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1999年9月8日第350号法令,根据1998年4月30日第173号法令第8条,第1段的规定对传统食品进行定义, 意大利

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详情 详情 版本年份 1999 日期 生效: 1999年10月26日 发布: 1999年9月8日 文本类型 其他文本 主题 其他

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto 8 settembre 1999, n. 350 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173        

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E

FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1999, n. 350

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(GU n.240 del 12101999 )
Entrata in vigore del decreto: 26101999

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;

Ad otta

il seguente regolamento:

Art. 1. Finalita' ed ambito d'applicazione

  1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
  2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

Art. 2. Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni

prodotto, le seguenti informazioni: a) nome del prodotto;

b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

  1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
  2. L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
  3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143.

Art. 4. Accesso alle deroghe

  1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attivita' produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicita', salubrita' e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessita' di preservare la flora specifica.
  2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'industria, del commericio e dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformita' con le disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998.
  3. Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, e' trasmesso dal Ministero della sanita' al Ministero per le politiche agricole, per la comunicazione alla regione o provincia autonoma competente, nonche' per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 settembre 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264


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WIPO Lex编号 IT126