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2009年11月10日农业,食品和林业政策部法令,关于具体实施国家橄榄油市场标准, 意大利

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详情 详情 版本年份 2009 日期 生效: 2010年1月17日 发布: 2009年11月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto del Ministerio delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009 recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva        


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1216-1-2010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercia- lizzazione dell’olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obbli- ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni am- ministrative in materia di agricoltura e pesca e riorga- nizzazione dell’amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, re- cante «Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agen- zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma del- l’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successi- ve modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia per le ero- gazioni in agricoltura, l’Anagrafe bovina e l’ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu- zioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Mi- nisteri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu- glio 2006, n. 233, ed in particolare l’art. 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 lu- glio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizza- zione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni rela- tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a fa- vore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni pro- dotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l’altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Com- missione dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indica- zioni geografiche e delle indicazioni d’origine dei prodot- ti alimentari e agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che sta- bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commis- sione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commer- cializzazione dell’olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’at- tuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE con- cernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Ritenuto necessario assicurare l’attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009;

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Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicati- ve nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell’origine.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 1019/2002

della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;

b) «frantoio», l’impresa che esercita l’attività di mo- litura delle olive;

c) «impresa di condizionamento», l’impresa che pro- cede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini;

d) «ICQRF», Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei pro- dotti agroalimentari;

e) «Ufficio dell’ICQRF», l’Ufficio del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio;

f) «AGEA», AGEA - Coordinamento; g) «zona geografica», il nome geografico di un terri-

torio corrispondente ad uno o più Stati membri, alla Co- munità, ad uno o più Paesi terzi;

h) «origine», l’indicazione della zona geografica nella quale sono state raccolte le olive e in cui è situato il frantoio nel quale è estratto l’olio.

Art. 3.

Imballaggi

1. Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibi- li destinati al consumatore finale sono presentati precon- fezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri.

2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo de- stinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere preconfe- zionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri.

3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua inte- grità dopo la prima utilizzazione.

Art. 4.

Designazione dell’origine

1. La designazione dell’origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l’indicazione sull’etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo se- condo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell’art. 4 del regolamento.

2. La designazione dell’origine, ai sensi dell’art. 4, pa- ragrafo 1 del regolamento, non può essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».

3. La designazione dell’origine di cui al comma 1, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l’indicazione sull’etichetta di:

a) miscela di oli di oliva comunitari;

b) miscela di oli di oliva non comunitari;

c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.

La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.

4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del com- ma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.

5. La designazione dell’origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corri- spondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 5, del regolamento.

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Art. 5.

Iscrizione SIAN

1. Per la tutela delle indicazioni dell’origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento è fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell’ambito del Sistema informati- vo agricolo nazionale (SIAN).

2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle attività di confezionamento degli oli di oliva, è fatto obbligo alle imprese registrate nell’elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l’inizio e la cessazione dell’attività di confezionamento.

3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell’elenco di cui al comma 1.

4. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al pre- sente decreto, i frantoi devono essere registrati nel Siste- ma informativo agricolo nazionale - SIAN - ai sensi del- l’art. 3 del decreto 4 luglio 2007.

5. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giu- gno 2005, definisce, d’intesa con l’ICQRF, la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del presente decreto, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.

6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all’ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la gestione del- l’elenco delle imprese registrate, nonché i dati e le infor- mazioni contemplate all’art. 7 e 8 del presente decreto.

7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni profes- sionali e di categoria, le informazioni aggregate concer- nenti l’attività delle imprese registrate.

TITOLO II IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 6.

Controlli

1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell’origine degli oli extra vergini e vergini di oliva di cui all’art. 4 del presente decreto e delle indicazioni fa- coltative di cui all’art. 5 del regolamento, gli operatori della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed adottate ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1 del regolamento.

2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l’IC- QRF mediante la predisposizione di uno specifico pia- no annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera.

3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base del- l’analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA.

