui partecipano amministratori di condominio e amministratori professionisti, per un totale di circa 8.000 amministratori.

Nata nel gennaio del 1995, dall’unione dell’ANAI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari, costituita nel 1970) con l’AIACI (Associazione Italiana Amministratori di Condominio ed Immobili, costituita nel 1974), è oggi presente nella maggior parte delle province italiane dove, oltre a svolgere attività di formazione per i propri iscritti, organizza corsi di avviamento e qualificazione, rivolti a quanti, in maggioranza giovani, vogliono conoscere più da vicino l’attività dell’amministratore immobiliare.

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi registrati:

- marchio dell’Unione Europea n. 3606936 ANACI (figurativo), depositato il 27 gennaio 2004 e registrato il 13 giugno 2005, nelle classi 36 e 37;

- marchio dell’Unione Europea n. 12461381 ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI (figurativo), depositato in data 23 dicembre 2013 e registrato in data 19 maggio 2014, nelle classi 9, 35, 36, 37, 41 e 42.

La Ricorrente è inoltre titolare del nome a dominio <anaci.it>, registrato in data 21 luglio 1997 e usato dalla Ricorrente per promuovere i propri servizi sotto il marchio ANACI.

Il nome a dominio contestato <anaci.eu> è stato registrato in data 12 agosto 2020.

Il nome a dominio puntava in precedenza su una pagina web reindirizzato su una pagina di parcheggio del registrar ove era indicato che il nome a dominio contestato era riservato, mentre ora reindirizza su un sito apparentemente dedicato alle attività di un’associazione naturalistica chiamata “Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano”. Nella sezione “Chi siamo” del sito, viene indicato: “Ciao, questo gruppo di amici della natura e dell’acqua, nella sua veste del Comitato Italiano, vuole rappresentare cittadini, professionisti e tutti coloro che si impegnano per la difesa di questi due elementi fondamentali per la sopravvivenza umana”. Alla pagina “Siamo on line”, è riportato il seguente commento, pubblicato in 10 febbraio 2021: “Siamo lieti di annunciarti che da oggi puoi seguire le attività di Anaci direttamente sul sito.” Sono inoltre presenti ulteriori pagine dedicate all’inquinamento dei mari, alla raccolta differenziata, all’acqua ed alle iniziative del gruppo Fridays for Future Italia, un gruppo nazionale del movimento internazionale fondato da una attivista ambientale svedese nell’agosto 2018.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è identico e confondibile con la ragione sociale, il nome a dominio (<anaci.it>) ed i marchi della Ricorrente.

La Ricorrente sostiene che il Resistente non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza della Ricorrente e della sua attività, in quanto il Resistente è stato ed è tuttora presidente dell’associazione UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili), un’associazione che, come quella della Ricorrente, ha sede a Roma e riunisce amministratori di condominio. Il Resistente avrebbe inoltre più volte invitato ad un “tavolo di concertazione” tutte le associazioni degli amministratori di condominio, tra cui anche la Ricorrente, con la quale si è spesso trovata in contrasto.

La Ricorrente afferma che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato in quanto il Resistente non è conosciuto con lo pseudonimo “Anaci”, né lo ha utilizzato, avendo reindirizzato il nome a dominio contestato su una pagina di parcheggio del registrar.

La Ricorrente sostiene inoltre di non avere dato alcuna autorizzazione al Resistente in relazione alla registrazione e all’uso del nome a dominio contestato.

Infine, la Ricorrente indica che il Resistente ha dichiarato di aver registrato il nome a dominio contestato per suo uso personale, per un’associazione ecologista dal nome “Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano”, ma che non risulta presente su Internet alcuna associazione con quel nome.

La Ricorrente asserisce inoltre che l’eventuale documentazione prodotta dal Resistente relativa alla costituzione dell’Associazione dal particolare nome “Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano” o allo svolgimento di attività prodromica alla sua costituzione, non dovrà essere tenuta in considerazione in quanto realizzata con il solo intento di precostituirsi un legittimo interesse per il nome a dominio contestato e quindi evitare il trasferimento dello stesso al suo legittimo titolare, ossia la Ricorrente.

La Ricorrente conclude che il Resistente non ha alcun reale interesse al nome a dominio contestato, che ha registrato con il solo obiettivo di impedire alla Ricorrente di registrarlo.

In relazione al requisito della malafede, la Ricorrente evidenzia la propria titolarità di validi diritti anteriori sul segno ANACI riprodotto nel nome a dominio contestato e che ANACI è stato validamente registrato come marchio sin dal 2004 e come nome a dominio (<anaci.it>) sin dal 1997, oltre che usato come ragione sociale sin dal 1995. Per tali motivi e le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, il Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato, era perfettamente a conoscenza dei diritti sul segno ANACI da parte della Ricorrente e del suo ininterrotto uso da parte di quest’ultima nell’ambito della sua attività.

La Ricorrente informa il Collegio di avere tentato di ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato dal Resistente attraverso l’invio di una lettera di diffida al Resistente, il quale tuttavia si è rifiutato di ottemperare a tale richiesta, sostenendo, nella sua risposta, di aver registrato il nome a dominio contestato in quanto corrisponde all’acronimo dell’associazione ecologista ispirata alle istanze evidenziate da una attivista ambientale dal nome “Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano”. La Ricorrente ribadisce che tale associazione non è presente su Internet, ma che, anche qualora fosse stata appena costituita, non vi sarebbe alcun dubbio che la stessa sia stata costituta con l’unico scopo di provare a giustificare la registrazione in asserita buona fede del nome a dominio contestato, perfezionata dal Resistente con l’obiettivo di impedire al legittimo titolare di registrarlo e usarlo.

B. Resistente

Il Resistente sostiene che il nome a dominio contestato non è confondibile con i marchi su cui la Ricorrente vanta diritti, in quanto la Ricorrente non ha registrato ANACI come marchio denominativo ma soltanto come marchio figurativo, composto anche da altri elementi verbali e figurativi di cui il termine “anaci” non sarebbe la componente dominante.

Il Resistente asserisce che la Ricorrente ha tentato di coinvolgere l’Associazione Sindacale UNAI nella presente controversia, con il solo scopo di inventarsi una situazione di conflitto di interessi e di concorrenza fra enti dello stesso settore.

Il Resistente indica inoltre che in passato la Ricorrente ha intentato causa ad UNAI con motivazioni pretestuose, perdendo la causa e venendo condannata al risarcimento delle spese legali. A sostegno di tale argomentazione, il Resistente allega copia di un assegno riportante il timbro ANACI emesso a favore di UNAI nel 2011.

A tal proposito, aggiunge che il nome a dominio contestato non ha nulla a che fare con l’associazione UNAI ma è stato registrato del Resistente in persona in quanto lo stesso possiede vari interessi, inclusi quelli dell’Associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano, di cui è presidente e che si occupa della tutela delle acque e alla divulgazione delle tematiche dell’ecologia e della tutela della natura ed è ispirato alle istanze di un attivista ambientale.

Il Resistente aggiunge che il nome a dominio contestato <anaci.eu> è stato legittimamente registrato da lui stesso nel 2020, in veste di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Amici della Natura e Dell’Acqua – Comitato Italiano – Anaci, un club naturalistico ed ecologista nato a Latina il 12 settembre 2006 con sede a San Felice Circeo in provincia di Latina. Il Resistente evidenzia quindi che tale associazione non ha nulla a che fare con le attività di UNAI o ANACI e che la stessa non può quindi essere considerata concorrente della Ricorrente per la diversità del suo scopo.

Il Resistente indica inoltre che il nome a dominio contestato, contrariamente a quanto segnalato dalla Ricorrente, è attivo e operativo e sostiene che, probabilmente, al momento del salvataggio dello screenshot da parte della Ricorrente, il sito era in manutenzione.

Il Resistente asserisce di avere interesse e diritto a conservare l’operatività del sito pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato per divulgare le proprie idee e informare sulle proprie attività in materia di ecologia e tutela della natura. Sostiene, inoltre, che lui stesso sta facendo un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio contestato, senza l’intento di fuorviare i consumatori o danneggiare la reputazione del Ricorrente.

Il Resistente conclude ribadendo il suo legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato ed asserendo che il suo uso dello stesso non potrà mai ingenerare confusione nell’utenza, dal momento che la sua associazione non è attiva in relazione ai prodotti e servizi per cui il marchio ANACI della Ricorrente è registrato.

Il Resistente afferma di avere intestato il nome a dominio contestato a suo nome per semplicità utilizzando il proprio account presso il Registrar, attraverso il quale ha registrato anche altri nomi a dominio essendo anche titolare di una società di software, in quanto non aveva a disposizione il codice fiscale ed il numero di conto corrente bancario dell’associazione.

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo del nome a dominio contestato, il Resistente evidenzia che il nome a dominio contestato non fu scelto arbitrariamente bensì in quanto acronimo dell’associazione “Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano”, che non ribadisce non essere in alcun modo concorrente del Ricorrente e che opererebbe da 14 anni, essendo stata fondata il 12 settembre 2006, come evidenziato dal certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate allegato alla Risposta.

Il Resistente afferma di non aver posto in essere alcuna condotta che possa far supporre un intento di uso in malafede e che il nome a dominio contestato è stato registrato nel rispetto della normativa italiana che consente di utilizzare denominazioni già utilizzate da altri a condizione che non vi sia possibilità di confusione fra i soggetti che ne fanno uso e che tali soggetti operino in campi diversi e non concorrenti.

In ordine all’uso del nome a dominio contestato, il Resistente asserisce che il nome a dominio contestato viene utilizzato per uno scopo dimostrabile ed evidente che non ha nulla a che vedere con lo scopo dell’associazione della Ricorrente e sostiene che non sussiste un rischio di confusione fra i due enti o i due siti poiché impostati nella grafica e nei contenuti in maniera totalmente diversa oltre a trattare di materie di diversa natura.

Il Resistente chiede infine, per quanto di competenza del Collegio, che venga dichiarato che la presentazione del Ricorso costituisce un abuso del procedimento amministrativo da parte della Resistente.

C. Memoria supplementare della Ricorrente

A seguito del deposito della Risposta e dell’indicazione del Resistente che la sua associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano è stata creata nel 2006, come documentato dal certificato di attribuzione del codice fiscale allegato alla Risposta, la Ricorrente ha depositato una memoria in cui ha evidenziato che il sito dedicato all’associazione, pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato, è stato attivato soltanto dopo la presentazione del Ricorso. La Ricorrente allega uno screenshot da cui si evince che il primo articolo ivi pubblicato risale al 15 febbraio 2021 e sottolinea che sul sito non sono presenti indicazioni sulle modalità per diventare soci dell’associazione.

La Ricorrente contesta che il Ricorso costituisca un abuso del procedimento in quanto la Ricorrente vanta diritti esclusivi sul termine ANACI, l’attuale titolare del nome a dominio oggetto di contestazione è presidente dell’associazione UNAI concorrente della Ricorrente, la ricostruzione dei fatti operata dalla Ricorrente è corrispondente al vero e documentalmente provata, il Resistente ha mostrato una mancanza d’interesse al nome a dominio rendendosi disponibile a cedere lo stesso a seguito della ricezione della diffida della Ricorrente ed il nome a dominio contestato non era in uso né era rinvenibile alcun dato o informazione sulla sua associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano – al momento della presentazione del Ricorso.

D. Memoria supplementare del Resistente

Il Resistente ha replicato alla memoria supplementare della Ricorrente reiterando le argomentazioni già addotte nella Sua risposta. In ordine alla sua associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano –, ha aggiunto che “si tratta di un’associazione che, in passato, ha sempre operato a livello locale, nel comune di San Felice Circeo, provincia di Latina, nell’ambito di un ‘consorzio di residenze estive’, dove i soci si conoscono tutti di persona e si incontrano in spiaggia tutti i giorni. Per questo motivo, fino al 2020, nessuno sentiva l’esigenza di un sito Internet, dal momento che il gruppo WhatsApp è più che sufficiente per le nostre esigenze e, ove occorra, basta mettere un avviso nella bacheca della spiaggia, vicino al box del bagnino. Nell’assemblea fatta ad agosto 2020, abbiamo deciso di aderire al movimento di un attivista ambientale e da questa decisione è nata l’esigenza del sito Internet. qualche giorno dopo, il 12 agosto2020, ho acquistato il dominio internet per dare seguito a quanto deliberato. Abbiamo attivato il sito Internet quanto ci è servito, e lo utilizzeremo per organizzare la prossima stagione estiva (incontri ludici, gare tra i ragazzi, corsi di vela, tornei di beach-volley), in aggiunta alle comunicazioni WhatsApp che utilizzavamo già in passato.

Nei prossimi mesi, e prima dell’estate, il sito sarà più che efficiente”.

6. Discussione e Conclusione

Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell’Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.

6.1. Questione preliminare procedurale: ammissibilità e rilevanza delle memorie supplementari depositate dalle Parti

Ai sensi del Paragrafo 8 delle Norme ADR, il Collegio a suo insindacabile giudizio può chiedere o ammettere altre dichiarazioni o altri documenti di una qualsiasi delle Parti. I Paragrafi 7(b) e (d) delle Norme ADR prevedono inoltre che il Collegio debba in ogni caso garantire un trattamento imparziale ed equo alle Parti e possa decidere a suo insindacabile giudizio sull’ammissibilità, rilevanza, sostanzialità e fondatezza delle prove.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha depositato una memoria supplementare in seguito al deposito della Risposta del Resistente, fornendo commenti in merito a circostanze addotte dalla Resistente che non potevano essere dalla stessa conosciute o conoscibili al momento della presentazione del Ricorso, in particolare l’attribuzione di un codice fiscale in relazione all’associazione ANACI di cui il Resistente ha indicato di essere presidente ed il reindirizzamento del nome a dominio contestato su un sito attivo dedicato a tematiche ambientali. Il Collegio ritiene pertanto ammissibile tale memoria, le cui considerazioni sono state riportate nei paragrafi che precedono e valutate ai fini della decisione.

Il Resistente, per contro, ha depositato una memoria supplementare, in risposta a quella della Ricorrente, i cui contenuti reiterano prevalentemente quanto già dallo stesso evidenziato nella propria Risposta e non sono pertanto stati tenuti in considerazione. Nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutare l’ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e delle prove, il Collegio ha tuttavia ritenuto opportuno valutare le ulteriori spiegazioni fornite in merito alle ragioni per cui sarebbe stato scelto il nome a dominio contestato, che peraltro non sono state comunque ritenute sufficienti a dimostrare un legittimo interesse da parte del Resistente, come evidenziato nei paragrafi seguenti.

6.2. Profili sostanziali

A. Identità o confondibilità con un nome rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto dell’Unione Europea

Ai sensi del Paragraph B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR, la Ricorrente deve provare che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale gode di un diritto riconosciuto dalle leggi nazionali di uno Stato Membro e/o dell’Unione Europea.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio dell’Unione Europea n. 3606936 ANACI (figurativo), depositato il 27 gennaio 2004 e registrato in data 13 giugno 2005, nelle classi 36 e 37.

Come riconosciuto da numerosi Collegi in precedenti decisioni sulle Norme ADR la valutazione della confondibilità tra un marchio ed un nome a dominio contestato viene effettuata attraverso una comparazione tra i segni mirata a stabilire se il marchio o perlomeno l’elemento predominante dello stesso, sia riconoscibile all’interno del nome a dominio in contestazione.

Comparando il nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, è evidente che il primo riproduce il cuore o nucleo ideologico del marchio registrato ANACI della Ricorrente, costituito dalla componente denominativa “anaci”, con la mera aggiunta del code del paese (country-code Top Level Domain) “.eu”, non sufficiente, ad avviso del Collegio, a distinguere il nome a dominio contestato dal marchio della Ricorrente.

Inoltre, si rileva che il nome a dominio contestato è anche identico alla denominazione della Ricorrente ed al suo nome a dominio <anaci.it>.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato l’identità o confondibilità del nome a dominio contestato con un nome sul quale ha diritto ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.

B. Diritti o Interessi Legittimi

La Ricorrente è tenuta, ai sensi del Paragrafo 11 (d)(1)(ii) delle Norme ADR, a dimostrare l’assenza di diritti o legittimi interessi in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR, ognuna delle seguenti circostanze, in particolare ma senza esclusione di altre, possono confermare, ove debitamente comprovate, il diritto o l’interesse legittimo del Resistente al nome di dominio per le finalità di cui al paragrafo B11(d)(1)(ii):

(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea;

(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea.

