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1984年10月13日第91号法-关于所得税的介绍(第19条和第39条), 圣马力诺

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详情 详情 版本年份 1984 日期 议定: 1984年10月13日 文本类型 其他文本 主题 知识产权及相关法律的执行 版权属于2009- USBM(Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

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主要文本 主要文本 意大利语 Legge 13 ottobre 1984 n. 91 - Istituzione dell’imposta generale sui redditi (Art. 19 & 39)        
 
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 Legge 13 ottobre 1984 n. 91 - Istituzione dell’imposta generale sui redditi (Art. 19 & 39)

Legge 13 ottobre 1984 n. 91 Istituzione dell’imposta generale sui redditi

Art. 19 (mod. con art. 12 legge 30 dicembre 1986 n. 155) Redditi di lavoro autonomi

Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell’anno solare dall’artista o professionista nell’esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale esercizio purchè documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

Sono deducibili le spese per l’acquisto di quei beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a £ 1.000.000. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione, sono ammesse in detrazione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella predisposta dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvata con Decreto Reggenziale.

Costituiscono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o

revisori dei conti o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%;

b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi, di opere dell’ingegno, di diritti d’autore, di invenzioni industriali e simili purchè non siano conseguiti nell’esercizio dell’impresa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%. Detta riduzione forfetaria del reddito imponibile non compete per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione e donazione.

Art. 39 (Sostituzione articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91)

L’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 , e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

Art. 39 (Ritenute alla Fonte)

[1] I soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 18 debbono operare, all’atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta generale sui redditi con l’obbligo di rivalsa. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle detrazioni di cui all’articolo 9, che debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità. La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto al primo comma, punto 2) dell'articolo 29, qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo. [2] La ritenuta d’acconto di cui all’articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%. [3] I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d’imposta pari a quella disciplinata nell’articolo 8. [4] Lo Stato, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Enti Sammarinesi che erogano i redditi da pensione di cui alla lettera c) dell’articolo 7 effettuano la ritenuta dell’imposta con le aliquote previste dall’articolo 8 bis. La ritenuta è proporzionata alla detrazione d’imposta di cui al primo capoverso dell’articolo 9, che il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ed a quella di cui al comma 8 del predetto articolo. [5] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in denaro o natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, a soggetti residenti all’estero debbono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all’estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell’articolo 7. [6] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 6%, da calcolarsi sull’ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all’estero. [7] Le ritenute di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere operate anche quando i compensi o le indennità sono corrisposti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o Aziende Autonome. [8] Sui redditi previsti dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 7 è operata una ritenuta d’imposta nella misura del 12%. [9] Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d’esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono interessi passivi deducibili e/o proventi equivalenti a percipienti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 25 febbraio 1986 n.24 successive modifiche e integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d’imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sugli interessi e proventi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali interessi e proventi sono inerenti a prestiti obbligazionari e titoli similari, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a 36 mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza. [10] Sugli interessi passivi e/o proventi equivalenti corrisposti dalle banche di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21 successive modifiche e integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa,

dell’11%. Sugli interessi passivi ed altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie e natura è applicata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 5%. Sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 5% se tali certificati hanno una durata inferiore a 18 mesi o del 4% se hanno una durata pari o superiore a 18 mesi. Sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dalle banche di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21 o dalle società finanziarie di cui alla Legge 25 febbraio 1986 n.24 è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 4%. Le ritenute di cui al presente comma non si applicano se il percipiente è una banca. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi corrisposti dalle banche o dalle società finanziarie può essere variata con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato. [11] Sugli interessi, premi ed altri frutti a fronte di titoli obbligazionari esteri - di qualunque natura, tipo e durata - e di ogni altro titolo di credito estero diverso dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, corrisposti dalle aziende di credito e dalle società finanziarie di cui alle Leggi 12 febbraio 1986 n.21 e 25 febbraio 1986 n.24 e successive modifiche ed integrazioni è applicata, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 4%, modificabile con Decreto Reggenziale. La ritenuta è effettuata dalla banca o dalla società finanziaria che effettua i pagamenti sopra indicati all’effettivo beneficiario ovvero all’ente o soggetto a favore del quale è attribuito il pagamento. La ritenuta non si applica se il beneficiario è una banca costituita ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche ed integrazioni, una banca o altro intermediario finanziario estero non esercente attività fiduciaria ovvero un organismo di investimento collettivo. [12] Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 51 secondo comma. [13] La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 9, 10 e 11 corrisposti alle società ed enti assimilati – esclusi i soggetti di cui al penultimo comma dell’articolo 2 - si intende operata a titolo di acconto. [14] Gli utili distribuiti dalle società di capitali non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l’imposta generale sul reddito fiscale d’esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti.”.


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WIPO Lex编号 SM027