Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione
della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.
(GU n.24 del 3011990 )
Capo I
DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE
E CARATTERISTICHE
DEL PROSCIUTTO DI MODENA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(( 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e'riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni:
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti. ))
Art. 2. Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura
(( 1. Il "prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche. ))
1. Le particolari caratteristiche qualitative del "prosciutto di Modena" al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:
a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette;
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove
dell'ago; f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.
Capo II CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
Art. 4. Controlli
Art. 5.
Contrassegni per la commercializzazione
1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile
o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonche' accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorche' cumulativa per piu' pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.
Capo III VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI
1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 7. Vigilanza delegata
1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 puo' essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:
a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;
b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;
c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.
Capo IV DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA
Art. 8. Disposizioni penali
o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla
Art. 9. Contraffazione
1. Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.
2. In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita
o comunque alla esportazione in Paese straniero sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.
Art. 10. Impedimento alle verifiche e falsa documentazione
Art. 11. Pubblicazione della sentenza
1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.
Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. Norme di esecuzione
1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Le norme di esecuzione in particolare:
a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del "prosciutto di Modena" in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;
b) determinano i mezzi di controllo della produzione;
c) definiscono le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;
comma | 2 | dell'articolo | 4. | |||||||||||||||||||||||||
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3. Per | i | compiti | di | cui | alla | presente | legge | i | Ministeri | interessati | ||||||||||||||||||
possono | delegare | le | regioni | nei | modi | e | nelle | forme | previste | dalle | ||||||||||||||||||
vigenti leggi. | ||||||||||||||||||||||||||||
La | presente | legge, | munita | del | sigillo | dello | Stato, | sara' | inserita | |||||||||||||||||||
nella | Raccolta | ufficiale | degli | atti | normativi | della | Repubblica |
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI