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Law No. 620 October 14, 1985 on the Ratification and Implementation of the Act for the Revision of the International Convention of December 2, 1961 for the Protection of New Plant Varieties, as Revised on November 10, 1972, Signed at Geneva on 23 October 1978, and Amendments of the Decree of President of the Republic No. 974 of August 12, 1975, containing the Standards for the Protection of New Plant Varieties, Italy

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Details Details Year of Version 1985 Dates Entry into force: November 27, 1985 Promulgated: October 14, 1985 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Plant Variety Protection

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Main text(s) Main text(s) Italian Legge 14 ottobre 1985, n. 620 sulla Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali        
 
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LEGGE 14 ottobre 1985, n. 620

Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali.

(GU n.266 del 12111985 Suppl. Ordinario )

Testo in vigore dal: 27111985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 dell'atto stesso.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale". Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante".

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo

8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si e' rivendicata la priorita' sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito".

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "La denominazione, deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova varieta' alla quale si riferisce e non puo' essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varieta'. Tale denominazione deve: 1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; 2) essere identica a quella gia' registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novita' vegetali per designare la stessa varieta', salva la facolta' dell'Ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria; 3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varieta' vegetale o sulla identita' del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione

internazionale, le varieta' preesistenti della stessa specie botanica o di una
specie affine".
L'ultimo comma dello stesso articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa,
un nome commerciale o altra simile indicazione, purche' la denominazione
varietale risulti facilmente riconoscibile".

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, e' resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9".

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti:
"All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti.
Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, il quale, tuttavia, puo' non procedere, totalmente o parzialmente,
all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti
garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione
delle nuove varieta' vegetali.
Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti
gli accertamenti effettuati".

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti:
"Per le domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali il termine
previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la
messa a disposizione del pubblico della documentazione e' di novanta giorni a
decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque puo' comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varieta' vegetale".

Art. 9.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarita' formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni".

Art. 10.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli
accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il
termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22bis
ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.
Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera
ritirata ad ogni effetto".

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Il brevetto e' nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorrevano le condizioni stabilite al secondo comma, lettera c), ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto".

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie".

Art. 13.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, e' sostituito dal seguente: "Il brevetto per nuova varieta' vegetale e'
soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per
invenzioni industriali.
Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al
precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze
stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni".

Art. 14.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' aggiunto il seguente: "Art. 22bis. Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varieta' vegetale".

Art. 15.

I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.

974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Convention Internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961, revisee a Geneve le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali 2 dicembre 1961, modificata a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978

ELENCO DEGLI ARGOMENTI

Preambolo. Articolo primo: Oggetto della Convenzione. Costituzione di una Unione; sede dell'Unione. Articolo 2: Forme di protezione. Articolo 3: Trattamento nazionale; reciprocita'. Articolo 4: Generi e specie botaniche che devono o possono essere protette. Articolo 5: Diritti protetti; estensione della protezione. Articolo 6: Condizioni richieste per beneficiare della protezione. Articolo 7: Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria. Articolo 8: Durata della protezione.

Articolo 9: Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti.
Articolo 10: Nullita' e decadenza dei diritti protetti.
Articolo 11: Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la
prima domanda; domanda in altri Stati dell'Unione; indipendenza della
protezione nei diversi Stati dell'Unione.
Articolo 12: Diritto di priorita'.
Articolo 13: Denominazione della varieta'.
Articolo 14: Protezione indipendente delle misure che regolamentano il
controllo e la commercializzazione.
Articolo 15: Organi dell'Unione.
Articolo 16: Composizione del Consiglio; numero dei voti.
Articolo 17: Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio.
Articolo 18: Presidente e vicepresidenti del Consiglio.
Articolo 19: Sessioni del Consiglio.
Articolo 20: Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo
e finanziario dell'Unione.
Articolo 21: Compiti del Consiglio.
Articolo 22: Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio.
Articolo 23: Compiti dell'Ufficio dell'Unione; responsabilita' del segretario
generale; nomina dei funzionari.
Articolo 24: Statuto giuridico.
Articolo 25: Verifica dei conti.
Articolo 26: Finanze.
Articolo 27: Revisione della Convenzione.
Articolo 28: Lingue utilizzate dall'Ufficio in occasione delle riunioni del
Consiglio.
Articolo 29: Accordi speciali per la protezione dei ritrovati vegetali.
Articolo 30: Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi
speciali per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame.
Articolo 31: Firma.
Articolo 32: Ratifica, accettazione ed approvazione; adesione.
Articolo 33: Entrata in vigore; impossibilita', di aderire ai testi anteriori.
Articolo 34: Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi.
Articolo 35: Comunicazioni concernenti i generi e le specie predette;
informazioni da pubblicare.
Articolo 36: Territori.
Articolo 37: Deroga per la protezione sotto due forme.
Articolo 38: Limitazione transitoria dell'esigenza di novita'.

Articolo 39: Mantenimento dei diritti acquisiti. Articolo 40: Riserve. Articolo 41: Durata e denuncia della Convenzione. Articolo 42: Lingue; funzioni di depositario. Le Parti contraenti, considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961; modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972, si e' dimostrata strumento valido per la correlazione internazionale in materia di protezione del diritto dei ritrovatori; Riaffermando i principi che figurano nel preambolo della Convenzione, secondo i quali: a) le Parti sono convinte dell'importanza che riveste la protezione dei ritrovati vegetali sia per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio che per la salvaguardia degli interessi dei ritrovatori; b) esse sono conscie dei particolari problemi sollevati dal riconoscimento e dalla protezione del diritto del ritrovatore e in particolare delle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un tale diritto, c) esse considerano altamente auspicabile che tali problemi, ai quali numerosi Stati accordano legittima importanza, siano risolti da ciascuno di loro conformemente a principi uniformi e chiaramente definiti; Considerando che il concetto della protezione dei diritti dei ritrovatori ha acquisito una grande importanza in molti Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione; Considerando che alcune modifiche della Convenzione sono necessarie per facilitare l'adesione di tali Stati alla Unione; Considerando che alcune disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Unione creata dalla Convenzione devono essere emendate alla luce dell'esperienza; Considerando che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi sia una nuova revisione della Convenzione; Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1. (Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede della Unione)

  1. La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al ritrovatore di una nuova varieta' vegetale o dal suo avente diritto (qui appresso indicato con il termine "il ritrovatore") alle condizioni definite qui di seguito.
  2. Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati "Stati dell'Unione") costituiscono fra loro l'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali.
  3. La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' fissata a Ginevra.

ARTICOLO 2. (Forme di protezione)

1 Ogni Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica.

2. Ogni Stato dell'Unione puo' limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varieta' aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

ARTICOLO 3.
(Trattamento nazionale; reciprocita)

  1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai nazionali.
  2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi ne' domicilio ne sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varieta' che avessero ottenuto nonche' il controllo della loro moltiplicazione.
  3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. , ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facolta' di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle

persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 4.
(Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti)

  1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i generi e le specie
    botaniche.
  2. Gli stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessaria per
    applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al
    maggior numero di generi e specie botaniche.
  3. a) "con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio,
    ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno
    cinque generi o specie.
    b) Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad
    altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore
    della presente Convenzione sul proprio territorio.
    i) entro un termine di tre anni ad almeno 10 generi o,
    ii) entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie,
    complessivamente;
    iii) entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie
    complessivamente.
    e) Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente
    Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle
    disposizioni dell'articolo 2.2, tale genere o tale specie sara' tuttavia
    considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b).
  4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di
    approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio puo', per
    tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato,
    decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al
    paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare
    entrambe le cose.
  5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio puo', pur di tener conto
    delle particolari difficolta' incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi
    previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i
    termini previsti dal paragrafo 3. b).

ARTICOLO 5.

(Diritti protetti; estensione della protezione)

  1. Il diritto accordato al ritrovatore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva: la produzione a fini commerciali, la messa in vendita, la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varieta'. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del ritrovatore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi.
  2. Il ritrovatore puo' subordinare la propria autorizzazione a condizioni che egli stesso definisce.
  3. L'autorizzazione del ritrovatore non e' necessaria per l'uso della varieta' come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varieta', ne' per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quando l'impiego ripetuto della varieta' e' necessario alla produzione commerciale di un'altra varieta'.
  4. Ogni Stato dell'Unione puo', sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell'articolo 29, accordare ai ritrovatori, per alcuni generi o specie botaniche, un diritto piu' esteso di quello definito dal paragrafo 1 e che possa estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda tale diritto ha la facolta' di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell'Unione accordando un diritto identico a quello accordato alle persone fisiche o giuridiche aventi il loro domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 6.
(Condizioni richieste per beneficiare della protezione)

1. Il ritrovatore gode della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) quale che sia l'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che le ha dato origine, la varieta' deve poter essere nettamente distinta per mezzo di uno o piu' caratteri salienti da, ogni altra varieta' la cui esistenza, nel momento in cui viene richiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta. Tale notorieta' puo' essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltura

o commercializzazione gia' in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varieta' effettuata o in corso, presenza di un riferimento in una collezione o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varieta' devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione; b) alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell'Unione, la varieta': i) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del ritrovatore, sul territorio di tale Stato o, se la legislazione dello Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno. ii) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata con il consenso del ritrovatore, sul territorio di ogni altro Stato, da oltre sei anni nel caso di vigneti, di alberi d'alto fusto, di alberi da frutta e di piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante. Ogni prova di varieta' non comportante offerta in vendita o commercializzazione non e' opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varieta' sia divenuta notoria, in maniera diversa dall'offerta in vendita o della commercializzazione non e' piu' opponibile al diritto del ritrovatore alla protezione; c) la varieta' deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarita' che presenta la sua riproduzione sessuale o la sua moltiplicazione vegetativa. d) la varieta' deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioe' restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il ritrovatore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo; e) la varieta' deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2. La concessione della protezione non puo' dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il ritrovatore abbia adempiuto le formalita' previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Unione nel quale e' stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.

ARTICOLO 7.
(Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria)

  1. La protezione viene accordata dopo un esame della varieta' in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica.
  2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante

o sementi necessarie.

3. Ogni Stato dell'Unione puo' adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

ARTICOLO 8.
(Durata della protezione)

Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non puo' essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non puo' essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data.

ARTICOLO 9.
(Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti)

  1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non puo' essere limitata che per motivi di interesse pubblico.
  2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perche' il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

ARTICOLO 10.
(Nullita' e decadenza dei diritti protetti)

  1. Il diritto del ritrovatore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato della Unione, se e' accertato che le condizioni fissate dall'articolo 6. 1. a) e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.
  2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non e' in grado di presentare
    all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che
    permette di ottenere la varieta' con i caratteri che sono stati definiti al
    momento della concessione della protezione.
  3. Puo' decadere dal proprio diritto il ritrovatore: a) che non presenti
    all'autorita' competente, entro un termine prescritto e successivamente alla
    messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti
    e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varieta', o non permette
    la ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varieta'
    stessa;
    b) che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso,
    per il mantenimento in vigore dei propri diritti.
  4. Il diritto del ritrovatore non puo' essere annullato e il ritrovatore non puo'
    decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11.
(Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la
prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della
protezione nei diversi Stati dell'Unione)

  1. Il ritrovatore ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione.
  2. Il ritrovatore puo' richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e' stata depositata la prima domanda.
  3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varieta' negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.

ARTICOLO 12. (Diritto di priorita)

  1. Il ritrovatore che ha regolarmente effettuato il deposito di una domanda di protezione in uno degli Stati dell'Unione gode, per effettuare il deposito negli altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorita' per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso in tale periodo.
  2. Per godere delle disposizioni del paragrafo 1, il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorita' della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, da una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'avra' ricevuta.
  3. Il ritrovatore gode di un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorita', per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale sia stata depositata una domanda di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di tale Stato. Tuttavia, tale Stato puo' esigere, entro un termine appropriato, la fornitura dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorita' e' stata respinta o ritirata.
  4. Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti sopraggiunti entro il termine fissato al paragrafo 1, quali un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono originare alcun diritto e profitto di terzi ne' alcun possesso personale.

ARTICOLO 13. (Denominazione della varieta)

  1. La varieta' sara' indicata con una denominazione destinata ad essere la sua
    designazione generica.
    Ogni Stato dell'Unione si accerta che, subordinatamente al paragrafo 4,
    nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione
    della varieta' ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione
    alla varieta', anche dopo la scadenza della protezione.
  2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'.
    Questa non puo' comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di
    pratica stabilita per designare delle varieta'. Non deve inoltre essere
    suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle
    caratteristiche, il valore o l'identita' della varieta' o sull'identita' del
    ritrovatore. Essa deve, in particolare, essere diversa da ogni altra
    denominazione che indichi, in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione, una
    varieta' preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile.
    1. La denominazione della varieta' viene depositata dal ritrovatore presso il
      servizio previsto dall'articolo 30, 1. b). Ove sia dimostrato che tale
    2. denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2, detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il ritrovatore proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
  3. I diritti dei terzi precedentemente stabiliti non vengono pregiudicati. Se, in virtu' di un diritto stabilito precedentemente, l'utilizzazione della denominazione di una varieta' viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, e' obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) esige che il ritrovatore proponga un'altra denominazione per la arieta'.
  4. Una varieta' non puo' essere depositata negli Stati dell'Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) e' tenuto a registrare la denominazione cosi' depositata, a meno che non constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso puo' esigere che il ritrovatore proponga un'altra denominazione.
  5. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni delle varieta', particolarmente in relazione al deposito, vizio previsto dall'articolo 30, 1. b) puo' trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione.
  6. Colui che, in uno degli Stati dell'Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varieta' protetta in tale Stato e' tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varieta', anche dopo la scadenza della protezione di tale varieta', nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti anteriori non si oppongano a tale utilizzazione.
  7. Quando una varieta' viene offerta in vendita o commercializzata, e' permesso associare un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione di varieta' registrata. Ove una tale indicazione venga cosi' associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

ARTICOLO 14.
(Protezione indipendente delle misure che regolamentano la
produzione, il controllo e la commercializzazione)

  1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convezione e' indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante.
  2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 15. (Organi dell'Unione)

Gli organi permanenti dall'Unione sono:
a) il Consiglio;
b) il Segretariato generale, denominato Ufficio dell'Unione internazionale per
la protezione dei ritrovati vegetali.

ARTICOLO 16.
(Composizione del Consiglio: numero dei voti)

  1. Il Consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al consiglio ed un supplente.
  2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.
  3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

ARTICOLO 17.
(Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio)

  1. Gli Stati non membri dell'Unione, firmatari del presente Atto, sono invitati quali osservatori alle riunioni del Consiglio.
  2. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

ARTICOLO 18.
(Presidente e vicepresidenti del Consiglio)

  1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Puo' inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
  2. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni.

ARTICOLO 19.
(Sessioni del Consiglio)

  1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.
  2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno.
    Inoltre, il Presidente puo' riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli e'
    tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli
    Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

ARTICOLO 20.
(Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e
finanziario dell'Unione)

Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno e il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

ARTICOLO 21. (Compiti del Consiglio)

I compiti del Consiglio sono i seguenti:
a) studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo
dell'Unione;
b) nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice
Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;
c) esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il
programma dei lavori futuri di quest'ultima;
d) dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23,
ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;
e) esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;
f) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;
g) fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo
delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla
loro preparazione;
h) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento
dell'Unione.

ARTICOLO 22.
(Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio)

Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtu' degli articoli 4.4, 20, 21.e), 26.5.b), 27.1, 28.3 o 32.3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto.

ARTICOLO 23.
(Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilita' del Segretario
Generale; nomina dei funzionari)

  1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale.
  2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione.
  3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.

ARTICOLO 24. (Statuto giuridico)

  1. L'Unione ha personalita' giuridica.
  2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacita' giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni.
  3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.

ARTICOLO 25. (Verifica dei conti)

La verifica dei conti dell'Unione e' assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.

ARTICOLO 26. (Finanze)

. Le spese dell'Unione sono coperte: dai contributi annuali degli Stati dell'Unione; dalla remunerazione di prestazione di servizi; da introiti vari.

  1. a) La quota di ogni Stato dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui e' determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione e al numero di unita' di contributi ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. La detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4. b) Il numero delle unita' di contributo e' espresso in numeri interi o in frazioni di unita', purche' tale numero non sia interiore ad un quinto.
  2. a) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell'Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unita' di contributo ad esso applicabile e' lo stesso che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione dei 1961, modificata con l'Atto aggiuntivo del 1972. b) Per quanto concerne ogni altro Stato, questi indica, al momento della propria adesione alla Unione, in una dichiarazione indirizzata al segretario Generale, il numero di unita' di contributo ad esso applicabile. c) Ogni Stato dell'Unione puo', in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, un numero di unita' di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtu' delle precedenti lettere a) o h). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa acquista efficacia all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale viene fatta.
    1. a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unita' di contributo e' uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione diviso per il numero totale di unita' applicabile a tali Stati.
    2. b) L'ammontare del contributo di ogni Stato dell'Unione e' uguale all'ammontare di un'unita' di contributo moltiplicato per il numero di unita' applicabile a tale Stato.
  3. a) Uno Stato dell'Unione in ritardo nel pagamento dei suoi contributi non puo', subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b), esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare dei suoi arretrati e' uguale o superiore a quello dei contributi di cui e' debitore per i due ultimi anni completi che sono trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione. b) Il Consiglio puo' autorizzare il detto Stato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto per tutto il tempo in cui esso ritenga che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

ARTICOLO 27.
(Revisione della Convenzione)

  1. La presente Convenzione puo' essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio.
  2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

ARTICOLO 28.
(Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio)

  1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.
  2. Le riunioni del Consiglio nonche' le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.
  3. Il Consiglio puo' decidere, in caso di necessita', che vengano utilizzate altre lingue.

ARTICOLO 29.
(Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali)

Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 30.
(Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per
l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame)

  1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare: a) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione; b) stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio gia' esistente; c) assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati.
  2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varieta' previsto dall'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari.
  3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 31. (Firma)

Il presente Atto e' aperto alla firma di ogni Stato dell'Unione e di ogni altro Stato che sia stato rappresentato alla Conferenza diplomatica che ha adottato il presente Atto. Esso resta aperto alla firma sino al 31 ottobre 1979.

ARTICOLO 32.
(Ratifica, accettazione o approvazione; adesione)

    1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;
    2. a) di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto.
  1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale.
  2. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformita' della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere e' positiva, lo strumento di adesione puo' essere depositato.

ARTICOLO 33.
(Entrata in vigore; impossibilita' di aderire ai testi precedenti)

  1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte
    le due condizioni seguenti:
    a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
    adesione depositati sia almeno di cinque;
    b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della
    Convenzione del 1961.
  2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di
    accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le
    condizioni previste dal paragrafo 1.a) e
    b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio
    strumento.
  3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1,
    nessuno Stato puo' piu' aderire alla Conversione del 1961 modificata dall'Atto
    aggiuntivo del 1972.

ARTICOLO 34.
(Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi)

  1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato.
  2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto ("il primo Stato") puo' dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applichera' la Convenzione dei 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso ("il secondo Stato"). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo dei 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

ARTICOLO 35.
(Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da
pubblicare)

  1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
    approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che
    non sia gia' membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei
    generi e delle specie ai quali esso applichera', al momento dell'entrata in
    vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente
    Convenzione.
  2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo
    Stato dell'Unione interessato, informazioni su:
    a) ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente
    Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto
    nei suoi confronti;
    b) ogni utilizzazione della facolta' prevista dall'articolo 3.3;
    c) l'utilizzazione di ogni facolta' accordata dal Consiglio in virtu' dell'articolo

4.4 o5;
d) ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla prima frase dell'articolo 5.4,
precisando la natura dei diritti piu' estesi e specificando i generi e le specie
cui si applicano tali diritti;
e) ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla seconda frase dell'articolo
5.4;
f) il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in
virtu' dell'articolo 6.1. b) i) e la durata del termine accordato;

g) la durata del termine previsto dall'articolo 8, se tale termine e' superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto articolo.

ARTICOLo 36. (Territori)

1. Ogni Stato puo' dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o puo' informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto e' applicabile a tutti

o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica.

  1. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica puo', in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori.
  2. a) Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo I acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtu' di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale. b) Ogni notifica effettuata in virtu' del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 37.
(Deroga in caso di protezione sotto due forme)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.1 ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'articolo 2.1 per uno stesso genere o una stessa specie, puo' continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale.
  2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtu' della legislazione sui brevetti, il detto Stato puo' malgrado le disposizioni dell'articolo 6.1. a) e b) e dell'articolo 8, applicare i criteri di brevettabilita' e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varieta' protette in base a tale legge. Il detto Stato puo', in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro

acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

ARTICOLO 38.
(Limitazione transitoria dell'esigenza di novita)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facolta', senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novita' prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varieta' di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varieta'.

ARTICOLO 39.

La presente Convenzione non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti in virtu' delle legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

ARTICOLO 40. (Riserve)

Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

ARTICOLO 41.
(Durata e denuncia della Convenzione)

  1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata.
  2. Ogni Stato dell'Unione puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione.
  3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario Generale.
  4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varieta', nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.

ARTICOLO 42.

(Lingue; funzioni del depositario)

  1. Il presente atto e' firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale.
  2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato, nonche' al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.
  3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese e olandese, nonche' nelle altre lingue che il Consiglio potra' indicare.
  4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtu' degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3

o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 31.1. (seguono le firme).


Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. IT030