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Распоряжение № 44 от 10.03.2008 г. «О порядке применения Закона «О поощрении поведения научных исследований в области промышленности, предварительных мер по развитию конкуренции, инноваций и передачи технологии для национальных проектов в области научного развития», Сан-Марино

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Подробности Подробности Год версии 2008 Даты Принят: 10 марта 2008 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Промышленная собственность

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Decreto delegato 10 marzo 2008 n. 44 - Regolamento attuativo della legge per la promozione delle attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico per progetti di ricerca nazionali        
 
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 Decreto delegato 10 marzo 2008 n. 44 - Regolamento attuativo della legge per la promozione delle attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico per progetti di ricerca nazionali

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 10 marzo 2008 n.44

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 11 della Legge 27 gennaio 2006 n.19; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 25 febbraio 2008; Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER PROGETTI DI

RICERCA NAZIONALI

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento attuativo determina le forme, i criteri e le modalità procedurali dell’intervento della Segreteria di Stato con delega alla Ricerca a sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo promosse all’interno di progetti proposti e portati a termine da una o più aziende sammarinesi, al fine di aumentare la produttività e la competitività dell’economia e dell’industria della Repubblica di San Marino.

Art.2 (Ambito operativo e attività finanziabili)

1. Ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento, la Segreteria di Stato competente per la Ricerca interviene a sostegno delle attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo specificatamente orientate all’innovazione tecnologica in progetti di ricerca nazionale. Pertanto si identificano come attività finanziabili quelle attività di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti e/o processi (ricerca industriale), le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (sviluppo precompetitivo) e le attività di innovazione indicate alla lettera d) dell’articolo 3 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 ad esclusione del rinnovo ed ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi. 2. Possono essere finanziati e ammessi a godere del credito d’imposta o degli sgravi contributivi: a) progetti che prevedano un costo superiore a 100.000 Euro; b) progetti proposti dai soggetti di cui all’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, che alla

data di presentazione della richiesta di finanziamento e di accesso agli incentivi fiscali o contributivi abbiano almeno cinque dipendenti, ovvero almeno tre dipendenti e due collaboratori a progetto. Tale numero di dipendenti e collaboratori deve rimanere inalterato per tutta la durata

del progetto. Qualora nel periodo di svolgimento del progetto il numero dei dipendenti e collaboratori divenga inferiore a cinque unità, il soggetto beneficiario del credito agevolato e degli incentivi fiscali o contributivi incorre nella decadenza di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto;

c) progetti di ricerca nel campo civile.

Art.3 (Requisiti, modalità e procedure)

1. L’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca stabilisce almeno tre chiamate (inviti) annuali per la presentazione della richiesta di un finanziamento volto alla realizzazione di un progetto di ricerca. 2. La richiesta di accesso agli incentivi per progetti di ricerca può essere presentata dai soggetti indicati nell’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19. 3. Il progetto di ricerca per il quale si intende richiedere gli incentivi va presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, corredato della seguente documentazione: - capitolato tecnico come da Allegato B, comprendente la descrizione del progetto, con relativa

pianificazione di fasi e tempi di articolazione e dei costi previsti, per i quali il Comitato di Esperti Valutatori (CEV) di cui all’articolo 5 della legge 19/2006 si riserva di richiedere ulteriori specificazioni. Il capitolato tecnico andrà presentato in formato digitale;

- richiesta di accesso agli incentivi come da Allegato C; - nel caso in cui partecipino due o più soggetti, le parti devono presentare un contratto firmato

contenente la suddivisione delle fasi del progetto e l’impegno a portare a termine la parte di propria competenza entro i tempi prestabiliti;

- certificato di vigenza, (in data non precedente a tre mesi alla data della domanda); - attestato di licenza, (in data non precedente a tre mesi alla data della domanda); - ultimi tre bilanci e note integrative in copia conforme all’originale. Nel caso in cui una società

sia costituita da minor tempo dovrà presentare i bilanci disponibili ed il Business Plan; - rapporto di ricerca e rapporto di esame emessi per una corrispondente domanda di brevetto

sammarinese, avente ad oggetto il risultato dell’attività di ricerca per la quale è richiesto il finanziamento e gli incentivi fiscali o contributivi;

- numero di dipendenti e dati identificativi dei dipendenti per i quali viene richiesto di accedere agli sgravi contributivi.

4. Credito Agevolato L’istituto di credito erogatore del credito agevolato, che ha sottoscritto l’apposito atto convenzionale con il Congresso di Stato, dovrà altresì fungere da valutatore finanziario e comunicare al Comitato di Esperti Valutatori (di seguito C.E.V.) attraverso una relazione scritta, se il soggetto proponente è in possesso della solidità patrimoniale per poter sostenere e portare a termine il progetto. Al fine di permettere una corretta valutazione il soggetto proponente è tenuto a fornire all’Istituto di Credito tutte le informazioni necessarie ed il C.E.V. può comunque avvalersi della consulenza di terzi per verificarne lo stato patrimoniale. 5. Iter procedurale di valutazione Le domande, corredate dell’intera documentazione indicata nei comma precedenti, saranno inoltrate al C.E.V., che dovrà valutare l’idoneità dei progetti per la concessione degli incentivi. A tal fine il suddetto Comitato accerterà che i progetti possiedano le caratteristiche richieste dall’articolo 6 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 e dall’articolo 2 del presente decreto, in particolar modo che siano rivolti ad attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, abbiano le caratteristiche di innovazione tecnologica e che siano sostenibili economicamente dall’impresa. Il C.E.V. si riserva di selezionare i progetti più attinenti agli obiettivi del Programma Quinquennale per la Ricerca come da articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19. I progetti selezionati possono avere accesso agli incentivi, che verranno erogati nelle forme previste dal successivo articolo 5 solo dopo che il C.E.V. avrà deliberato positivamente in merito.

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6. Parametri di valutazione finanziari: I). Il soggetto che richiede il finanziamento e gli incentivi fiscali o contributivi deve soddisfare

almeno due dei seguenti tre parametri economico finanziari, basati sulla media dei dati riportati negli ultimi due bilanci approvati:

a. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > CP/2 dove: CN = capitale netto, definito come totale del “patrimonio netto” al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci. CP = costo della quota di progetto indicato in domanda.

b. Parametro di congruenza con il Valore della Produzione VP ≥ CP x 2 dove: VP=Valore della produzione di cui all’art. 79 della legge n.47 / 2006

c. Parametro di onerosità della posizione finanziaria: OF/VP < 8% dove: OF = oneri finanziari netti, definito come saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”;

II). Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più partecipanti sammarinesi, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno. Un soggetto che non sia in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento di un finanziamento per progetti di ricerca può ugualmente partecipare ad un progetto attraverso la modalità dell’autofinanziamento.

III). Per le società di nuova costituzione, non essendo possibile verificare i suddetti parametri economico finanziari, sarà oggetto di valutazione discrezionale il Business Plan.

7. L’Istituto di Credito, a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente chiedere all’impresa garanzie reali e personali per un importo non superiore all’ammontare del prestito, maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi, compresi quelli di spettanza dell’Ecc.ma Camera.

Art.4 (Tipologie di costo ammesse)

1. L’intervento pubblico in tema di agevolazioni sui costi è circoscritto alle sole tipologie di costo indicate al comma 2 del presente articolo. Tali costi dovranno essere specificati dall’impresa nel capitolato tecnico (punto 4, Allegato B) presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca. 2. Le tipologie di costo ammesse, che troveranno una ulteriore specificazione per quanto riguarda la loro determinazione e descrizione nell’allegato A, su cui calcolare gli incentivi sono le seguenti: a. spese del personale addetto all’attività di ricerca, dipendente e non dipendente; b. spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 20% del costo del personale; c. strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente impiegate

nell’attività di ricerca purché proporzionali al valore di quota progetto; la quota direttamente impiegata nell’attività di ricerca quale ammortamento delle attrezzature esistenti;

d. consulenze e prestazioni di terzi nel limite massimo del 40% delle spese generali definite alla lettera b;

e. beni immateriali. 3. Sono ammessi come costi di progetto solo i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo prestabilito per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d’avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. I costi di cui sopra, sono ammessi dalla data in

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cui il progetto - corredato di Allegato B e Allegato C - viene presentato all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca. 4. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del “leasing", sarà considerato costo ammissibile al fine del finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. 5. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali: soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d’ora in avanti saranno tutti denominati imprese “collegate”, le disposizioni su determinazione, imputazione e documentazione dei costi contenute nel presente articolo e nell’allegato A, si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando l’obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura, l’importo ammesso al finanziamento è il costo di fattura al netto di ulteriori imposte. 6. Qualora accertato che i prototipi e gli impianti pilota o dimostrativi siano utilizzabili o convertibili a scopi di produzione industriale, i costi corrispondenti devono essere esclusi da quelli finanziabili.

Art.5 (Forme e misure di agevolazione)

1. L’intervento pubblico assumerà la forma del credito agevolato nella misura massima del 40% dei costi ammessi. 2. A richiesta del soggetto proponente potrà inoltre essere accordata una ulteriore misura di incentivazione fra le due seguenti: a) credito d’imposta IGR nella misura massima del 20% dei costi sostenuti tra quelli ammessi di

cui all’art 4 comma 2, con un tetto massimo di 200.000,00 €; b) sgravio dei contributi previdenziali per la parte a carico del datore di lavoro fino a un numero

massimo di cinque dipendenti per l’intero periodo di durata del progetto, fino al 100% dei contributi previdenziali.

3. Il CEV, in considerazione delle caratteristiche del progetto e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato, stabilisce la misura in cui concedere le forme di agevolazione. In particolare spetta al C.E.V. stabilire la percentuale di interessi che sarà a carico dell’ Eccellentissima Camera nel credito agevolato, la misura del credito d’imposta e il numero di anni in cui potrà essere usufruito, il numero di dipendenti per i quali è accordato lo sgravio contributivo e la sua commisurazione. 4. Il credito d’imposta è concesso fino a concorrenza dell’imposta dovuta, non darà luogo a rimborsi, non può essere sommato ad altre forme di defiscalizzazione già concesse dallo Stato che prevedono un abbattimento dell’IGR uguale o superiore al 50%, ed è utilizzabile in un arco di tempo massimo di quattro anni a partire dall’anno successivo a quello in cui ha avuto termine il progetto ed i costi ad esso relativi sono stati sostenuti. Il C.E.V., a seconda dei costi realmente sostenuti e tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi presentate, stabilirà caso per caso, in quanti anni potrà essere utilizzato il credito d’imposta, fermo restando il limite di cui sopra. L’autorizzazione per la concessione del credito d’imposta dovrà essere rilasciata dalla Segreteria competente per la Ricerca e l’impresa dovrà allegarla alla dichiarazione dei redditi di ogni anno in cui si beneficia del credito. 5. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni seguendo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra l’Eccellentissima Camera e l’Istituto di Credito erogante. 6. I soggetti indicati all’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 possono presentare contemporaneamente domande di finanziamento e di ammissione agli incentivi fiscali o contributivi relative ad un massimo di tre progetti, sia nazionali che di cooperazione internazionale. La domanda relativa al primo progetto riceve copertura in base alle risorse ordinarie stanziate in ogni singolo esercizio finanziario, le domande per il secondo ed il terzo progetto sono finanziate nei limiti delle risorse stanziate e non impegnate entro il mese di ottobre di ogni esercizio finanziario. Hanno la

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precedenza le istanze presentate dai soggetti di cui all’articolo 8 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 che non abbiano mai usufruito di incentivi o finanziamenti per la ricerca. 7. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Attuativo, al Comitato Esperti Valutatori partecipano di diritto due ulteriori esperti aventi i requisiti di cui all’articolo 5 della Legge 27 gennaio 2006 n. 19, nominati dal Congresso di Stato, su indicazione della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e della Segreteria di Stato per il Lavoro.

Art 6. (Decadenza dal beneficio del credito agevolato)

1. Qualora il soggetto proponente abbia fornito false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti dal presente decreto per la concessione del credito agevolato o non abbia portato a termine il progetto entro i termini prestabiliti come indicati nell’allegato B, decadono i benefici del credito agevolato: il soggetto è tenuto a restituire all’istituto di credito erogante l’importo del finanziamento ricevuto fino a quel momento. Lo Stato sospende inoltre l’erogazione del contributo in conto interessi e l’operatore è tenuto a restituire allo Stato l’importo degli interessi derivanti dalla somma già corrisposta dall’istituto di credito. Parimenti, il beneficiario del credito agevolato è tenuto al suddetto obbligo di restituzione nei casi di revoca o decadenza del prestito o mutuo.

Art. 7 (Decadenza dai benefici del credito d’imposta IGR o dallo sgravio contributivo)

1. Qualora il soggetto proponente abbia fornito false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti dal presente decreto per la concessione del credito d’imposta o dello sgravio contributivo o non abbia portato a termine il progetto entro i termini prestabiliti come indicato nell’allegato B, decadono i benefici previsti dall’articolo 5, comma 2, a) e b): l’ammissione al beneficio del credito d’imposta IGR o allo sgravio contributivo si intende revocata ab origine e il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento dell’Imposta Generale sul Reddito o dei contributi previdenziali in misura corrispondente al credito d’imposta o allo sgravio indebitamente goduto.

Art. 8 (Rapporti di collaborazione con ricercatori)

1. Il rapporto delle imprese con i Ricercatori non residenti è da inquadrarsi all’interno dei rapporti descritti nel punto a), comma secondo, dell’articolo 4, quale personale di ricerca non dipendente. Quando si rende necessaria la presenza di tale figura si fa riferimento ai soggiorni ordinari della Legge 4 settembre 1997 n.95 e Decreto 7 ottobre 1997 n.111. 2. Il C.E.V., dopo avere valutato il curriculum vitae del Ricercatore, si riserva di approvare la richiesta di collaborazione pervenuta dall’impresa accertando che la persona sia almeno in possesso di Laurea Magistrale, o titolo estero equipollente, nell’ambito del progetto di ricerca che si intende avviare. 3. I rapporti professionali intrattenuti fra i ricercatori e l’azienda di riferimento non costituiscono titolo per configurare rapporto di lavoro dipendente una volta terminato il progetto.

Art. 9 (Relazione intermedia e finale)

1. Per l’intera durata del progetto l’impresa partecipante è tenuta a fornire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, un rapporto tecnico dell’attività svolta al 31 dicembre di ogni anno ed il corrispondente rendiconto dei costi ammessi sostenuti. Il rapporto tecnico sui vari stati d’avanzamento ed il rendiconto dei costi devono pervenire all’Ufficio per il

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Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca entro 60 giorni dalla data stabilita, anche nel caso in cui le attività da sottoporre a verifica non siano state completate. 2. Il rapporto tecnico sarà costituito da una descrizione dello stato d’avanzamento in esame e da un confronto degli esiti raggiunti con i parametri di controllo fissati nel capitolato tecnico (allegato B alla voce: attività e tempistica). Il C.E.V., ricevuto il rapporto tecnico, provvederà a verificare che le fasi di avanzamento siano state rispettate e nel caso in cui gli obiettivi realizzativi prestabiliti non fossero stati raggiunti, se ne illustreranno le motivazioni e si procederà alla loro ridefinizione. Tenuto conto degli imprevisti e delle difficoltà insite nei progetti di ricerca e sviluppo, sono ammessi slittamenti fino a sei mesi rispetto agli stati d’avanzamento inizialmente indicati, fatto salvo altra indicazione del C.E.V. qualora ci siano valide motivazioni a supporto di un ritardo che superi i sei mesi. 3. Il rapporto tecnico dovrà contenere anche una sintetica descrizione dell’andamento dell’intero progetto, indicando gli obiettivi realizzativi raggiunti o mancati dagli altri partecipanti. 4. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto devono pervenire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca una relazione tecnica sull’ultimo periodo e sull’intero progetto svolto, nonché il rendiconto dei costi relativo all’ultimo periodo. 5. Nel caso di mancato invio, entro i termini previsti, dei rapporti tecnici o dei rendiconto dei costi, il beneficiario incorre nelle ipotesi di decadenza di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 10 (Controlli e Ispezioni)

1. Il C.E.V. può effettuare controlli sullo stato d’avanzamento del progetto richiedendo informazioni aggiornate anche in merito ai costi sostenuti. A tal riguardo il soggetto partecipante è tenuto a fornire, anche per conto dei soggetti con i quali ha rapporti di cointeressenza, ogni opportunità di assistenza ed a mettere a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

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ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEI COSTI

1. Personale dipendente. Questa voce comprenderà il costo del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica direttamente riconducibile al progetto (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati nel progetto). Sono escluse da questi costi quelle attività di “funzionalità organizzativa” rientranti nel forfait delle spese generali. In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.). Il costo relativo sarà determinato sulla base delle retribuzioni lorde corrisposte ad esclusione dei compensi per lavoro straordinario. 2. Personale non dipendente. Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto l, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa finanziata. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell’impresa finanziata. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura con l’esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto 3. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata, valorizzate al costo orario previsto nel contratto. I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell’impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui ai successivi punti 5 e 6. L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura. 3. Spese generali di ricerca e sviluppo. L’importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 20% (venti per cento) dell’ammontare dei costi per il personale dipendente e non dipendente. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e/o sviluppo:

− personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.); − funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua,

lubrificanti, gas vari, ecc.); − funzionalità operativa (posta; telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni,

abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc.); − assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica,

copertura assicurativa, ecc.); − funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di

amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.); − spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione; − costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo

in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, ecc.; − corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e

partecipazione, materiale didattico, ecc.); − spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione

ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione. Resta altresì inteso che non sono ammessi, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.

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4. Attrezzature. In questa voce verranno incluse attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

− le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

− il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte più trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;

− per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo – da calcolare come indicato al punto precedente - sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.

5. Consulenze. Comprenderanno le attività con contenuto di ricerca e progettazione commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte. 6. Prestazioni di terzi. In questa voce andranno riportate le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di ulteriori imposte. 7. Beni immateriali. In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how diritti di licenza, rapporto di Ricerca di Novità. I criteri che saranno applicati per la determinazione dei costi di beni immateriali sono i seguenti:

− i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

− il costo di beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura;

− per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo - da calcolare come indicato al punto precedente - sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.

8. Materiali. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc. I costi relativi, in caso di acquisto all’esterno, saranno determinati in base alla fattura al netto di ulteriori imposte, più trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

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DOCUMENTAZIONE DEI COSTI

1) Le attività del personale dipendente dovranno risultare sia dalla documentazione relativa alla descrizione della parte di progetto realizzata, sia dal registro delle presenze (Libro Matricola). Il personale non dipendente dovrà attestare di aver effettuato la prestazione presso le strutture dell’impresa finanziata. Per il personale dipendente dovranno essere allegati i documenti che comprovino l’avvenuto pagamento dei contributi di legge o contrattuali e l’accantonamento degli oneri differiti. Per il personale non dipendente dovranno essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 2) Per le attrezzature dovranno essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 3) Le consulenze e prestazioni di terzi dovranno essere regolamentate da specifici contratti o lettere di incarico e dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica sottoscritta dal fornitore della prestazione; tali contratti o lettere di incarico dovranno essere allegati insieme alla fattura ed alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 4) Per i beni immateriali dovrà essere allegato l’ordine di acquisto o il contratto con il fornitore e la fattura assieme alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Dovrà altresì essere disponibile presso l’impresa la documentazione tecnica messa a disposizione dal fornitore. 5) Per i materiali dovranno essere allegati i buoni di prelievo da magazzino assieme alle fatture d’acquisto e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 6) Tutti i criteri di documentazione sopra indicati dovranno essere rispettati anche dalle collegate dell’impresa finanziata.

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ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

1. DATI SALIENTI SUL PROGETTO

• Titolo • Durata (in mesi) e data di inizio, identificazione e durata delle fasi di definizione e di

implementazione. • Budget previsto suddiviso in fase di definizione e fase di implementazione. • Numero di partecipanti e rispettive percentuali di contribuzione al progetto. • Descrizione del prodotto/processo da sviluppare:

− Descrizione del progetto nel suo intero. Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, il prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.).

− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione del progetto in obiettivi realizzativi evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi.

− Sviluppo tecnologico previsto. − Applicazione e sfruttamento sul mercato.

• Luoghi di svolgimento del progetto.

2. PRINCIPALE PARTECIPANTE

• Nome della società/ente e società madre (se esiste). • Indirizzo della società: via, n°, cap, castello, tel, fax, e-mail. • Responsabile del progetto: nome, cognome, funzione, titolo, tel diretto, fax, e-mail. • Sito internet della società/ente. • Contributo al progetto: descrizione della parte di prodotto/processo che il partecipante deve

sviluppare: − Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, la

parte di prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.)

− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione della parte di progetto in obiettivi realizzativi evidenziandone le date previste per il completamento.

• Competenze dell’impresa. • Luoghi di svolgimento del progetto.

3. ALTRI PARTECIPANTI

Indicare, per ogni partecipante al progetto, i seguenti dati: • Nome della società/ente e società madre (se esiste). • Indirizzo della società: via, n°, cap, castello, tel, fax, e-mail. • Responsabile del progetto: nome, cognome, funzione, titolo, tel diretto, fax, e-mail. • Sito internet della società/ente. • Contributo al progetto: descrizione della parte di prodotto/processo che il partecipante deve

sviluppare: − Descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, la

parte di prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.)

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− Attività e tempistica. Indicare la suddivisione della parte di progetto in obiettivi realizzativi evidenziandone le date previste per il completamento.

• Competenze dell’impresa. • Luoghi di svolgimento del progetto.

4. COSTI

• Budget previsto suddiviso in fase di definizione e fase di implementazione. Costi in €:

Fase di definizione

Fase di implementazione

Personale Spese generali Attrezzature Consulenze Prestazioni di terzi Beni immateriali Materiali Recuperi (da detrarre) Totale

5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione richiesta deve pervenire all’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca in formato digitale.

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ALLEGATO C

Facsimile della richiesta di accesso agli incentivi

Spett.le

Ufficio per il Coordinamento e la

Promozione delle Attività di Ricerca

c/° Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________

nato a ___________________________ il _________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________

ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e del decreto delegato sulla ricerca nazionale

CHIEDE

- di essere ammesso alla concessione del credito agevolato nella misura massima del 40% dei

costi ammessi;

- di essere ammesso a godere dell’ulteriore incentivo (barrare solo uno dei due riquadri)

 credito d’imposta IGR;

 sgravio dei contributi ISS relativi ai lavoratori dipendenti

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Nell’ambio della realizzazione del progetto di ricerca avente per titolo:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

della durata complessiva di _________ mesi a partire dalla data _________

Ciò premesso il sottoscritto, ai fini dell’ottenimento di quanto sopra richiesto, consapevole delle

conseguenze previste dalle norme penali in caso di false dichiarazioni, sotto la propria

responsabilità,

DICHIARA

1. che il progetto per il quale presenta richiesta di finanziamento e incentivi è quello

dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico allegato alla presente, ove ne sono altresì

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specificate: la durata, la suddivisione in fasi e tempi di articolazione, i costi delle varie fasi

individuate, i luoghi di svolgimento, il responsabile ed i partecipanti all’intero progetto, le

previsioni di sviluppo tecnologico e di applicazione sul mercato;

2. che il soggetto richiedente soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’art 2, comma 2, punto c), del

decreto delegato in materia di ricerca nazionale, impegnandosi a comunicare ogni variazione

relativa al numero dei dipendenti;

3. che il progetto possiede i requisiti richiesti dall’art. 2, comma 2, punti a) e b) del decreto

delegato in materia di ricerca nazionale;

4. che il progetto non è coperto da altri finanziamenti a valere su fondi pubblici, nazionali o

internazionali, impegnandosi formalmente a comunicare immediatamente all'Ufficio per il

Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca eventuali future richieste ed ottenimenti di

tali finanziamenti;

5. che a carico dell’impresa beneficiaria non risultano procedure concorsuali in corso e che la

stessa non è stata soggetta a procedure di concordato o liquidazione nel quinquennio antecedente la

data di presentazione della domanda;

6. che l’impresa, sulle spese oggetto della presente richiesta, non ha richiesto né ottenuto altre

forme di agevolazione pubblica;

7. che l’impresa gode o ha formulato istanza di essere ammessa alle forme di defiscalizzazioni

o agevolazioni fiscali distintamente esposte in apposito allegato;

Luogo e data Firma del dichiarante

________________________ ________________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, allega la seguente documentazione:

(I documenti di seguito elencati costituiscono parte integrante della richiesta. La loro mancanza o

incompletezza sarà motivo di esclusione)

- Relazione illustrativa del progetto;

- Capitolato tecnico;

- Documentazione di spesa (copie semplici delle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti

in progetto);

- Fotocopia di carta d’identità o passaporto, o altro documento equipollente, in corso di

validità del dichiarante;

- Fotocopia leggibile del libro matricola (da allegare solo in caso di richiesta di sgravio

contributivo e per i soli dipendenti interessati);

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- Elenco delle forme di defiscalizzazione, agevolazioni fiscali, sgravio contributivo, in corso e

loro scadenza.

Luogo e data Firma del dichiarante

________________________ ________________________________


Законодательство Касается (1 текст(ов)) Касается (1 текст(ов)) Заменяет (1 текст(ов)) Заменяет (1 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex SM019