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Décret-loi n° 9 du 26 janvier 1987 porant measures urgentes en matière de distribution commerciale et modifications ultérieures de la Loi n° 517 du 10 octobre 1975 sur la discipline du crédit facilité au commerce, Italie

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 28 mars 1987 Émis: 26 janvier 1987 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Notes Date d'entrée en vigueur: voir l'article 4 pour plus de détails.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Decreto-Legge, 26 gennaio 1987, n. 9 Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio        
 
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DECRETOLEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

Testo in vigore dal: 2831987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonche' di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

((1. L'articolo 8 del decretolegge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decretolegge 21 febbraio 1985,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.
143, e dall'articolo 6 del decretolegge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

  1. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo' essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
    1. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli
    2. articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decretolegge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
  2. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti cosi' fissati l'operatore commerciale puo' scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facolta', inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non puo' avvenire oltre le ore 21.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.
  4. Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
  5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15".

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio)).

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 1994, N. 685)). Art. 3.

  1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga gia' tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

    1. Con onere a carico delle disponibilita' del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 e' riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la
    2. prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.
    1. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    2. "La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agroalimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da societa' promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata e' di anni 15".
  1. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, gia' aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decretolegge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma, del decretolegge 10 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge

n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

  1. E' raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decretolegge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
  2. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le societa' promotrici e' Fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.
  3. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.((4))

8bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti, da agenzie di viaggio.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 25 marzo 1997 n. 77 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche." Art. 3bis.

((1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento della titolarita' dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreche' sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro")).

Art. 3ter.

((1. All'articolo 5, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente)).

Art. 3quater.

((1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217")).

Art. 3quinquies.

((1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' inserito il seguente: "4bis. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, e' tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualita' e quantita' dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e' trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma

2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9".))

Art. 3sexies.

((1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: "7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate)).

Art. 3septies.

((1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Art. 3octies.

  1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
  2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attivita' del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonche' le imprese singole o associate.
  3. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.
  4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19871989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto (con l'art. 15, comma 42) che "Il fondo di cui all'articolo 3octies del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,

n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990."

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1987 COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 11


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