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Loi n° 161 du 21 avril 1962. Révisions des films et travaux théâtraux, Italie

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Détails Détails Année de version 1998 Dates Entrée en vigueur: 13 mai 1962 Promulgué: 21 avril 1962 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes Pour la date d'entrée en vigueur: voir l'article 17 pour plus de détails

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Legge 21 aprile 1962, n. 161 Revisione dei film e dei lavori teatrali        

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali. Testo in vigore dal: 1351962

La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Revisione dei film

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2. Composizione della Commissione di primo grado

La Commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia, in relazione alle esigenze del lavoro.

((L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative)).

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 1998, n.3, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962,

n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative".

Art. 3.
Composizione della Commissione di secondo grado

La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ((ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.

Esplica, le funzioni di segretario il segretario avente qualifica, piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.

Art. 4.
Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta ((dei componenti)).

In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 5.
Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6.
Parere della Commissione di primo grado

La Commissione di primo grado da' parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione e' vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, puo' chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

Art. 7.
Parere della Commissione di secondo grado

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 8.
Ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'.

L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.

Art. 9.
Rilascio del nulla osta

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

Art. 10.
Cinegiornali

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla meta'.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 1998, N. 3))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 1998, N. 3))

Art. 13. Diffusione per radio o per televisione

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 14.

(((Competenza a conoscere dei reati)

1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e' avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica)).

Art. 15.
(Sanzioni e sequestro)

  1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, e 13 ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.))
  2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.
  3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

Art. 16. Regolamento

Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 17. Entrata in vigore

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 18. Norma transitoria

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n.

958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI FOLCHI BOSCO TAVIANI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO


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N° WIPO Lex IT061