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Law No. 39 of March 8, 1975, on the Recognition of the Legal Age of Majority for Citizens Having Reached 18 Years Old and Amendment of Other Provisions Relating to the Capacity to Act and the Right to Vote, Italy

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Details Details Year of Version 1975 Dates Entry into force: March 10, 1975 Promulgated: March 8, 1975 Type of Text Other Texts Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws Notes The notification by Italy to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'This Law affords to an author who has reached the age of 16 the capacity to carry out all legal acts relating to the works he has created and to carry out the acts deriving therefrom.'

For provisions concerning intellectual property, see Article 13.
Date of entry into force: see Article 26 for further details.

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Main text(s) Main text(s) Italian Legge, 8 marzo 1975 n. 39, sul l'Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato        

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato.

Testo in vigore dal: 1031975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Maggiore eta'. Capacita' di agire). La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Art. 2.

L'articolo 3 del codice civile e' abrogato.
Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile e' abrogato.
Art. 4.

L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore

o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma

dell'articolo 90". Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante". Art. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.
Art. 7.

L'articolo 392 del codice civile e' sostituito dal seguente: Art. 392. (Curatore dell'emancipato). Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta' e' il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo' nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165".

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 401. Limiti di applicazione delle norme. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento".

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore". Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';

2) gli interdetti per infermita' di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".

Art. 11.

L'articolo 1837 del codice civile e' abrogato.
Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile e' abrogato. Art. 13.

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".

Art. 14.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4".

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali".

Art. 17.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta'".

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito dal seguente:

"Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".

Art. 20.

Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalita' e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:

1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1975;

2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici

dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni
gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla"
per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna

iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1975;

3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente punto 1), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione e' proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3), a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalita' dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonche' una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente punto 3);

5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui al punto 4) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);

b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);

7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;

10) i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo e' ridotto a giorni 15.

Art. 21.

In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonche' quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario giudiziale, puo' essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 22.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sara' provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni. Art. 23.

I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore eta' della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore eta' della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di eta' del soggetto.

Art. 24.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore eta' dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

Art. 25.

Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal

compimento della maggiore eta', tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha gia' compiuto il diciottesimo anno di eta'.

Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore eta' anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 1975

LEONE

MORO GUI REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE


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WIPO Lex No. IT045