DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
societa' dell'informazione.
CAPO I Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli
articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al
Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo
alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul
diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei
deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o
forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.".
Art. 3
1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione,
del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo,
dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende,
altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie
dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso
in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della
proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o
con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".
Art. 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a
registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine
della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche,
purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle
registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere
documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini
economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione
dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su rapporti".
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto
riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico
mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera
dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste
dalle necessita' tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali,
anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e'
stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui
sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o
materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi,
salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore,
se riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il
nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il
nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto
o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento
di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo
tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale
compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di
cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in
forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai
cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul
mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla
responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in
materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante
ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera
o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta
alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello
Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un
unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo'
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la
modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali
protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non
abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'
handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le
modalita' di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto
le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti
alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o
dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente,
per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee
soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per
consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68,
commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su
espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari
stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso
legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle
disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la
corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui
al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso
avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli
enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a
consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo,
ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo
190 perche' esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo
di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da
terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica
per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o
ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito
sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che
abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto
con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi,
nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro
aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.
Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul
prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle
della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di
registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di
cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui
al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale
rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi,
una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori
(S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da
questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per
cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo,
e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro
attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e
i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento
agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante
agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per
cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal
presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge,
quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari.
Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri
capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".
Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fotogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce
nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi
fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a
scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le
relative modalita', sono determinate secondo le norme del
regolamento.
3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo
Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita'
giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei
fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra,
quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la
regolarita' dell'utilizzazione.".
Art. 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e'
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo
il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della
sua prima pubblicazione.".
Art. 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili.".
Art. 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima
fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione
o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di
emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al
presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e' titolare del
diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la
sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla
prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di
immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro
che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva
hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri
organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del
pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo
e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e
modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano
gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia
utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'ari. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio
della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato
membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:
l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del
diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto
contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra
l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto
di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti
la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di
accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei
diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di
diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma
3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte
apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o
qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono
altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso
dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione
del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis,
oltre alla liquidazione dello stesso puo' essere disposta
l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un
minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di
fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al
produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro
utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in
relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di
cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini
di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o
mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la
violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e'
facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione
e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e'
sostituto dal seguente:
"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o
via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di
protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con
i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa e' aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto e'
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita'
imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o
commerciale.".
Art. 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.".
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per
taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale
eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo
da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la
revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di
sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non
possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e
distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art.
71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con
gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del
comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione
relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti
di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i
suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita'
giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei
fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono
essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su
tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo
stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo
cormma e' sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione
speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),
ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e'
comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente
proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte
convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione
fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione
formula una proposta per la definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o
che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza dei
termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto
entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia
stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".
CAPO II Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro
Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto"
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui
all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui
all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data
del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima
della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di
protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre
2002, non sono nuovamente protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino
all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle
seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e
CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e'
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650
megabyte.
((d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di
registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW
video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e
videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7
gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino
al rivenditore;
((h-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei
diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano
abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli