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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008
Competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di attività inerenti i compiti che l'articolo 1, comma 3, della legge
9 gennaio 2008, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 20 concernente le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 che ribadisce l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei compiti di vigilanza sulla SIAE;
Ravvisata la necessità di individuare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
Ritenuto opportuno, in ragione della contiguità della materia del diritto d'autore con le materie che la normativa vigente attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, individuare quest'ultimo quale struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2008, n. 2 e all'art. 19, legge 18 agosto 2000, n. 248;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attività inerenti i compiti che l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.