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2010年7月23日第129号法-实施工业,服务,手工艺和商业活动的许可规则, 圣马力诺

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详情 详情 版本年份 2003 日期 议定: 2010年7月23日 文本类型 其他文本 主题 其他

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主要文本 主要文本 意大利语 Legge 23 luglio 2010 N. 129 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali di servizio, artigianali e commerciali        
 
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 Legge 23 luglio 2010 N. 129 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali di servizio, artigianali e commerciali

REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2010:

LEGGE 23 LUGLIO 2010 N.129

DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le licenze per l’esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2 (Licenza)

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare un’attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, devono essere a ciò abilitate da apposita licenza.

Art. 3 (Cumulo delle licenze)

1. Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite compatibilità previste da leggi speciali.

Art. 4 (Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.

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2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui al 3° o 4° comma del presente articolo. 3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività artigianale, quelle regolate dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche. 4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività commerciale quelle che permettono l’esercizio delle attività regolate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

Art. 5 (Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita dall’Allegato B alla presente legge. 2. La tassa è sempre dovuta per intero.

Art. 6 (Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti: a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non

esercitano attività di compravendita di prodotti altrui; b) istituzioni ed Enti statali; associazioni e fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro; c) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una

licenza per il loro esercizio.

TITOLO II RILASCIO DELLA LICENZA

Art.7 (Requisiti per l’ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi: a) è residente nella Repubblica di San Marino; b) ha la capacità civile; c) non ha riportato condanne in Repubblica o all’estero per reati non colposi contro il patrimonio,

contro la fede pubblica e/o contro l’economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; chi non ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;

d) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;

e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali. 2. I suddetti requisiti possono essere certificati con la dichiarazione di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.

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Art. 8 (Requisiti per l’ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che sia validamente iscritta a norma della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Art.9 (Prima fase della procedura per rilascio della licenza)

1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La richiesta deve indicare: a) le generalità del titolare della licenza, persona fisica o giuridica; b) l’oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito

all’effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, l’oggetto della licenza coincide con l’oggetto sociale, salvo la scelta dell’operatore economico di attivare solo una parte dello stesso, fermo restando il regime con cui si è costituita la persona giuridica. Nel caso il richiedente sia una persona fisica, la determinazione dell’oggetto della licenza avviene secondo quanto stabilito all’Allegato A della presente legge;

c) la sede in cui verrà svolta l’attività, riportando gli estremi identificatori dell’ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all’attività medesima e i relativi mq. Tale indicazione può essere omessa dal richiedente una licenza individuale che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al comma 2 dell’articolo 26 della presente legge.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per il rilascio della licenza procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, comunica all'interessato l’accoglibilità della domanda ovvero l’eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio concede un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è rigettata con provvedimento motivato. 3. La domanda per il rilascio della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato per uno o più dei seguenti motivi: a) vizi formali della domanda; b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 7 e 8; c) mancanza di uno dei requisiti dell’oggetto della licenza così come indicati al punto b) del precedente comma 1; d) inidoneità dei locali.

Art. 10 (Seconda fase della procedura per rilascio della licenza)

1. Con la comunicazione dell’accoglibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato. a) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare o di

comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipoteche relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta, ovvero la dichiarazione di essere il proprietario o l’usufruttuario per l'intera quota di locali idonei da parte del richiedente la licenza. Il contratto di comodato è consentito solo nell’ipotesi in cui i locali destinati a sede dell’impresa, siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell’atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale se trattasi di persona giuridica ovvero, se trattasi di persona fisica, del coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Il contratto ovvero la dichiarazione del proprietario o dell’usufruttuario, deve contenere l’indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;

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b) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio licenza così come previsto dall’Allegato “B” alla presente legge, con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;

c) eventuale ditta di cui al successivo articolo 16; d) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali

relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere. 2. Inoltre, in caso di licenza individuale occorre depositare: a) eventuali certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari

attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti dall’Allegato A alla presente legge e da leggi speciali;

b) dichiarazione di non occupazione; c) dichiarazione di non essere un libero professionista. 3. Il mancato deposito della documentazione di cui ai commi che precedono entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglibilità della domanda da parte del Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza della istanza in corso determinando quindi la necessità per il richiedente di avanzare eventuale nuova domanda. 4. Il codice statistico che classifica l’attività oggetto della licenza viene assegnato dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. 5. La licenza è rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa di cui ai precedenti commi 1 e 2. La licenza viene consegnata tramite la Polizia Civile.

Art.11 (Apertura di una stabile organizzazione e autorizzazione allo svolgimento

di attività di carattere economico)

1. La società estera che intende aprire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio sammarinese, e nominare un rappresentante a San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico. 2. Non può costituire una stabile organizzazione la società estera i cui soci e/o i cui organi amministrativi, siano “Soggetti inidonei” secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 3. È prevista l’esclusione dell’apertura di una stabile organizzazione per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Leggi 25 gennaio 1990 n. 10 e 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 e successive modifiche. 4. La Società estera per ottenere da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, l’autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività economica, dovrà presentare presso lo stesso Ufficio, la relativa domanda indicante: a) la propria denominazione, sede, legale rappresentante, oggetto sociale, e capitale sociale; b) attività del proprio oggetto sociale che andrà ad implementare in territorio sammarinese; c) la sede in cui verrà svolta l’attività, riportando gli estremi identificatori dell’ultimo progetto

approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all’attività medesima e i relativi mq.

5. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di vigenza della società o documento equipollente; b) copia autentica dello statuto sociale; c) copia autentica dell’atto costitutivo di stabile organizzazione. Se i dati relativi alla nomina del

rappresentante a San Marino non sono contenuti nell’atto costitutivo di stabile organizzazione, andrà depositato anche il relativo atto di nomina, in copia autentica.

6. Agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana con asseverazione. 7. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per l’esercizio di una attività economica da parte di una stabile organizzazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, procede all'esame della domanda ed entro 5

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giorni lavorativi dal deposito della stessa, con provvedimento motivato, comunica all'interessato l’accoglibilità o il rigetto della domanda. 8. Il rigetto della domanda per il rilascio della autorizzazione è ammesso per uno o più dei seguenti motivi: a) vizi formali della domanda; b) mancanza della documentazione e dei certificati di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6; c) funzione urbanistica della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata al punto b) del

precedente comma 4. 9. Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda, per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è respinta. 10. Con la comunicazione della accoglibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato: a) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di

comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipoteche, relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell’autorizzazione richiesta, ovvero la dichiarazione di essere il proprietario o l’usufruttuario per l'intera quota dei locali idonei da parte del richiedente l’autorizzazione. Il contratto di comodato è consentito solo nell’ipotesi in cui i locali destinati a sede dell’impresa, siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell’atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale. Il contratto deve contenere l’indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;

b) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio dell’autorizzazione così come previsto dall’Allegato “B” alla presente legge, con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;

c) eventuale ditta di cui al successivo articolo 16; d) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali

relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere. 11. Il mancato deposito della documentazione di cui al precedente comma, entro 12 mesi dall’avvenuta comunicazione di accoglibilità della domanda da parte del Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza della istanza in corso con obbligo per il richiedente di avanzare eventuale nuova domanda. 12. L’autorizzazione è rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa di cui al precedente comma 10 e viene consegnata tramite Polizia Civile. 13. Sul documento di autorizzazione viene annotato anche il codice statistico assegnato direttamente dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio alla stabile organizzazione. 14. L’autorizzazione ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata con il pagamento della relativa tassa. 15. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

Art. 12 (Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli Operatori Economici hanno l’obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede. 2. La violazione dell’obbligo di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 200,00.

Art. 13 (Sedi secondarie)

1. L’Operatore Economico che intenda aprire una sede secondaria deve avere almeno un dipendente. 2. L’apertura di ulteriori sedi secondarie è vincolata ad un numero di dipendenti corrispondente al numero di ulteriori sedi aperte, che comunque non possono eccedere il numero di 5 compresa la sede legale.

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3. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autorizza l’apertura delle sedi secondarie se sussistono i requisiti di fatto di cui ai commi precedenti e se i locali indicati come sede secondaria sono idonei allo svolgimento dell’attività indicata dal richiedente nella domanda stessa. 4. Il diniego di apertura di una sede secondaria non ha alcuna conseguenza sulla licenza dell’Operatore Economico. 5. L’Operatore Economico, nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l’apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro 60 giorni lavorativi dall’interruzione del rapporto di lavoro. L’inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell’autorizzazione all’apertura della sede o delle sedi secondarie.

Art. 14 (Trasferimento di sede)

1. Il trasferimento di sede degli Operatori Economici, è autorizzato dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio Industria e Artigianato, indicante quanto previsto nel punto c) del comma 1 dell’articolo 9 della presente legge. 2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la domanda procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, con provvedimento motivato comunicherà all'interessato l’accoglibilità o il rigetto della domanda. 3. I motivi di rigetto della domanda sono quelli previsti ai punti a) e d) del comma 3 dell’articolo 9 della presente legge. 4. Con la comunicazione della accoglibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato quanto previsto al punto a) del comma 1 dell’articolo 10 della presente legge e la dichiarazione del pagamento della relativa tassa prevista dall’Allegato B alla presente legge. 5. Il trasferimento sede è autorizzato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione di cui al precedente comma e dall’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali. 6. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede a comunicare alla Cancelleria commerciale del Tribunale Unico l’avvenuto trasferimento di sede entro 2 giorni dall’accoglimento della domanda ad esso relativa. La persona giuridica deve provvedere alla modifica statutaria della sede, nella prima assemblea utile dopo l’autorizzazione al trasferimento.

Art. 15 (Domiciliazione)

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali esclusivamente per le seguenti attività: a) attività immobiliare; b) attività di supporto ai liberi professionisti. 2. È consentita la domiciliazione di Holding presso la sede di società facenti capo al gruppo. 3. Ad ogni abitabilità non possono corrispondere più di 2 domiciliazioni. 4. La tipologia delle attività per cui è consentita la domiciliazione presso gli studi professionali è modificabile con decreto delegato.

Art. 16 (Uso della ditta)

1. È istituito presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il Registro delle Ditte. Al momento del rilascio della licenza l’Ufficio provvede a iscrivere la Denominazione sociale o la Ragione sociale o il nome del titolare della licenza individuale, in detto Registro. 2. L’Operatore Economico che intende svolgere la propria attività con una ditta diversa da quella indicata nella licenza, deve comunicare l’uso di tale ditta all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, il quale provvede alla registrazione della ditta nell’apposito Registro.

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3. Le registrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere effettuate dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio solo qualora le ditte comunicate non risultino registrate precedentemente da altri soggetti.

Art. 17 (Assegnazione del Codice Operatore Economico)

1. Con la comunicazione dell’accoglibilità della domanda, alle persone giuridiche viene assegnato il Codice Operatore Economico con il quale possono esclusivamente: stipulare e registrare un contratto di locazione, di subentro a contratto di locazione finanziaria immobiliare o di comodato; attivare utenze del gas, della luce, dell’acqua e telefoniche e procedere all’acquisto di beni strumentali. L’utilizzo del Codice Operatore Economico al di fuori dei casi qui previsti configura l’esercizio abusivo di attività economiche di cui al successivo articolo 25. 2. Per le persone fisiche, il rilascio del Codice Operatore Economico, avverrà esclusivamente al momento del rilascio della licenza.

Art. 18 (Sospensione e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza. 2. L’Operatore Economico può sospendere l’esercizio della propria attività per un periodo massimo di 24 mesi, previa comunicazione all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. 3. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica e/o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate. 4. La riattivazione della licenza comporta l’esercizio effettivo della attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 19 (Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. 2. In caso di rinuncia il titolare sarà egualmente soggetto al pagamento dell'intera tassa annuale dell’anno in corso. 3. Se per due anni consecutivi l'esercizio della licenza è interrotto, dopo il termine ultimo per la riattivazione, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio invierà formale comunicazione dell’avvenuto superamento del periodo di due anni, e indicherà all’Operatore economico la possibilità di riattivare la licenza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione pagando € 3.000,00 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 5.000,00 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 9.000,00 entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine la licenza stessa si intende rinunciata, salvo restando l'obbligo di pagare la tassa annuale per tutto detto periodo anche nel caso in cui non sia stata esercitata.

Art. 20 (Ricorsi)

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono impugnabili ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

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TITOLO III TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 21 (Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l’autorizzazione della medesima licenza. 2. Il trasferimento della titolarità della licenza compete all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire mediante: a) trasferimento della proprietà dell’azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di

compravendita oppure di donazione; b) trasferimento della proprietà dell’azienda per successione a causa di morte, previa presentazione

della documentazione attestante il diritto all’eredità e l’assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;

c) trasferimento dell’azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza trasferisca solo parte dell’attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l’attività non trasferita, chiedendo una licenza a tempo determinato di tipologia conforme all’attività che continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza verrà sospesa. La durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d’affitto a cui si riferisce.

3. L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell’interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7 o 8. L’istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma. 4. La richiesta di trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell’erede o del legatario, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione. 5. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell’attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a 12 mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge deve essere concesso entro 5 giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda. 6. L'eventuale diniego motivato da parte del Dirigente dell'Industria, Artigianato e Commercio al trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere comunicato all'interessato nello stesso termine di 5 giorni lavorativi a far data dalla presentazione della domanda. Il diniego potrà essere opposto nei casi di vizi formali dell'istanza di trasferimento ovvero per mancanza dei documenti e delle condizioni essenziali al trasferimento ovvero mancanza dei requisiti per il rilascio della licenza ed infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze, salvo esplicita compatibilità prevista da legge speciale.

Art. 22 (Morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare la licenza può essere intestata all'erede o legatario, sempre che abbia i requisiti richiesti per il rilascio della licenza. 2. L'annotazione recante il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell’erede o del legatario, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.

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Art. 23 (Cessione di azienda o di ramo di azienda)

1. Con la stipulazione del contratto di cessione d’azienda, i crediti si trasferiscono in capo al cessionario. Il contratto di cessione deve essere depositato presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e il deposito tiene luogo delle notificazioni ai debitori ceduti. 2. Il contraente ceduto ha facoltà di recedere per giusta causa, dai contratti in corso d’esecuzione, entro 90 giorni dal deposito del contratto di cessione presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. 3. Nel caso in cui il cessionario sia una società, il cedente risponde di tutti i debiti in solido con cessionario. 4. Nel caso in cui il cessionario sia una persona fisica, il cedente risponde esclusivamente per i debiti risultanti nel contratto di cessione d’azienda mentre il cessionario risponde in toto.

TITOLO IV CONTROLLO E SANZIONI

Art. 24 (Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti

l'Industria, i Servizi, l’Artigianato e il Commercio)

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria, i Servizi, l’Artigianato e il Commercio. 2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione, avvalendosi dei Corpi di Polizia. 3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di: a) promuovere indagini; b) svolgere accertamenti; c) formulare pareri; d) impartire prescrizioni; e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze. 4. Può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti. 5. Ai fini previsti dai commi precedenti: a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all' Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;

b) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68;

c) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

d) Gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni riscontrino irregolarità nell’operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l’obbligo di segnalarle all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predispone, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle

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attività Economiche, un dettagliato prospetto dei controlli che andrà ad effettuare nel nuovo anno, indicando gli obiettivi che intende perseguire, i criteri secondo cui eseguirà controlli e la loro cadenza. Tale prospetto è consegnato al Segretario di Stato per l’Industria,l’Artigianato e il Commercio che lo illustra ai membri del Congresso di Stato entro il 15 dicembre. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio consegnerà al Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, una relazione dettagliata, insieme al Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività Economiche, sul raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, e gli esiti dei controlli effettuati nell’anno precedente. 5. Tale relazione è comunicata al Congresso di Stato entro il 15 febbraio. 6. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio. 7. Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio effettua controlli sulla sede dell’operatore economico a mezzo delle forze di Polizia.

Art. 25 (Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)

1. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio senza licenza é comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell’attività svolta senza licenza. 2. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell’attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza. 3. Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio mentre ha la licenza sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1. 4. In tutti i casi di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti, ovvero il sequestro ai fini di confisca; il provvedimento é immediatamente esecutivo nonostante gravame. 5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza, con la sanzione amministrativa è sempre disposta la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non é di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Art. 26 (Sospensioni e revoche)

1. La sospensione d’ufficio della licenza avviene nei seguenti casi: a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che

questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell’importo dovuto con le maggiorazioni previste nell’Allegato “B” alla presente legge. Comunque trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;

b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell’Operatore Economico. La licenza verrà riattivata al momento della stipula

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del nuovo contratto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza, recesso o disdetta del precedente contratto, pena la revoca della licenza;

c) ingiustificata chiusura della sede legale dell’Operatore Economico e/o dei locali destinati all’esercizio dell’attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;

d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell’attività economica;

e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, così come previsto dall’articolo 10 comma 5 della presente legge, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell’Operatore Economico;

f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali. 2. Con la licenza sospesa, la sede a cui fare eventuali comunicazioni è: a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società qualora non

diversamente indicato; b) per i residenti, la propria abitazione; c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista, di un Ragioniere Commercialista o

un Avvocato e Notaio, iscritto all’Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio;

d) in difetto, ad valvas. 3. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. 4. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 tenuto conto della gravità dell’infrazione.

Art. 27 (Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell’infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa. 2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l’oblazione volontaria di cui all’articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68. 3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni. 4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della presente legge, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda. 5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro. 6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria,servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

Art. 28 (Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e

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depositare presso l’Ufficio Tributario, un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, dall’estero. Solo le merci contenute in tale elenco e di carattere deperibile potranno essere introdotte in territorio e rivendute. 2. Le merci introdotte a San Marino destinate ad un operatore economico che ha subito la revoca della licenza vengono sottoposte a sequestro.

Art. 29 (Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite Polizia Civile, nella sede legale dell’Operatore Economico ovvero dove questi abbia eletto domicilio o, in difetto, ad valvas.

TITOLO V NUCLEO ANTIFRODE

Art. 30 (Nucleo antifrode)

1. Nell’ambito del corpo della Polizia Civile viene costituito il “Nucleo antifrode” che ha il compito di prevenire e contrastare le frodi fiscali, le truffe, le distorsioni e le anomalie in materia di interscambio. 2. Compete al Direttore del Dipartimento di Polizia, al Coordinatore Dipartimento Attività Produttive e al Dirigente dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, di individuare, su indicazione del Comandante della Polizia Civile, i dipendenti a cui affidare il compito di cui al precedente comma e tra quei dipendenti designare il responsabile del Nucleo, tenendo conto della necessità di garantire un numero di unità congruo alle esigenze operative dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, numero che comunque non potrà essere inferiore alle 8 unità. Suddette unità saranno individuate tra sovraintendenti ed agenti, sulla base delle esperienze maturate nello specifico settore, dei titoli di studio specifici ed attinenti alla materia quali ragioneria, economia ed informatica, e per attitudine. Il personale individuato rimarrà assegnato al Nucleo antifrode per un periodo non inferiore ai 5 anni. 3. Il Nucleo Antifrode comunica l’esito degli accertamenti direttamente agli uffici di competenza.

Art. 31 (Poteri amministrativi del nucleo antifrode)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti amministrativi, il nucleo antifrode, d’iniziativa o su richiesta diretta degli uffici pubblici preposti, può: a) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; b) convocare gli Operatori Economici, nella persona del titolare o del legale rappresentante anche

assistiti da Professionisti, indicandone il motivo, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell’articolo 30 della presente legge. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dall’Operatore Economico o dal suo rappresentante; in difetto deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. L’Operatore Economico ha diritto di avere copia del verbale;

c) richiedere agli Operatori Economici, indicandone il motivo, l’esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell’articolo 30 della presente legge;

d) richiedere agli Operatori Economici dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell’articolo 30 della presente legge, anche

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per quanto attiene ad altri Operatori Economici e soggetti terzi con i quali abbiano intrattenuto rapporti;

e) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai o pubblici uffici. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciati in carta semplice e comunque gratuitamente.

2. Le convocazioni e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati a cura del Nucleo Antifrode.

Art. 32 (Accessi, ispezioni, verifiche)

1. I componenti del Nucleo Antifrode posso eseguire accessi nei locali destinati all'esercizio di attività d’impresa e relative pertinenze per procedere ad ispezioni documentali, verifiche, ricerche, e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per prevenire, accertare o reprimere illeciti amministrativi. 2. Per accedere in locali per i fini sopra esposti, che siano adibiti anche ad abitazione o siano destinati all’esercizio di professioni, o comunque in luoghi diversi da quelli indicati nel comma precedente, è necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge. 3. Quando l’Operatore Economico, o un suo rappresentante, dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri luoghi gli accessi, le ispezioni e le verifiche sono estese anche a tali luoghi, previa autorizzazione del Commissario della Legge. 4. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge, per procedere durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di plichi sigillati, casseforti. Il giudice concede l’autorizzazione, qualora sussistano gravi indizi di frodi fiscali, truffe, distorsioni o anomalie in materia di interscambio. 5. Le ispezioni, le verifiche, le ricerche si estendono a tutti i libri, registri, scritture e documenti, anche informatici, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. 6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all’Operatore Economico o a chi lo rappresenta, le risposte ricevute e i documenti acquisiti. Il verbale deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L’Operatore Economico ha diritto di averne copia. 7. Il personale del Nucleo Antifrode può eseguire copie o estratti dei documenti e delle scritture ed apporre sugli originali, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il timbro d'ufficio. I documenti e le scritture possono essere acquisiti in originale soltanto se non è possibile riprodurli immediatamente o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, ovvero qualora sia necessario accertarne o garantirne l’autenticità. 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su veicoli. 9. In caso di rifiuto di esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto, il Nucleo Antifrode può ricercare e acquisire coattivamente i documenti, anche senza il consenso dell’interessato. Il relativo verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al Commissario della Legge, il quale, entro 72 ore dal ricevimento dell’atto, convalida la misura, qualora il rifiuto non sia giustificato. Se la misura non è convalidata, la documentazione è restituita all’Operatore Economico.

TITOLO VI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47

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Art. 33 (Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo” al punto 9) del 1° comma dell’articolo 1 della

Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

1. Il punto 9) del 1° comma dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato: “9) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:

a) ha riportato condanne anche non definitive per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l’economia pubblica a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;

b) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di licenza sia stata socio e/o amministratore di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza oppure di almeno due società messe in liquidazione volontaria e non;”.

Art.34 (Modifica del secondo comma dell’articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive

modifiche)

1. Il secondo comma dell’articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato: “Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante, il mandatario o l’effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo.”.

Art. 35 (Sostituzione dell’articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L’articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito: “Art.111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l’ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti. 2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l’assenza di attivo o questo sia inferiore a €1000,00. 3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l’iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d’imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore. 4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell’attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad valvas Palatii e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.

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5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. 6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto. 7. I liquidatori convocano l’assemblea per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l’approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci. 8. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta. 9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”.

Art. 36 (Documentazione estera)

1. Con apposito decreto delegato verranno individuati i documenti equipollenti in Paesi esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che siano utili al fine di consentire l’operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.

TITOLO VII FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Art. 37 (Misure di trasparenza per Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e in deroga a quanto dallo stesso disposto, ai fini della costituzione, del funzionamento e della liquidazione di Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit si applicano le norme in materia di società di cui alla Legge sulle Società (Legge 23 febbraio 2006 n.47) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili. 2. Trovano, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti sopra indicati le norme, se in quanto compatibili, in materia di obblighi, responsabilità e possesso dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci. A quest’ultimi non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali. 3. E’ fatto obbligo ad Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit di provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall’esecuzione dell’operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni sono custoditi dai suddetti enti e devono essere forniti, su richiesta, al Commissario della Legge per le funzioni di vigilanza, ed all’Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stesse attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92. A tal fine i suddetti enti devono utilizzare il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi dettagliati”, come da Allegato C) alla presente legge. Essi sono tenuti, altresì, a depositare annualmente presso il Commissario della Legge, il bilancio ed il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi”, come da Allegato D) della presente legge. 4. E’ altresì fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di mantenere presso la propria sede un Registro nominativo degli associati e dei membri degli stessi. Essi sono altresì obbligati a

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trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo degli stessi alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, ai fini dell’inserimento e dell’adeguamento dei dati contenuti nel Registro dei membri di Associazioni, Fondazioni ed enti no profit. 5. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia previsti dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione, irrogata dall’Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico. 6. In via transitoria, ferme restando le disposizioni impartite dall’Autorità di Vigilanza su Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è dato termine al 31 dicembre 2010. 7. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e 5. Il Commissario della Legge assegnerà agli enti inadempienti un termine perentorio di 30 giorni per l’adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che, in difetto di adempimento, si procederà a porre in liquidazione l’ente d’ufficio.

Art. 38 (Disposizioni speciali in materia di Fondazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e quanto disposto all’articolo 37 della presente legge, l’atto costitutivo della Fondazione non è revocabile. 2. Le Fondazioni, che devono avere uno scopo di pubblica utilità o comunque socialmente utile, si estinguono nei casi previsti dalla legge, per raggiungimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo. 3. Il Fondo di dotazione deve essere destinato secondo le indicazioni dell’atto costitutivo. 4. Le Fondazioni hanno l’obbligo di indicare i conferimenti iniziali costituenti il fondo di dotazione e sono obbligate a depositare la documentazione, alla Cancelleria Commerciale, attestante l’avvenuta effettuazione degli stessi entro 60 giorni dalla loro costituzione o dall’apertura del testamento. Sono inoltre tenute a depositare presso la Cancelleria Commerciale gli ulteriori atti di incremento del fondo di dotazione entro lo stesso termine. 5. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il Commissario della Legge provvederà alla cancellazione d’ufficio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 (Accesso alle banche dati)

1. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell’espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 40 (Registro delle licenze)

1. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, tiene il registro pubblico delle licenze nel quale saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il Codice Operatore Economico, il codice statistico, la sede dell’attività, l’oggetto dell’attività che può svolgere, la data del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l’eventuale ditta ed eventuali ulteriori informazioni che siano ritenute utili.

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2. Il Registro è accessibile a chiunque, a pagamento, anche tramite il sito della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio.

Art. 41 (Carta dei servizi)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predisporrà, e renderà disponibile al pubblico, la carta dei servizi dell’Ufficio che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indicherà le procedure da seguire per l’erogazione degli stessi indicando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La carta dei servizi deve essere aggiornata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ogni volta che si producano dei mutamenti nei servizi offerti e/o nelle procedure ad essi connesse.

Art. 42 (Allegati)

1. Gli Allegati “A” (Tipologia degli oggetti dell’attività di impresa individuale e artigianale e dei requisiti professionali) e “B” (Tasse di licenza), alla presente legge, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 43 (Norma transitoria)

1. Entro il 31 maggio 2011 ogni titolare di licenza, persona fisica o giuridica, dovrà dichiarare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l’effettiva attività svolta del proprio oggetto di licenza per poter procedere alla nuova riqualificazione della licenza assegnata secondo le tipologie di licenza previste all’articolo 4 della presente legge. Ai fini della riqualificazione dell’attività il criterio determinante sarà l’attività prevalente svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine precedentemente previsto, verrà applicata un’ulteriore sanzione di € 3.000,00. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, verrà sospesa la licenza fino all’ottemperamento del predetto obbligo. Comunque se entro il 31 dicembre 2011 l’Operatore Economico non avrà adempiuto all’obbligo di cui sopra la licenza verrà revocata d’ufficio. Dal 31 maggio 2011 non saranno più cedibili le quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall’articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 2. Per le licenze a carattere temporaneo l’adempimento agli obblighi di legge per ottenere un regolare rilascio di licenza deve avvenire entro il 31 maggio 2011. Trascorso tale termine, le suddette licenze non saranno più passibili di rinnovo. 3. Entro il 31 maggio 2011, gli Operatori Economici esistenti all’entrata in vigore della presente legge, che pur avendo una licenza Industriale manifatturiera o di servizio, svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere ed ottenere in base alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche, la trasformazione della loro licenza, in licenza Commerciale, pena la revoca della licenza stessa. 4. A chi abbia ottenuto la licenza in base alle procedure di cui all’articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165, se entro i 6 mesi previsti non avrà depositato i documenti richiesti, verrà sospesa la licenza sino alla presentazione degli stessi e comminata una multa di € 1.000,00. Trascorsi 2 anni di sospensione la licenza si riterrà rinunciata. 5. I titolari di licenze che pur avendo una o più sedi secondarie non hanno uno o più dipendenti come richiesto dall’articolo 13 della presente legge, devono assumere i dipendenti richiesti, pena la chiusura della sede secondaria, entro il 31 dicembre 2010. 6. I titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottemperare a quanto previsto dall’articolo 16 della presente legge, entro il 31 ottobre 2010 pena la

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comminazione di una sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di licenza sospesa, il suddetto obbligo dovrà essere ottemperato entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza. 7. Con apposito decreto delegato verranno disciplinate le procedure da porre in essere a seguito del sequestro di cui al comma secondo dell’articolo 28 della presente legge.

Art. 44 (Norme abrogate)

1. Sono abrogati: la Legge 8 giugno 1965 n. 18; gli articoli 22 e 31 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10; la Legge 1 luglio1992 n. 52; la Legge 28 aprile 1999 n. 53; il Decreto 1 febbraio 2002 n. 9; l’articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165; il Decreto 28 dicembre 2004 n. 179; l’artiolo 14 della Legge 18 giugno 2008 n. 95. 2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nel presente articolo e in contrasto con una disposizione della presente legge è da intendersi abrogata.

Art. 45 (Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 11 e all’articolo 40 si applicano a partire dal 120° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

Allegato A

Tipologia degli oggetti dell’attività di impresa individuale e artigianale e dei

requisiti professionali

Art.1

(Specifiche delle procedure di rilascio delle licenze individuali artigianali, industriali e di servizio)

1. In sede di presentazione della domanda per il rilascio della licenza, il richiedente dovrà optare per

uno solo degli oggetti dell'attività di impresa tassativamente elencati nei successivi artt. 2 e 4. ed

eventualmente richiedere di limitare lo stesso solo ad alcune voci delle attività previste negli artt. 2

e 4 del presente allegato. Non è ammessa l'unione o la richiesta anche successiva al rilascio della

licenza, di unione di più oggetti dell'attività di impresa.

2. Eventuali richieste di rilascio di licenza artigianale o individuale industriale o di servizio con

tipologie di oggetti diversi da quelli elencati nel presente Allegato, dovranno essere autorizzate con

provvedimento motivato nel termine di 60 giorni a far data dalla presentazione della relativa

domanda all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio con le procedure di cui alla Legge 25

gennaio 1990 n. 10 per le licenze artigianali, e con richiesta di nulla osta al Congresso di Stato per

le licenze individuali industriali o di servizio. L’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato,

coerente e riferito all’effettiva attività che si andrà a porre in essere.

3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con

provvedimento motivato al richiedente nel medesimo termine di 60 giorni a far data dalla

presentazione della relativa richiesta.

4. L'autorizzazione di cui al 2° comma del presente articolo non è necessaria quando il titolare della

licenza rilasciata ai sensi della presente legge intenda mutare l'oggetto della licenza mantenendo la

scelta tra una delle altre tipologie previste purché, contestualmente alla domanda di variazione

dell'oggetto, venga fatto atto di esplicita rinuncia dell'oggetto originario della licenza da parte del

richiedente.

Art. 2

(Tipologie degli oggetti dell’attività di impresa artigianale)

Le tipologie degli oggetti dell’attività di impresa artigianale sono le seguenti:

A) ARTIGIANATO ARTISTICO TRADIZIONALE

TESSILI

1. Cardatura, filatura a mano della lana e di altre fibre; produzione su misura di manufatti a

maglia; produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi.

2. Produzione a mano di tappeti e moquettes.

3. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.

Vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

4. Confezione di vestiario, di biancheria personale, di pellicce, di guanti ed accessori per

l’abbigliamento su misura; confezione di modelli in carta o in tela.

5. Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli.

6. Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l’abbigliamento.

7. Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali.

8. Laboratori da tappezziere.

9. Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.

Calzature, pelli e cuoio

10. Confezione a mano e su misura di calzature; produzione di pelletteria e cuoi artistici.

11. Produzione di sellerie e finimenti.

Legno, sughero e affini, mobilio e arredamento in legno

12. Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini; impagliatura di sedie;

costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.

13. Costruzione non in serie di mobili artistici in legno, di piccoli oggetti artistici con base

in legno, di sedie, divani e poltrone e restauro, doratura e laccatura di mobili antichi.

14. Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e altri oggetti in legno non di serie.

Meccaniche e metalliche

15. Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto.

16. Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili.

17. Officine da ramaio.

Minerali non metalliferi

18. Scalpellatura della pietra; lavorazione dei marmi, dell’alabastro e delle pietre di

analogo impiego, dei graniti, porfidi e gneis; lavori di scultura in genere e per monumenti

funebri.

19. Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche; produzione artistica di ceramiche,

terraglie, maioliche, porcellane, piastrelle artistiche decorate a mano.

20. Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco.

21. Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro;

trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche; molatura e decorazione

di contenitori in vetro.

22. Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose.

23. Lavorazione delle pietre dure per gioielleria.

24. Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi.

Poligrafiche, editoriali e affini

25. Legatorie e rilegatorie.

26. Arti grafiche.

Manifatture varie

27. Costruzione non in serie di strumenti musicali.

28. Incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche.

29. Lavorazione a mano dell’oro, del platino, dell’argento e del peltro.

30. Fabbricazione non in serie di pipe ed oggetti di corno, osso, corallo, madreperla, avorio

e tartaruga.

B) ARTIGIANATO DI SERVIZIO

Calzature

1. Riparazione a macchina e a mano di calzature.

Meccaniche e metalliche

2. Officina da fabbro ferraio, lattoniere, maniscalco, arrotino.

3. Riparazione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette, trattori ed altre macchine agricole;

rimorchio e soccorso stradale, autorimesse; gommista.

4. Officina da elettrauto.

5. Riparazione di carrozzerie.

6. Riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati,

registratori di cassa e simili.

7. Riparazione di elettrodomestici, macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni.

8. Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.

9. Riparazione di strumenti musicali.

10. Riparazione di orologeria.

11. Lavorazioni in conto terzi per la tornitura, trapanatura, fresatura, piallatura e saldatura

autogena.

Gomma

12. Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti in gomma.

Foto-cinematografiche

13. Laboratori fotografici e cinematografici.

Costruzioni

14. Escavazioni, lavori stradali e movimento terra.

15. Restauro e manutenzione fabbricati.

16. Imbiancatura ambienti, tinteggiatura di esterni, verniciatura, ripristini parziali, montaggio

carta da parati e finiture estetiche e/o artistiche di pareti, piccole manutenzioni civili e

realizzazione opere in cartongesso.

17. Messa in opera di pavimenti, rivestimenti e montaggio moquettes

18. Messa in opera di serramenti in allumino.

Installazione e riparazione di impianti

19. Installazione e riparazione di ascensori e montacarichi.

20. Installazione e riparazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi.

21. Installazione e riparazione di impianti e apparecchi di riscaldamento, di

condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua.

22. Installazione e riparazione di impianti di utilizzazione di energia elettrica.

Trasporti

23. Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di I categoria.

24. Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di II categoria.

25. Trasporto persone con autovetture da piazza.

Servizi per l’igiene e la pulizia

26. Laboratori di barbiere.

27. Laboratori di parrucchiere/a.

28. Servizi per l’igiene e l’estetica della persona.

29. Toelettatura animali.

30. Lavanderia tradizionale e/o automatica; pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti;

pulitura e custodia pellicce.

31. Servizi di pulizia di ambienti domestici, uffici, negozi, vetrine; disinfezione,

disinfestazione, deratizzazione di ambienti; servizi di pulizia caldaie, camini e simili; servizi

spurgo fogne e pozzi neri.

32. Servizi di raccolta e trattamento rifiuti solidi.

33. Lavaggio auto e servizi accessori.

Servizi sanitari ausiliari privati

34. Fisioterapista.

35. Odontotecnico.

36. Tecnico ortopedico.

37. Ottico.

Servizi vari

38. Servizi di vetrinista.

39. Copisterie, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.

40. Servizi di sistemazione e cura giardini e parchi e gestione vivaio.

41. Scuola guida

42. Manutenzione, assistenza e riparazione hardware; realizzazione, assistenza e manutenzione

software, pagine internet e prodotti multimediali in genere; arti grafiche.

43). Assistenza all’infanzia presso terzi.

C) ARTIGIANATO DI PRODUZIONE

Alimentari

1. Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti.

2. Laboratorio per panificazione e/o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate.

3. Molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli.

4. Lavorazione e conservazione delle carni.

5. Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti.

6. Produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati; produzione di acquavite e liquori;

produzione di bevande analcoliche e di acque.

Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

7. Lavorazione, cardatura, filatura, tessitura della lana, cotone, canapa, del lino e di altre fibre;

confezione di vestiario e/o biancheria personale e/o biancheria per la casa in serie; produzione

in serie di materassi, guanciali e articoli per il letto.

8. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.

9. Tintura, candeggio, stampa, apretto e finitura di qualsiasi tessile.

10. Lavorazione di pelli da pellicceria.

Calzature, pelli e cuoio

11. Produzione di calzature, di articoli in cuoio, pelle e loro succedanei.

Legno, sughero e affini

12. Laboratori di falegnameria.

Meccaniche e metalliche

13. Officina di tornitura.

14. Carpenteria leggera e costruzione parti di macchine.

15. Costruzione di macchine utensili.

16. Costruzione utensileria per macchine utensili e operatrici.

17. Costruzione e/o assemblaggio di materiale ed apparecchi idrico-sanitari.

18. Costruzione e assemblaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

19. Costruzione e/o montaggio di apparecchiature elettroniche, radio TV, di

telecomunicazioni in genere e collegamenti telematici via cavo.

20. Produzione di materiale elettrico, elettronico, cavi, conduttori, isolanti ed accessori.

21. Costruzione e/o montaggio di autoveicoli, autotelai, biciclette, motoveicoli.

22. Costruzione di carrozzerie per veicoli.

23. Costruzioni di parti ed accessori di veicoli e rimorchi.

Ceramica e vetro

24. Lavorazione della ceramica

25. Lavorazione e posa in opera di vetri e specchi in genere; trasformazione del vetro.

Chimica

26. Produzione di stucchi e collanti in polvere e pasta.

27. Produzione prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria ed affini.

28. Produzione detersivi e prodotti ausiliari per la casa.

Carta, attività poligrafiche ed affini

29. Lavorazione della carta.

30. Tipografie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica e fotocomposizione.

31. Arti grafiche.

32. Produzione di articoli di imballaggio e confezioni.

Costruzioni

33. Costruzioni edili

Manifatture varie

34. Costruzione di strumenti musicali.

35. Fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini.

36. Lavorazione di minerali in genere.

37. Incisione timbri, punzoni, targhe, numeratori e simili.

Art. 3

(Requisiti di preparazione o esperienza professionale relativi ad attività artigianali)

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per i rami "Installazione e riparazione di

impianti", "Servizi per l’igiene e la pulizia" di cui ai numeri 26), 27), 28) e 29) sono necessari

alternativamente i seguenti requisiti:

1. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della

licenza richiesta,

2. attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti,

inerenti l’attività richiesta,

3. avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Trasporti" è necessario essere in

possesso di idonea patente di guida.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Servizi sanitari ausiliari privati"

di cui ai numeri 34), 35), 36) e 37) è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di

studio:

• Fisioterapista: diploma di laurea in terapista della riabilitazione;

• Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;

• Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di

laurea;

• Ottico: diploma di abilità all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore artistico tradizionale per i rami "Minerali non

metalliferi" di cui al numero 23) e "Manifatture varie" di cui al numero 29) ovvero per il rilascio di

licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Manifatture varie" di cui ai numeri 35) e 36)

sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

a. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della

licenza richiesta,

b. diploma di Maestro Orafo ovvero frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a 3

anni,

c. avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Alimentari" il titolare deve

essere in possesso di Libretto Sanitario.

Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionali richiesti dal

presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione Congressuale per l’Artigianato

che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 4

(Tipologie degli oggetti dell’attività di impresa industriale e di servizio)

Le tipologie degli oggetti dell’attività di impresa individuale industriale e di servizio sono le seguenti:

Azioni o attività da svolgere:

• Ricerca & Sviluppo (servizi)

metodi e prodotti, comprende le seguenti sottocategorie:

o Analisi, proiezione, monitoraggio

o Consulenza

o Disegno

o Ideazione

o Organizzazione e impostazione

o Progettazione

o Programmazione

• Produzione

comprende le seguenti sottocategorie:

o Assemblaggio

o Confezione

o Conservazione

o Costruzione

o Conto Lavorazione

o Fabbricazione

o Lavorazione

o Manifattura

o Trasformazione

• Installazione e manutenzione (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

o Assistenza

o Montaggio

o Posa in opera

o Riparazione

• Distribuzione (servizi complementari)

comprende le seguenti sottocategorie:

o Commercio

o Fornitura

o Intermediazione commerciale con mandato

o Mandati di agenzia e/o rappresentanza

• Stoccaggio (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

o Deposito,

o Imballaggio

o Logistica

o Magazzino

Settore di attività:

Alimentari e affini:

1. pane, pasta, pasticceria e biscotti, cioccolato, confetture, gelati

2. prodotti della pesca

3. frutta, ortaggi e altri prodotti

Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

4. tessuti e filati di qualsiasi tipo e fibra, confezioni, maglieria, biancheria personale, biancheria

per la casa, confezioni in pelle, compresi coordinati ed accessori, materassi, guanciali e articoli per

il letto

Calzature, pelli e cuoio

5. calzature, articoli in cuoio, pelle e loro succedanei

Legno, mobilio e arredamento in legno

6. legname, compensati, tranciati, pannelli fibrolegnosi, truciolati, elementi prefabbricati in legno

per l’industria del mobilio, falegnameria per l’edilizia, elementi prefabbricati in legno

7. mobili e arredamenti in genere per la casa e/o l’ufficio, poltrone, divani, sedie

Metallurgia

8. acciaio, alluminio e metalli non ferrosi

Meccanica

9. carpenteria metallica leggera, mobili e arredi metallici, infissi e serramenti metallici

10. macchine utensili e operatrici, apparecchi per impianti sollevamento e trasporto, utensileria

per macchine utensili e operatrici, minuteria metallica, scatolame, fustame metallico e affini in

lamiera, bulloneria e viteria, motori, generatori, interrruttori, materiale elettrico per impianti,

cavi, conduttori elettrici, isolanti ed accessori

11. apparecchiature per la ventilazione-essicamento, frigoriferi industriali, compressori e affini,

macchine e apparecchi per dosatura, confezione, imballaggi

Elettrici

12. Apparecchi elettrici, elettronici, elettromeccanici, elettrodomestici

Automobilistica

13. motoveicoli, biciclette, autoveicoli e autotelai, parti ed accessori di autoveicoli e

rimorchi

14. carrozzerie per veicoli

Minerali non metalliferi

15. graniti, porfidi, marmi, gessi e stucchi, ceramica, gres e materiale refrattario, porcellane,

vetri e specchi in genere

16. manufatti semplici o armati, cementizi o misti, lastre e tubi

Chimica

17. prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria e affini, detersivi e prodotti ausiliari per

la casa

Gomma

18. articoli di gomma e rigenerato di gomma

Carta, cartone e cartotecnica

19. cartotecnica, articoli di imballaggio e confezioni

Poligrafiche, editoriali e affini

20. tipografie per la stampa di giornali e varie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica, arti

grafiche, legatorie e rilegatorie

Foto-fono cinematografiche

21. Studi fotografici

22. Laboratori fotografici, cinematografici e televisivi

Materie plastiche

23. manufatti, accessori, articoli tecnici per prodotti destinati all’industria manifatturiera,

manufatti e articoli per l’edilizia,

24. articoli per arredamento, abbigliamento e affini, articoli per imballaggio e confezioni

Telecomunicazioni, Comunicazioni, Informatica, Telematica

25. impianti telefonici e di telecomunicazione

26. telecomunicazioni

27. informatica, programmi per elaboratori elettronici, elaborazione dati

Manifatturiere varie

28. strumenti musicali

29. articoli da regalo, pubblicitari, bigiotteria e chincaglieria

Costruzioni

30. lavori per la finitura di ambienti

Servizi vari

31. Consulenza, formazione e qualificazione delle risorse umane, servizi ed attività

turistiche, organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; esercizio

dell’attività di albergo

32. Agenzie di pubblicità, grafica pubblicitaria e marketing, editoria, servizi editoriali,

pubblicità; formazione e qualificazione delle risorse umane; reperimento di informazioni

commerciali, disbrigo di pratiche amministrative, elaborazione dati; controllo qualità, analisi e

resistenze materiali; organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; servizi di

traduzione ed interpretariato

33. Servizi di pulizia

34. Studi artistici e affini

35. Servizi tecnici aziendali

Per la predisposizione dell’oggetto dell’attività d’impresa per le licenze a carattere industriale si

procede, in linea generale, alla individuazione di una o più "Azioni o attività da svolgere", ovvero di

una o più sottocategorie delle stesse, in riferimento ad un esclusivo "Settore di attività" identificato

con numero arabo.

Qualora le "Azioni o attività da svolgere" prescelte comprendano sia attività di servizio sia di

produzione è necessario specificare, prima del rilascio della patente, l’ambito prevalente di

operatività.

La categoria di "Azioni o attività da svolgere" denominata "Distribuzione" svolge un ruolo

subordinato, ausiliario e di complemento alla attività di produzione e/o servizio e pertanto la mancata

attivazione di una attività principale di produzione e/o servizio, ovvero la sospensione per un periodo

superiore a 6 mesi, nonché la rinuncia delle predette attività principali comporta la revoca della

licenza d’ufficio.

Per le attività contenute nei settori "Poligrafiche, editoriali ed affini", "Foto-fono cinematografiche",

"Costruzioni" e "Servizi Vari" l’oggetto è definito solamente dal "Settore di attività".

Art.5

(Modifica dell’art. 21 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10)

L’art. 21 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10 (Legge sull’Artigianato) è così modificato:

"Art.21

(Rilascio della licenza artigiana)

La licenza artigiana è richiesta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato con una

formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e

le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana è deliberata dalla Commissione

Congressuale per l'Artigianato composta dal Segretario di Stato per l'Artigianato e da due

Segretari di Stato appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il

titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra

licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli

stessi locali abbiano i requisiti di legge".

Allegato B

Art.1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alle tasse di rilascio e annuale della licenza o di autorizzazione a operare, nella misura stabilita dal presente allegato.

Art.2 L’ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali: Tassa di rilascio

Tassa annuale

- Artigiane, commerciali, industriali €. 170,00 €. 80,00

Società e stabili organizzazioni: - Istituti di Credito €. 4.000,00 €. 3.500,00 - Finanziarie €. 2.400,00 €. 2.400,00 - Compagnie assicurative €. 2.400,00 €. 2.400,00 - Società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società per azioni e società di altro genere

€. 1.700,00 €. 650,00

Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge n.149/91 in quanto esenti

€. 170,00 €. 80,00

Permessi per ambulanti €. 450,00 €. 450,00 Permessi a termine rilasciati ai sensi dell’art.52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento): - permessi di durata inferiore o pari a 15 gg €. 350,00 - permessi di durata compresa fra 16 e i 30 gg. €. 800,00 - permessi di durata superiore a 30 gg. €. 3.400,00

La licenza provvisoria rilasciata a norma dell’articolo 62 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 è soggetta al pagamento della tassa di €. 340,00=.

Le autorizzazioni per l’esercizio saltuario di attività commerciali sono soggette al pagamento della tassa di €.170,00=.

Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di istruttoria, di presentazione dell’istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione, il cui ammontare è fissato in €. 400,00=. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell’istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Art.3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di €.170,00= i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;

- trasferimento di titolarità;

- cointestazione;

- cambio dell’oggetto di licenza;

- cambio ragione sociale;

- ditta:

- modifica della superficie dei locali;

- riattivazione di una licenza;

- ogni modifica sul documento di licenza o patente d’esercizio richiesto dal titolare.

Art.4

Le tasse di rilascio e quelle fisse vengono assolte, ove verrà ritenuto conveniente, con apposite marche da bollo istituite da Decreto Delegato.

Per le tasse non riscuotibili tramite marca da bollo si provvederà al pagamento a favore dell’Ufficio del Registro ed Ipoteche che potrà avvalersi anche di appositi conti bancari o postali.

Art.5

Le tasse annuali sono riscosse con la Cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all’anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l’esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di fermo.

Allegato C

PROSPETTO FINANZIAMENTI ED IMPIEGHI DETTAGLIATI (da custodire presso l’associazione, fondazione o altro ente)

DENOMINAZIONE SOCIALE_______________ ANNO_____

A. FINANZIAMENTI RICEVUTI

A.1 DA INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO

NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E’ STATO ACCREDITO IMPORTO

IMPORTO EROGATO (indicare l’importo concesso in unità euro)

A.2 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NOME AMMINISTRAZIONE

NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E’ STATO ACCREDITO IMPORTO

IMPORTO EROGATO (indicare l’importo concesso in unità euro)

INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE

A.3 DA SOCI COGNOME E NOME DEL SOCIO

NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E’ STATO ACCREDITO

IMPORTO EROGATO (indicare l’importo concesso in unità

FINANZIATORE IMPORTO euro)

A.4 DADONAZIONI COGNOME E NOME DEL DONATORE

NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E’ STATO ACCREDITO IMPORTO

IMPORTO EROGATO (indicare l’importo concesso in unità euro)

A.5 DA ALTRE FONTI COGNOME E NOME DEL FINANZIATORE

NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E’ STATO ACCREDITO IMPORTO

IMPORTO EROGATO (indicare l’importo concesso in unità euro)

A.6 COORDINATE BANCARIE DEI CONTI CORRENTI INTESTATI Indicare i conti correnti in essere o estinti durante l’anno intestati all’associazione, fondazione o altro ente segnalante. DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO

IBAN CONTO CORRENTE

B. IMPIEGHI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI

B.1 BENEFICIARI DEI FONDI BENEFICIARIO DEI FONDI

(DENOMINAZIONE O COGNOME E NOME) FINALITA’ DELL’ IMPIEGO DEI FONDI

IMPORTO (indicare l’importo in unità euro)

Allegato D

PROSPETTO FINANZIAMENTI ED IMPIEGHI RIASSUNTIVI

(da depositare presso il Giudice di sorveglianza)

DENOMINAZIONE SOCIALE_______________

ANNO_____

A. FINANZIAMENTI RICEVUTI

FINANZIAMENTO RICEVUTO

(indicare l’importo concesso in unità euro)

A.1 DA INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI di cui:

A.1.1. SAN MARINO

A.1.2. ITALIA

A.1.3. ESTERO (1)

A.2 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di cui:

A.2.1. SAN MARINO

A.2.2. ITALIA

A.2.3. ESTERO (2)

A.3 DA SOCI di cui:

A.3.1. SAN MARINO

A.3.2. ITALIA

A.3.3. ESTERO (3)

A.4 DA DONATORI di cui:

A.4.1. SAN MARINO

A.4.2. ITALIA

A.4.3. ESTERO (3)

A.5 ALTRI FINANZIATORI (da specificare) di cui:

A.2.1. SAN MARINO

A.2.2. ITALIA

A.2.3. ESTERO (3)

(1) specificare Paese dove l’intermediario ha sede.

(2) specificare Paese dove l’amministrazione pubblica ha sede.

(3) specificare Paese dove il socio è residente.

(4) specificare Paese dove il donatore è residente.

(5) Specificare Paese dove il soggetto che finanzia ha sede, se è una persona giuridica, oppure dove è residente, se è una persona fisica.

B. IMPIEGHI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI

PROGETTI, ATTIVITA’ FINANZIATE DISTINTE PER CATEGORIE IMPORTO FINANZIATO

(indicare l’importo in unità euro)

1. assistenza sociale e socio sanitaria

2. assistenza sanitaria

3. beneficenza

4. istruzione

5. formazione

6. sport dilettantistico

7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico

8. tutela e valorizzazione dell'ambiente

9. promozione della cultura e dell'arte

10. tutela dei diritti civili

11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale

12. altro (specificare)


无可用数据。

WIPO Lex编号 SM020