Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 14 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 116 Abrogato
Art. 117 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 Concerne soltanto il testo francese. 2 L’Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’Istituto europeo dei brevetti; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 232.141
2007-3039 1659
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