4. L’ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento, provvede all’espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo, nonché alla trasmissione delle informazioni di cui all’art. 10 del re- golamento stesso.

Art. 7.

Registri

1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condi- zionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposi- to, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assog- gettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si inten- dono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative.

3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusi- vamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l’ob- bligo di cui al comma 1 si intende assolto dall’insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed ammini- strativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di comuni- cazione dei dati di produzione.

4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenu- ti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dal- l’ICQRF d’intesa con AGEA.

5. In attesa dell’attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalità in- dicate nell’allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell’uffi- cio dell’ICQRF o dell’ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.

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Art. 8.

Altri adempimenti

1. In attesa dell’attivazione dei servizi telematici e dell’individuazione delle modalità di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell’art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di ac- compagnamento del prodotto — sia allo stato sfuso che confezionato — una delle indicazioni facoltative di cui all’art. 5, lettere a) e b) del regolamento, trasmettono al- l’Ufficio dell’ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la

partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento e degli even- tuali depositi;

b) l’indicazione se l’impianto è utilizzato per l’otte- nimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;

c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

3. È fatto obbligo agli operatori, per l’utilizzo delle in- dicazioni di cui all’art. 5, lettere c) e d) del regolamento, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l’effettuazione dell’esame organolettico o del- l’analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di pro- dotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.

Art. 9.

Identificazione delle partite

1. La categoria dell’olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l’indicazione della capacità totale e di un numero identifi- cativo ed è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto.

2. Le partite di olio confezionate non ancora etichetta- te, detenute in magazzino, devono essere identificate me- diante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltati- ve di cui all’art. 5 del regolamento.

3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell’olio, alla data di emissione, nominativo e all’indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all’art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all’art. 5, lettere a) e b), del regolamento.

Art. 10.

Sanzioni

1. Fino all’adozione di disposizioni sanzionatorie spe- cifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previ- ste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 di- cembre 2003;

il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;

il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;

il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;

il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 247

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ALLEGATO 1

Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all’art. 7. Vidimazione

1. Il registro è tenuto:

a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o

b) con sistemi informatici, costituito:

1. da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, ovvero

2. da altri supporti di memorizzazione, previa adozione di specifiche prescrizioni da parte dell’ICQRF.

2. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato.

3. Il responsabile legale della ditta, o la persona appositamente delegata, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all’imposta di bollo, all’Ufficio dell’ICQRF o all’Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) punto 1, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:

a. “Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002”;

b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell’impresa;

c. indirizzo dello stabilimento o deposito;

d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale;

e. il numero di pagine costituenti il registro.

Inoltre, i fogli che compongono il registro devono essere preventivamente numerati. Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina deve riportare, altresì:

a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento;

b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all’anno.

L’Ufficio preposto, ai fini dell’esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro:

a. verifica, preliminarmente, il numero delle pagine nonché la presenza sulle stesse e sul frontespizio delle annotazioni di cui ai punti precedenti;

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b. appone su ciascuna pagina e sul frontespizio, che deve essere firmato dal funzionario che ha proceduto alla vidimazione, un timbro a secco o ad inchiostro indelebile;

c. annota sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data e il numero di vidimazione;

d. tiene la registrazione dei dati della vidimazione.

L’Ufficio regionale, competente alla vidimazione, comunica mensilmente all’Ufficio dell’ICQRF i dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente.

Istruzioni per la compilazione 1. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto “sfuso” e “confezionato”, in funzione della

categoria dell’olio di cui all’art. 3, lett. a) e b) del Regolamento e della designazione dell’origine.

Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono le seguenti1:

a. Italia;

b. nome dello Stato membro (Spagna, Grecia, Portogallo, etc.) o del Paese terzo (Tunisia, Marocco, Turchia, etc.);

c. Comunità;

d. miscela di oli di oliva comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);

e. miscela di oli di oliva non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);

f. miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);

g. olio ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato).

2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all’effettiva tipologia di oli d’oliva lavorata.

Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l’operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l’elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.

1 In funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto possono non essere predisposti conti intestati ad origini non utilizzate dall’azienda.

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Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. In riferimento all’olio, l’unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell’operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell’unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all’unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).

3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:

- la data e il numero progressivo dell'operazione,

- il codice dell’operazione,

- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,

- il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,

- la designazione dell’olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all’art. 5 del Regolamento,

- gli estremi del documento di accompagnamento,

- l’indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita,

- l’indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati.

Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:

- il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore,

- codice fiscale dell’olivicoltore.

Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:

- all’autoconsumo,

- alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell’origine e lotto e senza l’indicazione degli estremi del documento,

- ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.

4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:

- la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,

- le movimentazioni interne,

- la produzione di miscele di oli di origine diversa,

- il confezionamento,

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- lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato:

- alla produzione di “olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini”, di “olio di sansa di oliva” o alla produzione di altri prodotti alimentari,

- ai mercati extracomunitari.

Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:

- il codice dell’operazione,

- la data dell’operazione,

- la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,

- il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,

- il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all’atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

5. Nel registro, nella colonna “note”, dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all’art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell’operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.

6. Le registrazioni:

- di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione;

- di cui al paragrafo 4 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell’origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico e distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.

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I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come “riporto pagina precedente”. Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.

7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.

Sezione II

Codici delle movimentazioni e operazioni

A= carico di olive (AP = carico di olive proprie; AA = carico di olive acquistate); B= scarico olive e produzione olio (sia classificato che in attesa di classificazione); C= acquisto olio; D= carico olio da molenda; E= carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa; F = vendita di olio al consumatore finale; G= vendita olio; H= carico di olio che non ha ottenuto la certificazione DOP/IGP; I= scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa

impresa; L= confezionamento; M= movimentazione interna di olio sfuso; N= produzione di miscele di oli di origine diversa; O= classificazione o cambio di categoria dell’olio; P= perdite o cali di olio; Q= separazione morchie; R= cessione in omaggio di olio confezionato; S= scarico di olio destinato a non recare la designazione dell’origine (destinato all’industria,

alla produzione di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, etc); T= destinazione Extra UE; U= scarico olio per autoconsumo; V= reso di olio sfuso da clienti; Z= reso di olio confezionato da clienti; X= svuotamento di olio confezionato;

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Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi

AO1= carico di olive in conto di lavorazione;

AO2= scarico di olive e produzione olio in conto lavorazione;

AO3= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO4= classificazione o cambio di categoria dell’olio in conto lavorazione;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO6= carico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO7 = scarico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO8= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione;

Ulteriori codici a cura dell’operatore

BO…= eventuali nuovi codici da definire a cura dell’operatore per operazioni non in elenco.

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RE GI ST RO

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OL IO EX TR A VE RG

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(5 )

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da ta

numero

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(n om ina tiv o/ ra gio ne so cia le)

S D

RI PO RT O PA GI NA

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S D

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(1 ) El en co co dic ia lle ga ti

(2 ) In dic ar e ilr ife rim en to (n um er io let te re ) de lr ec ipi en te in cu iil pr od ot to vie ne sto cc at o o, ne lc as o di pr od ot to co nf ez ion at o, ilr ec ipi en te di sto cc ag gio

da lq ua le è sta to ot te nu to

(3 ) In dic ar e ilr ife rim en to (n um er io let te re ) de ln uo vo re cip ien te di de sti na zio ne in cu iil pr od ot to vie ne sto cc at o.

(4 ) Vo ce ris er va ta ai fra nt oi.

(5 ) So lo pe rl 'ol io co nf ez ion at o

(6 ) Ri po rta re ,s e ut iliz za te ,le

ind ica zio ni di cu ia ll'a rt. 5 let te re a) e b) de lR eg .( CE )n °1 01 9/ 20 02

S D

10A00315


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 IT190