- Capo I DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
- Capo IIDEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
- Capo IIIVIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI
LEGGE 30 maggio 1989, n. 224
Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
(GU n.133 del 961989 )
Entrata in vigore della legge: 9/12/1989
Capo I
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE
ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione del prodotto
((1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla
(GU n.133 del 961989 )
Capo I
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE
ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione del prodotto
((1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla Entrata in vigore della legge: 9/12/1989