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Law No. 146 of February 22, 1994, on Provisions for the Fulfillment of the Obligations Deriving from Italy's Membership of the European Communities - Community Law 1993, Italy

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Details Details Year of Version 1994 Dates Entry into force: March 13, 1994 Promulgated: February 22, 1994 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions), Competition, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Traditional Knowledge (TK) Notes For provisions relating to intellectual property, see Articles 12, 25 & 52.

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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 1993

(GU n.52 del 431994 Suppl. Ordinario n. 39 )

Entrata in vigore della legge: 1931994

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2))
  2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
  3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona

o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

ART. 3.

(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente:

" 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".

ART. 4.
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
  2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 5. (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.

ART. 6. (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre

1992, n. 489).

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992,

n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.

  1. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.
  2. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))
    1. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
    2. le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
  4. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142."

ART. 7. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

  1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

ART. 8.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
  2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.
  3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza di detto parere.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE

ART. 9. (Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i parametri per individuare i titoli e le attivita' professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione regolamentata;

b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attivita' non salariate, all'esercizio delle medesime attivita' a titolo subordinato;

c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;

e) indicare le attivita' professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza

o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad
esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini
comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
ART. 10.
(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel
settore delle professioni).
1. I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono

equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

ART. 12. (Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994. ART. 13. (Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).

    1. L'articolo 5bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente:
    2. "ART. 5bis. 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma".
  1. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 14. (Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della societa' controllante e di quella controllata;

c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;

d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

ART. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128))

ART. 16. (Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze

aeronautiche comunitarie).

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato.
  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4".

CAPO II ASSICURAZIONI ART. 17.

(Assicurazione vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita';

b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovra' prevedersi la possibilita', per le imprese autorizzate ad esercitare l'attivita' nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e malattia, la possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attivita' relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attivita' inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese di investire le attivita' a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresi' opportune garanzie per i prestiti, nonche' fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

n( �/span> dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sara' regolamentata la possibilita' per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attivita' in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;

n) verra' previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attivita' siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';

r) verra' previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.

ART. 18. (Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;

d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;

e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;

g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovra' prevedersi che gli atti a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;

n( �/span> sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

ART. 19. (Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera).

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.

ART. 20. (Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita' dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare:

1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu' dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro operazioni;

d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita'

patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo,
anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a
particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci

C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita' di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3

dell'articolo 66 della direttiva. ART. 21. (Albo dei mediatori di assicurazione).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente:

"Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".

CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE ART. 22. (Norme per l'informazione del consumatore).

1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

" 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1";

b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2";

c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";

d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"ART. 1bis. (Deroga). 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento";

e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1".

Art. 23 Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli

altri prodotti da fumo

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).

ART. 24. (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.

CAPO IV SANITA' ART. 25. (Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;

b) vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarita' e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita';

d) presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;

e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.

ART. 26.
(Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative; d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

ART. 27. (Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente:

"ART. 1bis. 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".

ART. 28. (Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali; d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto. ART. 29. (Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:

a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;

b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.

ART. 30.
(Identificazione e registrazione degli animali).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara' informata ai seguenti criteri:

a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;

b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.

ART. 31. (Prodotti fitosanitari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;

c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;

d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;

e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita';

f) prevedere che con decreto del Ministro della sanita' siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonche', in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;

g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantita' massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di piu' sostanze attive.

ART. 32. (Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

CAPO V LAVORO ART. 33. (Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;

b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva. ART. 34. (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
  2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2))
  3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 91/383/CEE".

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."

ART. 35.

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.
    1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
    2. dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita' lavorative.
  2. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravita', fino a lire 9 milioni.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI AMBIENTE E AGRICOLTURA ART. 36. (Tutela dell'ambiente: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

ART. 37.
(Tutela delle acque: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;

c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino gia' disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonche' determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;

d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,

n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili;

b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;

c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita';

d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili; f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del

Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
ART. 38.
(Rifiuti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto;

f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;

n( �/span> adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio;

n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.

2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e

indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato
regolamento (CEE) n. 259/93.
ART. 39.

(Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di

rifiuti).

  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni

effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;

b) l'articolo 60 e' abrogato;

c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono

soppresse; d) all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse; e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato. ART. 40 (Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati).

  1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.
  2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 41. (Amianto: criteri di delega).

1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 42. (Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
  2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e tecnicoscientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.

(( 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. ))

CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE ART. 43. (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche' l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumita';

e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

ART. 44. (Pane parzialmente cotto)

    1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, gia' sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
    2. "ART. 14. 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
  1. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalita' della stessa.
    1. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati,
    2. nonche' la menzione "surgelato".
  2. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
  3. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".

ART. 45.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))

ART. 46. (Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri:

a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonche' dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati;

b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonche' alle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione;

c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una quantita' massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri.

d) sara' previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.

ART. 47. (Vendita dei prodotti sfusi).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

ART. 48. (Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti).

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e' sostituita dalla seguente:

"c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'".

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".

ART. 49. (Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi).

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246, e' abrogato.
  2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

ART. 50.
(Regolamentazione dei prodotti).

  1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
  3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea:

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

  1. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

ART. 51. (Esportazioni di carburanti).

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".

ART. 52. (Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto).

1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'

sostituito dal seguente: "ART. 53. 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".

2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:

"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

ART. 53. (Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

ART. 54. (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:

1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;

c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;

f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:

1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);

2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;

3) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;

5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;

6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;

h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;

n( �/span> consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e' fatta eccezione ai sensi della lettera a);

n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera d);

o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;

p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

ART. 55.

(Transito di gas naturale sulle grandi reti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

ART. 56. (Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole).

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.

ART. 57.
(Esplosivi per uso civile: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;

b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;

c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi

o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;

d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;

e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto

n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita';

f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;

g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;

h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r);

i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma;

n( �/span> prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;

n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda;

o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;

q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;

r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;

s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.

Capo VIII RELAZIONI DELLA COMUNITA' Art. 58. (Sviluppo della formazione comunitaria).

  1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.
    1. Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento
    2. medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.
  2. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.
  3. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attivita' del Comitato.

Art. 59. (Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo).

  1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.
  2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.

Art. 60. (Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994

SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: CONSO Allegato A (articolo 1, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

LIBERA CIRCOLAZIONE 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. 92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. 92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta' intellettuale. 92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

ASSICURAZIONI 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita). 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita.

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE 90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

SANITA' 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e la importazione nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. 92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici. 92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari. 92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

LAVORO 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale. 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recanti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

AMBIENTE E AGRICOLTURA 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE 90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. 92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network ProvisionONP) alle linee affittate. 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 4) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

LIBERA CIRCOLAZIONE 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

ASSICURAZIONI 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita). 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).

SANITA' 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

LAVORO 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale. 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai densi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

AMBIENTE E AGRICOLTURA 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causa dall'amianto. 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernenti il trattamento delle acque reflue urbane. 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE 90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

ALLEGATO C (articolo 4, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE

DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini. 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose. 91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri. 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica. 91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna. 91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. 91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica. 92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. 92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina. 92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. 92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi. 92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali o seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni. 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. 92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle. 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. 92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione. 92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione. 92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni. 91/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile. 91/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari. 92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita' elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE ) dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

ALLEGATO D

(articolo 4, comma 2)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI

COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione. 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

ALLEGATO E (articolo 5) ELENCO DELLE DIRETTIVE

DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n.3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali. 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori. 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione. 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi. 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali. 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate. 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive. 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 92/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi. 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda

di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella
Comunita' di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo
(DECT).

91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V). 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari. 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari. 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che
stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali veterinari.

91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). 91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto. 91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. 91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi. 91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. 92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'. 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere. 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1. 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.

92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio. 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore. 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura). 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissione dei gas di scarico). 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identita' nel passaggio da uno Stato membro all'altro. 92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono. 92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'.

92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici. 92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari. 92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. 92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. 92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. 92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio. 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N. 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi). 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate. 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari. 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993,
concernente la liberazione di Nnitrosammine e di sostanze N
nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastome ro o di gomma
naturale.

93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. 93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni. 93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica.


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No data available.

WIPO Lex No. IT028