Si rileva preliminarmente che per la Ricorrente è un onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Si vedano, inter alia, la decisione Google LLC c. Call & Meet S.r.l., Caso OMPI No. DEU2020-0020.

Dall’esame della documentazione agli atti, risulta chiaro che la Ricorrente non abbia mai autorizzato il Resistente a registrare o usare il segno ANACI o il nome a dominio contestato.

Sulla base delle argomentazioni e della documentazione depositate dalle Parti, il Collegio rileva che il Resistente, seppur coinvolto nel presente procedimento a titolo personale, è presidente di un’associazione di amministratori di condomini basata a Roma che svolge sostanzialmente la stessa attività della Ricorrente, anch’essa avente la propria sede principale nella Capitale d’Italia, ed ha avuto contrasti con la Ricorrente sin da epoca anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato. Pertanto, è assolutamente verosimile che il Resistente fosse ben a conoscenza della circostanza che il termine “Anaci” riprodotto nel nome a dominio contestato <anaci.eu> corrispondesse al marchio e alla denominazione della Ricorrente.

Il Resistente, come sopra evidenziato, ha addotto un legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato, sulla base della corrispondenza dello stesso con l’acronimo dell’associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano, di cui ha dichiarato di essere presidente. A dimostrazione dell’esistenza di tale associazione, il Resistente ha prodotto copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 12 settembre 2006. Il Collegio rileva tuttavia che il Resistente non ha prodotto copia di un atto costitutivo o altra documentazione relativa all’associazione in questione né ulteriori prove dell’effettiva operatività di tale associazione. Anche in risposta alla memoria supplementare della Ricorrente, il Resistente si è limitato a fornire informazioni in relazione all’operatività dell’associazione “a livello locale” in un comune italiano nell’ambito di un “consorzio di residenze estive”, indicando che nell’agosto 2020 le persone partecipanti, in un’assemblea, hanno deciso di aderire al movimento di un attivista ambientale , decisione da cui sarebbe nata l’esigenza di avere un sito Internet. Il Resistente ha quindi indicato che il sito Internet verrà utilizzato per organizzare le attività della prossima stagione estiva, citando a titolo esemplificativo, incontri ludici, gare tra i ragazzi, corsi di vela, tornei di beach-volley.

Il Collegio rileva che il sito del Resistente come attualmente pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato, contiene articoli, citazioni e informazioni in materia di tutela ambientale e, nella sezione “Chi siamo”, si limita ad indicare “questo gruppo di amici della natura e dell’acqua, nella sua veste del Comitato Italiano, vuole rappresentare cittadini, professionisti e tutti coloro che si impegnano per la difesa di questi due elementi fondamentali per la sopravvivenza umana”, senza riportare ulteriori indicazioni in merito all’organizzazione dell’associazione, alle sue attività ed ai requisiti per parteciparvi. Nella sezione “Siamo on line”, è presente il seguente commento, pubblicato in data 10 febbraio 2021, in data successiva quindi alla presentazione del presente Ricorso: “Siamo lieti di annunciarti che da oggi puoi seguire le attività di Anaci direttamente sul sito. Manifestazioni, meeting e tanto altro ancora per dare una coscienza ecologica e ambientalista all’impronta della salvaguardia delle acque e della natura.” Si rileva, inoltre, che gli ulteriori articoli presenti sul sito sono stati pubblicati in data successiva, tra il 15 febbraio ed il 17 marzo 2021.

Sulla base delle argomentazioni addotte e degli scarni elementi forniti dal Resistente per dimostrare l’effettiva operatività dell’associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano, di cui il termine “anaci” costituirebbe l’acronimo, ed in assenza di alcuna documentazione comprovante la circostanza addotta che il Resistente ricoprirebbe il ruolo di presidente di tale associazione, non sembrano esserci, ad avviso del Collegio, prove sufficienti a concludere che il Resistente sia stato o sia conosciuto con il nome a dominio contestato o che abbia diritto o titolo sul segno ANACI.

Alla luce del contenuto meramente informativo del sito del Resistente, non sembra esserci, inoltre, un uso del nome a dominio contestato in relazione all’offerta di prodotti o servizi né è stata fornita alcuna prova di una preparazione all’uso del nome a dominio contestato in tal senso.

Inoltre, mentre probabilmente il Resistente potrebbe sostenere che utilizza o intende utilizzare il nome a dominio contestato in relazione ad un uso legittimo non commerciale senza l’intento di ingannare i consumatori o danneggiare il segno distintivo o la reputazione della Ricorrente. Considerate le circostanze del caso sopra descritte e le tempistiche di attivazione del sito ed i relativi contenuti, il Collegio ritiene condivisibile la tesi della Ricorrente in ordine alla circostanza che il Resistente, che indubbiamente era a conoscenza del marchio e denominazione della Ricorrente, abbia registrato il nome a dominio contestato proprio in ragione della sua corrispondenza con tale segno distintivo, adducendo la corrispondenza con il nome dell’associazione sopra citata meramente al fine di precostituirsi una difesa nei confronti della Ricorrente.

Il Collegio pertanto ritiene che il Resistente non abbia un diritto o legittimo interesse nel nome a dominio contestato e che la Ricorrente abbia quindi provato la sussistenza del secondo elemento richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.

C. Registrazione o Uso in Malafede

Ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR, la Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è stato registrato oppure viene usato in malafede dal Resistente.

Il Paragrafo B(11)(f) prevede un elenco non esaustivo di circostanze che, se ritenute comprovate, possono dimostrare la registrazione o l’uso del nome a dominio in mala fede per le finalità di cui al par. B11(d)(1)(iii):

(1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea oppure a un ente pubblico; oppure

(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:

(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure

(ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure

(iii) al momento dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l’intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure

(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure

(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.

Alla luce delle circostanze del caso descritte nei paragrafi precedenti, è evidente che il Resistente fosse a conoscenza del marchio e nome della Ricorrente all’atto della registrazione del nome a dominio contestato, perfezionata in data 12 agosto 2020.

In relazione all’uso del nome a dominio contestato, dagli screenshot agli atti e dai contenuti pubblicati sul sito Internet del Resistente all’atto della redazione della presente Decisione, si evince che il nome a dominio contestato è stato oggetto di detenzione passiva fino al deposito del Ricorso della Ricorrente, ed è stato quindi solo successivamente su un sito attivo dai contenuti informativi in materia ambientale, non afferenti al settore di attività della Ricorrente, soltanto dopo tale data.

Sulla base delle circostanze del caso e della documentazione agli atti, il Collegio ritiene dimostrato che il Resistente, il quale non ha, per contro, fornito sufficienti prove di un suo legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato, abbia registrato il nome a dominio contestato in malafede, al fine di impedire alla Ricorrente, con la quale ha avuto nel tempo rapporti contrastanti, di utilizzare il proprio nome “ANACI” nel corrispondente nome a dominio nell’estensione “.eu”.

Pertanto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato anche che il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato in malafede ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR.

7. Decisione

Per i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone il trasferimento al Ricorrente del nome a dominio contestato <anaci.eu>.

Per gli stessi motivi, la richiesta del Resistente di dichiarare che il Ricorso costituisce un abuso del procedimento è respinta.

8. Summary in English

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2021-0002.

The Complainant is ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, of Italy, and the Respondent is Rosario Calabrese c/o Unione Nazionale Amministratori d’immobili, of Italy.

The disputed domain name is <anaci.eu>. The disputed domain name was registered on August 12, 2020 with Aruba S.P.A. At the time the Complaint was filed it was resolving to a registrar parking page and now it resolves to a website stating “Associazione Amici della Natura e dell’Acqua – Comitato Italiano”.

The Complaint was filed in Italian on February 3, 2021 and the Respondent filed a response. The Panel, Luca Barbero, was appointed on April 7, 2021.

The Complainant relies on the following European Union Trademarks:

No. 3606936 ANACI (figurative), registered on June 13, 2005, in classes 36 and 37; and

No. 12461381 ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI (figurative), registered on May 19, 2014, in classes 9, 35, 36, 37, 41 e 42.

Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant and that the Complaint does not constitute an abuse of administrative proceeding.

Luca Barbero
Esperto Unico
Data: 8 maggio 2021