- Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 3.
- Art. 4.
- Art. 5
- Art 6.
- Art. 7.
- Art 8.
- Art. 9.
- Art. 10.
- Art. 11.
- Art. 12.
- Art. 13
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica.
Entrata in vigore della legge: 1411994 a Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 1.
1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma e' Art. 2.
1. L'articolo 420 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 420. (Attentato a impianti di pulbblica utilita'). Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
aggiunto il seguente:
"Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma
informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico".