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Law No. 628 of November 4, 1981 Rules on the Protection of the Appellation of Origin of Prosciutto Veneto Benico-Euganeo (Veneto Benico-Euganeo Ham), Italy

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Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: April 9, 1982 Promulgated: November 4, 1981 Type of Text Other Texts Subject Matter Geographical Indications Notes Date of entry into force: See Article 12 for further detail

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Main text(s) Main text(s) Italian Legge, 4 novembre 1981, n. 628. Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo        
 
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LEGGE 4 novembre 1981, n. 628

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto bericoeuganeo. (GU n.308 del 9111981 )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

((1. La denominazione "Prosciutto veneto bericoeuganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione)).

Art. 2.

((Il prosciutto veneto bericoeuganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati)).

Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla salatura. Art. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto bericoeuganeo:

a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovra' essere inferiore ai chilogrammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.

Art. 4.

Il prosciutto veneto bericoeuganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto bericoeuganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione "prosciutto veneto bericoeuganeo" o semplicemente "prosciutto veneto" accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto veneto bericoeuganeo" o "prosciutto veneto" o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Art. 7.

Chiunque contraffa, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 100.000 a L.

1.000.000. Art. 8.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

Art. 9.

Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto bericoeuganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata
nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un
anno.
Art. 10.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

1) le modalita' e le fasi di preparazione del prosciutto veneto bericoeuganeo;

2) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;

3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;

4) gli organismi per la vigilanza;

5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

6) le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto bericoeuganeo. Tale consorzio dovra':

a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto bericoeuganeo;

b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto bericoeuganeo;

c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.

Il decreto di cui al precedente comma dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Art. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI MARCORA BARTOLOMEI ALTISSIMO DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA


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WIPO Lex No. IT082