- Art. 1 Definizioni e finalità
- Art. 2 Norme di produzione
- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Richiesta di registrazione e documentazione
- Articolo 5 Scheda tecnica
- Art. 6 Istruttoria, procedura di opposizione, cancellazione
- Art. 7 Verifiche e controlli
- Art. 8 Comitato di conciliazione
- Art. 9 Disposizioni transitorie
- ALLEGATO 1
Il Ministro delle politiche agricole Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto il regolamento(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali in materia di alimenti e norme sulla salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente le “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con la quale viene abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297;
Visto il decreto Ministeriale del 27 novembre 2008, n. 5396, contenente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Viste le circolari del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001, contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 e del DPR 16 luglio 1997, n. 297;
Il Ministro delle politiche agricole Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nel
precitato regolamento CE n. 110/2008 per quanto riguarda le regole relative alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose attraverso la registrazione comunitaria delle stesse;
Ritenuta la necessità di prevedere la procedura nazionale per la presentazione e
l’approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini
della successiva registrazione comunitaria;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2010;
DECRETA:
Definizioni e finalità
1. Ai fini del presente decreto si intende per: -“Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali -Via XX settembre n. 20, 00187 Roma; -“ICQRF” : Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; -“Regolamento comunitario”: il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; -“Regolamento comunitario abrogato”: il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989; -“Indicazione geografica”: l’indicazione che, ai sensi della definizione di cui al regolamento comunitario, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; -“Soggetti richiedenti”: i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle bevande spiritose con indicazione geografica; -“Scheda tecnica”: il documento concernente i requisiti prescritti dall’articolo 17 del regolamento comunitario per l’indicazione geografica della quale si richiede la registrazione;
- “Domanda di registrazione di un’indicazione geografica”: domanda presentata dal Ministero alla Commissione Europea;
Il Ministro delle politiche agricole -“Comitato di conciliazione”: il Comitato istituito dal Ministero per l’esame della documentazione in caso di opposizione alla richiesta di registrazione.
2. Il presente decreto, attuativo del regolamento comunitario ed in particolare del Capo III, definisce le modalità di presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle seguenti bevande spiritose individuate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento comunitario:
a) bevande spiritose indicate nell’allegato III del regolamento comunitario; b) bevande spiritose non registrate alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario e per le quali è presentata la richiesta di registrazione per l’inclusione nell’allegato III.
Art. 2
Norme di produzione
1. Le bevande spiritose con “indicazione geografica” devono essere prodotte secondo le norme di produzione e commercializzazione comunitarie e nazionali citate in premessa.
Art. 3
Soggetti richiedenti Art. 4
Richiesta di registrazione e documentazione Il Ministro delle politiche agricole Tale richiesta è completata dalla seguente documentazione: a) parere favorevole alla registrazione rilasciato dalle Regione/i o Provincia autonoma nel cui territorio ricade l’indicazione geografica della bevanda spiritosa;
b) relazione tecnica dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica è originaria del territorio italiano o di una Regione o località italiana, per la quale una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica tecnica è attribuibile alla sua origine geografica;
c) relazione storica corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l’uso tradizionale dell’indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa in causa;
d) relazione socio-economica dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione; e) atto costitutivo e statuto dell’Associazione e dell’Organizzazione professionale richiedente; f) elenco delle ditte che producono l’indicazione geografica.
Scheda tecnica
1. La scheda tecnica, riportata nell’ allegato 1 al presente decreto, contiene i seguenti elementi previsti all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento comunitario: a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa, compresa l’indicazione geografica;
b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;
c) la definizione della zona geografica interessata; locali, leali e costanti; e) gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica; f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o
regionali; g) il nome e l’indirizzo del richiedente; h) eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di
etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica ed alle norme nazionali vigenti; Il Ministro delle politiche agricole Art. 6
Istruttoria, procedura di opposizione, cancellazione Il Ministro delle politiche agricole Italiana il disciplinare di produzione con gli elementi della scheda tecnica, così come approvato dalla Commissione U.E.
10. Per le bevande spiritose di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), la richiesta con la relativa scheda tecnica deve essere presentata al Ministero entro il 20 febbraio del 2013.
Art. 7
Verifiche e controlli c) le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione, esclusi l’imbottigliamento e le attività strettamente connesse, salvo se diversamente previsto nella scheda tecnica;
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
alimentari e forestali
Art. 1
alimentari e forestali
alimentari e forestali
Articolo 5
d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi
alimentari e forestali
alimentari e forestali
alimentari e forestali