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Décret exécutif n° 126 du 1er Décembre 2006 - règlement d'application de la Loi pour la promotion de la recherche industrielle, développement pré-concurrentiel, l'innovation et le transfert de technologie, Saint-Marin

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Adopté/e: 1 décembre 2006 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité, Marques, Noms commerciaux, Schémas de configuration de circuits intégrés, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Transfert de technologie, Propriété industrielle

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 Décret exécutif n ° 126 du 1er Décembre 2006 - règlement d'application de la Loi pour la promotion de la recherche industrielle, développement pré-concurrentiel, l'innovation et le transfert de technologie

DECRETO DELEGATO 1 dicembre 2006 n.126 Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 11 della Legge 27 gennaio 2006 n.19; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 13 novembre 2006; Visti l’articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

Regolamento attuativo della legge per la promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento attuativo determina le forme, i criteri e le modalità procedurali dell’intervento della Segreteria di Stato con delega alla Ricerca a sostegno delle attività promosse all’interno dei progetti di Ricerca e Sviluppo Eureka, al fine di aumentare la produttività e la competitività dell’economia e dell’industria della Repubblica di San Marino.

Art.2 (Ambito operativo e attività finanziabili)

1. Ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento, la Segreteria di Stato competente per la Ricerca interviene a sostegno delle attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo specificatamente orientate all’innovazione tecnologica in progetti di cooperazione internazionale promossi all’interno della Rete Eureka. Pertanto si identificano come attività finanziabili quelle attività di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti e/o processi (ricerca industriale) e le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (sviluppo precompetitivo).

Art.3 (Requisiti, modalità e procedure)

1. L’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca stabilisce almeno tre chiamate (inviti) annuali per la presentazione della richiesta di un finanziamento volto alla realizzazione di un progetto di ricerca.

2. Requisito minimo fondamentale affinché un progetto possa ottenere il marchio Eureka è la partecipazione al medesimo di almeno due paesi Stati Membri della Rete Eureka attraverso le rispettive imprese.

3. La domanda per la richiesta di finanziamento volto alla realizzazione di un progetto di ricerca può essere presentata dai soggetti indicati nell’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19. 4. Il progetto di ricerca per il quale si è richiesto un finanziamento va presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, corredato della seguente documentazione:

- modulo di presentazione progetti Eureka (Eureka Project Form) appositamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da tutti i partecipanti al progetto; una volta ottenuto il marchio Eureka tale modulo diverrà pubblico attraverso il suo inserimento sul sito della rete stessa.

- capitolato tecnico come da Allegato B, comprendente la descrizione del progetto, con relativa pianificazione di fasi e tempi di articolazione e dei costi previsti, per i quali il CEV si riserva di richiedere ulteriori specificazioni. Il capitolato tecnico andrà presentato in formato digitale (Word, Excel, Pdf, ecc..);

- richiesta di finanziamento come da Allegato C; - contratto firmato tra le imprese/enti partecipanti dove le parti determinano la suddivisione del

progetto e si impegnano a portarne a termine la parte ad esse attribuita; - certificato di Vigenza; - ultimi tre bilanci e note integrative in copia conforme all’originale. Nel caso in cui una società

sia costituita da minor tempo dovrà presentare i bilanci disponibili ed il Business Plan; - nel caso in cui l’impresa detenga la quota maggiore di partecipazione al progetto: rapporti di

ricerca documentale o rapporti di esame di merito eseguiti da uffici o organizzazioni che abbiano firmato un accordo con l’ufficio di stato brevetti e marchi per l’effettuazione di ricerche, oppure attestazioni scritte da cui si ricavi che le eventuali invenzioni contenute nel progetto soddisfino i criteri di brevettabilità dettati dalla legge 25 maggio 2005 n.79.

5. Credito Agevolato L’istituto di credito erogatore del credito agevolato, che ha sottoscritto l’apposito atto convenzionale con il Congresso di Stato, dovrà altresì fungere da valutatore finanziario e comunicare al Comitato di Esperti Valutatori (di seguito C.E.V.) attraverso una relazione scritta, se il soggetto proponente è in possesso della solidità patrimoniale per poter sostenere e portare a termine il progetto. Al fine di permettere una corretta valutazione il soggetto proponente è tenuto a fornire all’Istituto di Credito tutte le informazioni necessarie ed il C.E.V. può comunque avvalersi della consulenza di terzi per verificarne lo stato patrimoniale.

6. Iter procedurale di valutazione Le domande, corredate dell’intera documentazione indicata nei due comma precedenti, saranno inoltrate al C.E.V., che dovrà valutare l’idoneità dei progetti per la concessione del finanziamento. A tal fine suddetto Comitato accerterà che i progetti possiedano le caratteristiche richieste dall’articolo 6 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 e dall’articolo 2 del presente decreto, in particolar modo che sia rivolto ad attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, abbia le caratteristiche di innovazione tecnologica e che sia sostenibile economicamente dall’impresa. Il C.E.V. si riserva di selezionare i progetti più attinenti agli obiettivi del Programma Quinquennale per la Ricerca come da articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19. I progetti selezionati possono avere accesso al finanziamento, che verrà erogato nelle forme previste dal successivo articolo 5 solo dopo aver ottenuto il marchio Eureka. L’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca procederà all’invio dei documenti necessari al Segretariato Eureka, per il conseguimento, previa approvazione da parte del Gruppo di Alto Livello, del marchio Eureka. 7. Parametri di valutazione finanziari: I). Il soggetto che richiede il finanziamento deve soddisfare almeno due dei seguenti tre parametri economico finanziari, basati sulla media dei dati riportati negli ultimi due bilanci approvati:

a. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > CP/2 dove: CN = capitale netto, definito come totale del «patrimonio netto» al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci. CP = costo della quota di progetto indicato in domanda.

b. Parametro di congruenza con il Valore della Produzione VP ≥ CP x 2 dove: VP=Valore della produzione di cui all’art. 79 della legge n.47 / 2006

c. Parametro di onerosità della posizione finanziaria:

OF/VP < 8% dove: OF = oneri finanziari netti, definito come saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari»;

II). Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più partecipanti sammarinesi, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno. Un soggetto che non sia in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento di un finanziamento per progetti di ricerca può ugualmente partecipare ad un progetto Eureka attraverso la modalità dell’autofinanziamento.

8. L’Istituto di Credito, a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente chiedere all’impresa garanzie reali e personali per un importo non superiore all’ammontare del prestito, maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi, compresi quelli di spettanza dell’Ecc.ma Camera.

In ogni caso l’Istituto di Credito erogante il prestito o mutuo è obbligato nei casi di revoca o decadenza del prestito, a rifondere la quota di interessi passivi pagata dallo Stato: a tal fine l’Istituto è tenuto a rilasciare al momento della stipula del contratto di mutuo, fideiussione od altra autonoma garanzia a prima richiesta a favore dell’Ecc.ma Camera. La predetta garanzia deve permanere fino alla estinzione del prestito o mutuo cui accede.

Art.4 (Tipologie di costo ammesse)

1. L’intervento pubblico in tema di agevolazioni sui costi è circoscritto alle sole tipologie di costo indicate al comma 2 del presente articolo. Tali costi dovranno essere specificati dall’impresa nel capitolato tecnico (punto 4, Allegato B) presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca.

2. Le tipologie di costo ammesse al finanziamento, che troveranno una ulteriore specificazione per quanto riguarda la loro determinazione e descrizione nell’allegato A, sono le seguenti:

a. spese del personale di ricerca, dipendente e non dipendente; b. spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 20% del costo del personale; c. strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente

impiegate nell’attività di ricerca purché proporzionali al valore di quota progetto; la quota direttamente impiegata nell’attività di ricerca quale ammortamento delle attrezzature esistenti;

d. consulenze e prestazioni di terzi nel limite massimo del 40% delle spese generali definite alla lettera b;

e. beni immateriali. 3. Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo prestabilito per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d’avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. I costi di cui sopra, sono ammessi dalla data in cui il progetto - corredato di Eureka Project Form, Allegato B e Allegato C - viene presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca.

4. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del «leasing", sarà considerato costo ammissibile al fine del finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

5. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali: soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d’ora in avanti saranno tutti denominati imprese

«collegate», le disposizioni su determinazione, imputazione e documentazione dei costi contenute nel presente articolo e nell’allegato A, si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando l’obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura, l’importo ammesso al finanziamento è il costo di fattura al netto di ulteriori imposte. 6. Qualora accertato che i prototipi e gli impianti pilota o dimostrativi siano utilizzabili o convertibili a scopi di produzione industriale, i costi corrispondenti devono essere esclusi da quelli finanziabili.

Art.5 (Forme e misure di agevolazione)

1. L’intervento pubblico assumerà la forma di credito agevolato nella misura massima del 50% dei costi ammessi e di credito d’imposta IGR nella misura massima del 30% dei costi sostenuti tra quelli ammessi di cui all’art 4 comma 2, con un tetto massimo di 300.000 €.

2. Il CEV stabilisce sia la misura in cui concedere i due tipi di incentivi sia la percentuale di interessi che sarà a carico dell’Ecc.ma Camera nel credito agevolato. 3. Il credito d’imposta è concesso fino a concorrenza dell’imposta dovuta, non darà luogo a rimborsi, non può essere sommato ad altre forme di defiscalizzazione già concesse dallo Stato che prevedono un abbattimento dell’IGR uguale o superiore al 50%, ed è utilizzabile in un arco di tempo massimo di cinque anni a partire dall’anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto ed i costi ad esso relativi sono stati sostenuti. Il C.E.V., a seconda dei costi realmente sostenuti e tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi presentate, stabilirà caso per caso, in quanti anni potrà essere utilizzato il credito d’imposta. L’autorizzazione per la concessione del credito d’imposta dovrà essere rilasciata dalla Segreteria competente per la Ricerca e l’impresa dovrà allegarla alla dichiarazione dei redditi di ogni anno in cui si beneficia del credito. 4. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni seguendo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra l’Eccellentissima Camera e l’Istituto di Credito erogante. 5. Una volta ottenuto il finanziamento per un progetto non è possibile inoltrare una nuova richiesta di finanziamento prima di aver portato a termine il progetto in corso.

Art.6 (Decadimento del beneficio del credito agevolato)

1. Qualora il soggetto proponente non abbia portato a termine il progetto entro i termini prestabiliti come indicati nell’allegato B, decadono i benefici del credito agevolato: il soggetto è tenuto a restituire all’istituto di credito erogante l’importo del finanziamento ricevuto fino a quel momento. Lo Stato sospende inoltre l’erogazione del contributo in conto interessi e l’operatore è tenuto a restituire allo Stato l’importo degli interessi derivanti dalla somma già corrisposta dall’istituto di credito. Parimenti, il beneficiario del credito agevolato è tenuto al suddetto obbligo di restituzione nei casi di revoca o decadenza del prestito o mutuo, ferma restando la garanzia dell’istituto di Credito erogante prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3.

Art.7 (Rapporti di collaborazione con ricercatori)

1. Il rapporto delle imprese con i Ricercatori non residenti è da inquadrarsi all’interno dei rapporti descritti nel punto a), comma secondo, dell’articolo 4, quale personale di ricerca non dipendente. Quando si rende necessaria la presenza di tale figura si fa riferimento ai soggiorni ordinari della Legge 4 settembre 1997 n.95 e Decreto 7 ottobre 1997 n.111.

2. Il C.E.V., dopo avere valutato il curriculum vitae del Ricercatore, si riserva di approvare la richiesta di collaborazione pervenuta dall’impresa accertando che la persona sia almeno in possesso di Laurea Magistrale, o titolo estero equipollente, nell’ambito del progetto di ricerca che si intende avviare. 3. I rapporti professionali intrattenuti fra i ricercatori e l’azienda di riferimento non costituiscono titolo per configurare rapporto di lavoro dipendente una volta terminato il progetto.

Art.8 (Relazione intermedia e finale)

1. Per l’intera durata del progetto l’impresa partecipante è tenuta a fornire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, un rapporto tecnico dell’attività svolta al 31 dicembre di ogni anno ed il corrispondente rendiconto dei costi ammessi sostenuti. Il rapporto tecnico sui vari stati d’avanzamento ed il rendiconto dei costi devono pervenire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca entro 60 giorni dalla data stabilita, anche nel caso in cui le attività da sottoporre a verifica non siano state completate. Un primo rapporto tecnico va comunque presentato dopo sei mesi dalla data di inizio del progetto.

2. Il rapporto tecnico sarà costituito da una descrizione dello stato d’avanzamento in esame e da un confronto degli esiti raggiunti con i parametri di controllo fissati nel capitolato tecnico (allegato B alla voce: attività e tempistica). Il C.E.V., ricevuto il rapporto tecnico, provvederà a verificare che le fasi di avanzamento siano state rispettate e nel caso in cui gli obiettivi realizzativi prestabiliti non fossero stati raggiunti, se ne illustreranno le motivazioni e si procederà alla loro ridefinizione. Tenuto conto degli imprevisti e delle difficoltà insite nei progetti di ricerca e sviluppo, sono ammessi slittamenti fino a sei mesi rispetto agli stati d’avanzamento inizialmente indicati, fatto salvo altra indicazione del C.E.V. qualora ci siano valide motivazioni a supporto di un ritardo che superi i sei mesi. 3. Il rapporto tecnico dovrà contenere anche una sintetica descrizione dell’andamento dell’intero progetto, indicando gli obiettivi realizzativi raggiunti o mancati dagli altri partecipanti. 4. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto devono pervenire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca una relazione tecnica sull’ultimo periodo e sull’intero progetto svolto, nonché il rendiconto dei costi relativo all’ultimo periodo. 5. Nel caso di mancato invio, entro i termini previsti, dei rapporti tecnici o dei rendiconto dei costi, decadono i benefici del credito agevolato come da articolo 6 del presente regolamento, ed il credito d’imposta non verrà concesso.

Art. 9 (Controlli e Ispezioni)

1. Il C.E.V. può effettuare controlli sullo stato d’avanzamento del progetto richiedendo informazioni aggiornate anche in merito ai costi sostenuti. A tal riguardo il soggetto partecipante è tenuto a fornire, anche per conto dei soggetti con i quali ha rapporti di cointeressenza, ogni opportunità di assistenza ed a mettere a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario.

Art.10 (Norme abrogate)

1. Il presente decreto delegato abroga il Decreto del 15 febbraio 2006 n.36. Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 dicembre 2006/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

ALLEGATO A: DETERMINAZIONE DEI COSTI

1. Personale dipendente. Questa voce comprenderà il costo del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica direttamente riconducibile al progetto (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati nel progetto). Sono escluse da questi costi quelle attività di «funzionalità organizzativa» rientranti nel forfait delle spese generali. In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.). Il costo relativo sarà determinato sulla base delle retribuzioni lorde corrisposte ad esclusione dei compensi per lavoro straordinario. 2. Personale non dipendente. Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto l, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa finanziata. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell’impresa finanziata. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura con l’esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto 3. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata, valorizzate al costo orario previsto nel contratto. I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell’impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui ai successivi punti 5 e 6. L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura. 3. Spese generali di ricerca e sviluppo. L’importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 20% (venti per cento) dell’ammontare dei costi per il personale dipendente e non dipendente. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e/o sviluppo:

− personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.); − funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua,

lubrificanti, gas vari, ecc.); − funzionalità operativa (posta; telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni,

abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc.); − assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica,

copertura assicurativa, ecc.); − funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di

amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.); − spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione; − costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in

senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, ecc.; − corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e

partecipazione, materiale didattico, ecc.); − spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione

ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

Resta altresì inteso che non sono ammessi, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.

4. Attrezzature. In questa voce verranno incluse attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

− le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

− il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte più trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;

− per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo – da calcolare come indicato al punto precedente - sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.

5. Consulenze. Comprenderanno le attività con contenuto di ricerca e progettazione commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte. 6. Prestazioni di terzi. In questa voce andranno riportate le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte. 7. Beni immateriali. In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how diritti di licenza, rapporto di Ricerca di Novità. I criteri che saranno applicati per la determinazione dei costi di beni immateriali sono i seguenti:

− i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

− il costo di beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura;

− per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo - da calcolare come indicato al punto precedente - sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.

8. Materiali. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc. I costi relativi, in caso di acquisto all’esterno, saranno determinati in base alla fattura al netto di ulteriori imposte, più trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

DOCUMENTAZIONE DEI COSTI 1) Le attività del personale dipendente dovranno risultare sia dalla documentazione relativa alla descrizione della parte di progetto realizzata, sia dal registro delle presenze. Il personale non dipendente dovrà attestare di aver effettuato la prestazione presso le strutture dell’impresa finanziata. Per il personale dipendente dovranno essere allegati i documenti che comprovino l’avvenuto pagamento dei contributi di legge o contrattuali e l’accantonamento degli oneri differiti.

Per il personale non dipendente dovranno essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 2) Per le attrezzature dovranno essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 3) Le consulenze e prestazioni di terzi dovranno essere regolamentate da specifici contratti o lettere di incarico e dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica sottoscritta dal fornitore della prestazione; tali contratti o lettere di incarico dovranno essere allegati insieme alla fattura ed alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 4) Per i beni immateriali dovrà essere allegato l’ordine di acquisto o il contratto con il fornitore e la fattura assieme alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Dovrà altresì essere disponibile presso l’impresa la documentazione tecnica messa a disposizione dal fornitore. 5) Per i materiali dovranno essere allegati i buoni di prelievo da magazzino assieme alle fatture d’acquisto e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 6) Tutti i criteri di documentazione sopra indicati dovranno essere rispettati anche dalle collegate dell’impresa finanziata.

ALLEGATO B: CAPITOLATO TECNICO

1. DATI SALIENTI SUL PROGETTO

• Titolo • Durata (in mesi) e data di inizio, identificazione e durata delle fasi di definizione e di

implementazione. • Budget previsto suddiviso in fase di definizione e fase di implementazione. • Paesi partecipanti e rispettive percentuali di contribuzione al progetto. • Descrizione del prodotto/processo da sviluppare:

− Descrizione del progetto nel suo intero. Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, il prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.).

− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione del progetto in obiettivi realizzativi evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi.

− Sviluppo tecnologico previsto. − Applicazione e sfruttamento sul mercato.

• Luoghi di svolgimento del progetto. 2. PRINCIPALE PARTECIPANTE • Nome della società/ente e società madre (se esiste). • Indirizzo della società: via, n°, cap, castello, tel, fax, e-mail. • Responsabile del progetto: nome, cognome, funzione, titolo, tel diretto, fax, e-mail. • Sito internet della società/ente. • Contributo al progetto: descrizione della parte di prodotto/processo che il partecipante deve

sviluppare: − Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, la

parte di prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.)

− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione della parte di progetto in obiettivi realizzativi evidenziandone le date previste per il completamento.

• Competenze dell’impresa.

• Luoghi di svolgimento del progetto. 3. ALTRI PARTECIPANTI

Indicare, per ogni partecipante al progetto, i seguenti dati: • Nome della società/ente e società madre (se esiste). • Indirizzo della società: via, n°, cap, castello, tel, fax, e-mail.

• Responsabile del progetto: nome, cognome, funzione, titolo, tel diretto, fax, e-mail. • Sito internet della società/ente. • Contributo al progetto: descrizione della parte di prodotto/processo che il partecipante deve

sviluppare: − Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso,

la parte di prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.)

− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione della parte di progetto in obiettivi realizzativi evidenziandone le date previste per il completamento.

• Competenze dell’impresa. • Luoghi di svolgimento del progetto. 4. IMPRESA SAMMARINESE • Budget previsto suddiviso in fase di definizione e fase di implementazione.

Costi in €:

Fase di definizione Fase di implementazione

Personale Spese generali Attrezzature Consulenze Prestazioni di terzi Beni immateriali Materiali

Recuperi (da detrarre)

Totale

5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutta la documentazione richiesta deve pervenire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca in formato digitale.

ALLEGATO C RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Spett.le Segreteria di Stato per la Ricerca e.p.c. Ufficio per il coordinamento e la promozione delle attività di ricerca

San Marino lì……….….……

Ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n. 19 con la presente siamo a richiedere un finanziamento volto alla realizzazione del progetto di ricerca avente per titolo: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ della durata complessiva di _________ mesi a partire dalla data _________ Ciò premesso dichiariamo che: 1. Il progetto che ci impegniamo a svolgere e per il quale abbiamo presentato richiesta di

finanziamento è quello dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico allegato alla presente, ove ne sono altresì specificate: la durata, la suddivisione in fasi e tempi di articolazione, i costi delle varie fasi individuate, i luoghi di svolgimento, il responsabile ed i partecipanti all’intero progetto, le previsioni di sviluppo tecnologico e di applicazione sul mercato.

2. Il progetto possiede i requisiti richiesti per poter accedere al sostegno previsto per progetti di ricerca promossi all’interno della Rete Eureka.

3. Il progetto non è coperto da altri finanziamenti a valere su fondi pubblici, nazionali o internazionali, e ci impegniamo formalmente a comunicare immediatamente all'Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca eventuali future richieste ed ottenimenti di tali finanziamenti.

4. Siamo a conoscenza ed accettiamo pienamente quanto contenuto nella Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e nel relativo regolamento attuativo.

Firma del legale rappresentante


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex SM017