LEGGE 29 marzo 1999, n. 102 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Art. 3.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a
Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti
a Ginevra il 27 ottobre 1994. (GU n.92 del 2141999 Suppl. Ordinario n. 79 )
note: Entrata in vigore della legge: 2241999
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: