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2005年1月31日第7号法令,针对大学研究,文化遗产活动,完成主要战略项目,公职人员的流动性,以及简化印花税税收减免的办理程序,以及其他紧急措施(经修改后转换为2005年3月31日第43号法,最新修正至2012年6月28日第92号法), 意大利

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详情 详情 版本年份 2012 日期 生效: 2005年1月31日 颁布: 2005年1月31日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权)

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92)        
 Decree-Law No. 7 of January 31, 2005, laying out Urgent Provisions for the University Research, for the Cultural Heritage and Activities, for the Completion of Major Strategic Projects, for the Mobility of Public Employees, and for the Simplification of Formalities relating to Stamp Duties and Taxes Concessions, as well as other Emergency Measures (as converted into Law with changes by Law No 43 of March 31, 2005, and as amended up to Law No. 92, of June 28, 2012)

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le

attivita' culturali, per il completamento di grandi opere

strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per

semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di

concessione, nonche' altre misure urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione

del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il

dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e

attivita' culturali;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la

tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi

commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i

pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi

al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per l'universita'

((1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle

universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita'

finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di

conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e'

pari al 70 per cento di quello previsto per il professore

universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.))

((2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei

professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa

relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato,

di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla

data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice

e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel

candidato giudicato piu' meritevole.))

Art. 1-bis

Contributi per le universita' e gli istituti

superiori non statali

((1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in

favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di

cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come

determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'

incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per

l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.

537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del

2004.))

Art. 1-ter

Programmazione e valutazione delle universita

((1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di

perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti,

entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali

coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti

la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio

universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti

universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili

autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in

particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel

rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse

strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma

di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno

ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli

studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno

di personale docente e non docente a tempo sia determinato che

indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.

2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva

l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il

fabbisogno di personale in ordine ai settori

scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente

monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,

sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui

risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun

triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle

universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il

finanziamento ordinario delle universita'.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione

dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche'

dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))

Art.1-quater

Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali

((1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti

didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza

pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti,

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'

autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali,

finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro

1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del

presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per

l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.))

Art. 1-quinquies

Istituto musicale di Ceglie Messapico

((1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale

di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di

musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita

convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico

saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con

riferimento allo stabile e all'attuale personale.

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000

euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.))

Art. 1-sexies

Incarichi di presidenza

((1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu'

conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma

degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente

scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti

all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina

autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno

di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del

personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa

vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito

corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno

scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.))

Art. 1-septies

Organi di ordini professionali

((1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della

composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto

dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di

uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la

rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei

consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei

consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli

iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali,

e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di

cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le

professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli

psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi

dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come

modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge ottobre 1999, n.

370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, per la definizione del

numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli

nazionali e territoriali.))

Art. 1-octies

Concorso riservato per dirigente scolastico

((1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico,

ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di

ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame

finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del

20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il

punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle

graduatorie stesse.

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per

assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al

comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore

generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle

graduatorie.))

Art. 1-novies

Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti

((1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il

punto C.11) e' sostituito dai seguenti:

"C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master

universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con

gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti

punti 3.

C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di

durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti

cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.

C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai

punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per

l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare

ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico

2005-2006".))

Art. 2

Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi

maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60

milioni di euro, dalla Societa' ((Sincrotrone)) di Trieste S.p.a. con

la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto

di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto

1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale

3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita'

previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale

della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il

funzionamento viene integrato con un importo annuo ((pari a 14

milioni di euro a decorrere dall'anno 2005)), a valere sul fondo

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

204, ((come rideterminato dalla Tabella C della legge 30 dicembre

2004, n. 311,)) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di

Trieste S.p.a.

((3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29

settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da

quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello

specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal

Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano."

3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: ", il

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

nonche' l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione

con riferimento all'anno 2004.))

Art. 2-bis

Interventi per la tutela dell'ambiente e sui beni culturali,

nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio

((1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di

euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e

di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori

contributi statali al finanziamento degli interventi di cui

all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma

si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima

legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro

65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro

23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si

provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive

modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli

anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,

quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno

degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000

per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le

attivita' culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.))

Art. 3

Interventi per i beni e le attivita' culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per

lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS

S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, per l'anno 2005 ((e per l'anno 2006)), continuano ad

applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi

previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 22

marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma

1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per

cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di

intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o

fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali e

dello spettacolo.

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo

periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo

sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse; b) e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai

componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere

sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.";

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono

inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio

dello Stato";

c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'

speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il

funzionamento della quale si applicano le modalita' previste

dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".

3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di

opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il

sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto

tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera'

sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la

Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,

n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la

seguente: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in

un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi

genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e

successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il

seguente: "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,

lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del

dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di

condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena

stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del

procedimento. Il pagamento estingue il reato".

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2,

lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle

seguenti: "a fini di lucro".

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il

comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento

per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel

rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei

ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di

concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle

comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative

internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i

rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con

riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti

circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle

forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del

Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le

tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita'

culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di

codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne

verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso

l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a

garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla

Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione

utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via

telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle

comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su

quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate".

Art. 3-bis

Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali

((1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo

comma e' sostituito dal seguente:

"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario

dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali

per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita'

giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che

reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni

sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe".

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo

21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla

seguente: "dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del

Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le

seguenti: "e le direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello

spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale

competente";

b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore

generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente

della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute

delle commissioni".

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato

fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed

i direttori generali competenti".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le

parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono

sostituite dalla seguente: "si".

6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla

legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:

a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al

restauro della Rocca di Montevarmine;

b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al

restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla

legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:

a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i

fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali

per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel

comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle

annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana

degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del

complesso Manzone e Vicari.

8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono

essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono

soppresse;

b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui

all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con

decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma

4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del

Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del

Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5,

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878,

nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a

carico del bilancio dello Stato.

10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. Con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i

soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al

comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di

prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli,

nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto

dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'";

b) alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla

fine del comma sono soppresse.))

Art. 3-ter

Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri

di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno

1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo

scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu'

larghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio

decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle

attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare

economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione

delle spese di allestimento, dei costi delle scritture

artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali

scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le

collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni

lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale

dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze

produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale

dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attivita' di lavoro

autonomo o professionale.

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni

lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e

nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,

non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati

dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto

previsto in materia di vincoli di bilancio.

((5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto

collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti

integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai

commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non

possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono

comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non

formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai

sensi del comma 4)).

6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto

divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo

determinato non puo' superare il 15 per cento dell'organico

funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a

tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni

con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola:

"pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: "o

musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle

seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo

statuto";

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: "collaboratori" sono

inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme

restando le competenze del direttore artistico,";

d)all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli

altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo

designato dall'autorita' di governo competente in materia di

spettacolo, e l'altro scelto";

e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e'

sostituito dal seguente: "1. Il Ministro per i beni e le attivita'

culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di

amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita'

nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni

legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita'

della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in

perdita; b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di

amministrazione della fondazione quando i conti economici di due

esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo

complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero

sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'".

8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo

2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2004, n. 128, e' abrogato.

Art. 4

per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del

patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di

gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema

museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per

l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le

misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e

di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di

musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il

Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la

spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica

((laddove)) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al

comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non

oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate ((, nel rispetto del limite

massimo di spesa di cui al comma 1,)) le convenzioni stipulate dal

Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo

20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto

legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni

di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della

legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata

dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5

Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per

singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il

consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale

presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I

protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento,

l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a

carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione

temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono

prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con

oneri a carico delle imprese medesime.".

((1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto

legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ",

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non

possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di

lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o

collocamento fuori ruolo.

1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e

razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono

aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in

organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma

1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei

dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di

comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,

che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni

in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti

dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione

economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni

di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli

affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta

ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei

titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o

fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di

trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per

fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della

specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo'

procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con

ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio

civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo

3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "1. Il personale in

disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine

cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "2. La Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le

strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,

provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare

secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale

collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le

predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli

appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che

intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro

quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il

concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34,

comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria

iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il

rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato

l'intenzione di bandire il concorso".

1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla

comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:

"decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma

1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per

le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici

nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre

amministrazioni".

1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva

ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco

di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione

pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche

per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi

dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12

maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

luglio 1995, n. 273".

1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia

del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3,

comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche'

dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con

modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa consultazione delle confederazioni sindacali

rappresentative.))

Art. 5-bis

Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui

all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165

((1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti,

previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del

dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo

2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente

della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti

appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

Art. 5-ter

Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri

((1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite

corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola

superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo

periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in

considerazione delle specificita' del ruolo del personale

dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche'

delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di

diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a

quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni

professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche'

particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata,

comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si

articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della

pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri.))

Art. 5-quater

Modifica alla legge 6 luglio 2002,n. 137

((1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio

2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono

sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".))

Art. 5-quinquies

Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo

sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive

((1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)

due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella

persona del direttore generale della ricerca scientifica e

tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del

farmaco, il primo con funzione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le

seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere

a) e b), del presente articolo".))

Art. 5-sexies

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231

Art. 6

Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,

ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di

capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse

dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le

implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'

appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque

ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la

cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata

o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque

sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il

commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione

degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative

strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i

provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono

comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione

della provincia, al sindaco della citta' ((metropolitana)) o del

comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche

se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e

dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono

disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso

tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del

commissario sono esecutivi.";

c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:

"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire

il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera

commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente

((determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge

11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti

all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del

contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario,

l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che

fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso

commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine

assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio

addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui

al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,

anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano

o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti")).

2. Dall'attuazione del presente articolo ((non devono derivare))

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6-bis

Disposizioni concernenti Trenitalia Spa

((1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico

2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno

2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei

trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria,

e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in

misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e

per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

corrispondere alla societa' Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le

somme spettanti.))

Art. 6-ter

Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova

((1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione

dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato

un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno

2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di

Genova. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,

determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario

2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2,

della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a

1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; b) quanto a

1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 6-quater

Disposizioni in materia di diritti di imbarco

di passeggeri sugli aeromobili

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui

diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20 per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla lettera b),

le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per

cento".

2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi'

incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale

di cui al presente comma e' destinato ((fino al 31 dicembre 2015)) ad

alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del

personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi

dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,

disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla

riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso

la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui

al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a

comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei

passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre

precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali

per singolo aeroporto.

((3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale

di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,

con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il

versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi

dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da

parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite

dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del

mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'

previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si

applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste

dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce

accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,

ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste

dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni)).((15))

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 49)

che "I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater,

comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma

48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le

spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per

cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli

obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da

euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle

inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge

24 novembre 1981, n. 689."

Art. 6-quinquies

Norme in materia di servizio civile nazionale

((1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui

all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del

servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in

particolare non osservando le procedure e le norme previste per la

selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di

impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i

progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario, si applicano una

o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a

uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto,

con diffida a proseguirne le attivita';

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di

servizio civile della durata di un anno;

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa

contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per

controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a

quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle

regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito

delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente,

secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di

volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della

cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta

solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed

impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";

b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo

di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle

seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo

corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione

dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri";

b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani

selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione

dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del

contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per

il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la

sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio

attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento

economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2,

nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il

volontario e le relative sanzioni";

e) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2.

Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile

compete un assegno per il servizio civile, non superiore al

trattamento economico previsto per il personale militare volontario

in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in

caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i

benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del

compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'

determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale

per il servizio civile";

f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "8. Al

termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito,

l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province

autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,

rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta

l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato

sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";

g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Doveri

e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio

civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate,

secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non

possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se

incompatibile con il corretto espletamento del servizio. 2. I

soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono

presentare ulteriore domanda";

h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un

mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore". ))

Art. 7

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

e altre disposizioni in materia di finanza locale

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche

alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi

tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese

nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n.

311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le

seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17,

nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa

al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e

successive modificazioni,";

2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31

gennaio 2005," sono soppresse;

3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite

dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a

2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente

periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli

importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di

concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti

allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1°

giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal

1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti

giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per

le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire

da tale data, per le scritture private non autenticate e per le

denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche'

per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione

eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla

stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano,

complessivamente,";

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti ((gli allegati da 2-bis a

2-sexies allegati)) al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e

l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento

mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche ((di cui

all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive

modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive

modificazioni.

2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di

cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a

dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta

comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato

possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale

dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita' di

presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e

di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via

prioritaria ad attivita' di formazione nel campo della gestione del

tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.

2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, le parole da: "Al fine di" fino a: "suddette

anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire

la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti

conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche'

per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica

amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di

informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono

disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi.))

Art. 7-bis

Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di

Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del Servizio

sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria,

gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione

d'Italia viene assegnata annualmente ((per gli anni dal 2005 al

2011)) la somma di due milioni di euro ((e a decorrere dal 2012 la

somma di un milione di euro)).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7-ter

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

((1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione,

per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni

di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

utilizzando: a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005,

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali; b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni

di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 7-quater

Controversie relative alla soppressa azienda universitaria

Policlinico Umberto I

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di

procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di

entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453,

sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico

Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei

confronti della soppressa omonima azienda universitaria per

obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della

predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando

disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341

del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di

cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base

al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al

comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I

subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del

decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007,

n.364 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n.44) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge

31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la

ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di

grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e

per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse

di concessione, nonche' altre misure urgenti), inserito dalla legge

di conversione 31 marzo 2005, n. 43."

Art. 7-quinquies

Tenuta delle liste elettorali

((1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni

relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere

notificate agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione

elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono

sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni

di cui ai numeri 4) e 5)".))

Art. 7-sexies

Aggiornamento degli schedari consolari

((1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000

per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire

all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.))

Art. 7-septies

Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino"

1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005

ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da

Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la

regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino,

direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del

capitale sociale.

2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative

finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale

dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei

Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000,

n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei

confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto

sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. ((La societa' di cui al

comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della

dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi.))

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma

1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1

nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte,

della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla

realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti

degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,

della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,

((nonche' per la realizzazione di interventi temporanei correlati a

quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,))

funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui

al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato

di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n.

285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo

svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima

legge. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80)).

4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,

e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui

l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del

Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e

loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli

allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui

all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici".

5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive

modificazioni, il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:

"2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata,

mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le

indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte

dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per

oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita'

definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate

ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive

modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze

catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'

prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione

temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci

giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui

e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del

fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".

6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui

alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,

((nonche' a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,)) di

importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i

termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli

appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono

ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di

qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito

anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del

Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate

anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza

delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti

richiesti dalla stessa legge. ((In relazione alla eccezionale

necessita' ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la

societa' di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui la stessa si

puo' avvalere possono altresi' procedere in deroga alle norme di

contabilita' generale dello Stato e a quelle che saranno individuate

con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,

adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del

decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.))

7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di

funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali

fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le

necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello

della societa' di cui al comma 1. 8. All'onere derivante

dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per

l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle

risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.

Art. 7-octies

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

(( 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005,

i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la

misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo

le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di

calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2

dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio

2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla

base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge

30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta

sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))

Art. 7-novies

Attivita' di formazione ai dipendenti

della pubblica Amministrazione

((1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da

attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica

amministrazione".))

Art. 7-decies

Monopoli di Stato

((1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e

delle finanze" la parola: "e" e' soppressa, e dopo le parole:

"agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa

l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,".))

Art. 7-undecies

Reddito minimo di inserimento

((1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006

devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello

Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le

politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27

dicembre 1997, n. 449.))

Art. 7-duodecies

Proroghe di trattamenti di cassa integrazione

guadagni straordinaria

((1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30

aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".))

Art. 7-terdecies

Italia Lavoro Spa

((1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia

di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei

lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e

previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di

apposita convenzione.

2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli

ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello

Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della

convenzione di cui al comma 1.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10

milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai

costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del

Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.))

Art. 7-quaterdecies

Norma di interpretazione autentica

((1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si

interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata

dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di

10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al

comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione

del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate

rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.))

Art. 7-quinquiesdecies

Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell' ENPALS

((1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e

assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da

cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in

rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti

e' nominato un membro supplente.))

Art. 7-sexiesdecies

Norme per accelerare l'erogazione

dei contributi nelle aree depresse

((1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di

garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono

i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive

modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie

sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale

n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state

approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n.

65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono

state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale

n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i

requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e

che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi

i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le

procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere

effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle

quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di

investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale

dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al

dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia

ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del

contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della

documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di

presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.

527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di

cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui

all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei

mesi.))

Art. 7-septiesdecies

Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

(( 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.

168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.

191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando

l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo

periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del

Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilita'

amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di

spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi

eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del

Ministro competente".))

Art. 7-duodevicies

Termini per lo smaltimento delle scorte dei

preparati pericolosi

((1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo

20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento

delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato,

purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto

mesi.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20

del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento

delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del

produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito

di dodici mesi.))

Art. 7-undevicies

Disposizioni in materia di tessera sanitaria

((1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero

dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori,

durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza

del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello

dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non

costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e

l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia

da segnalare tra i dati di cui al comma 8".))

Art. 7-vicies

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art. 7-vicies semel

Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina

((1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21

novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola:

"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trenta".))

Art. 7-vicies bis

Disposizioni in materia di acque potabili

((1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante

apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche'

specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita'

al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21

dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e

batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai

criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph,

qualora venga addizionato CO2.))

Art. 7-viciester

Rilascio documentazione in formato elettronico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della

richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n.

334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito,

all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello

stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento

(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal

passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del

Consiglio, del 13 dicembre 2004.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su

supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo

rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita'

elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora

ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione

dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)

presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla

redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di

emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero

dell'interno.

((2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e'

documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero

dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in

materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica

e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase

dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il

CNSD)). ((13))

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla

L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che

"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi

alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica

ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di

cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31

gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31

marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle

more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera

sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero

dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione

della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi,

ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122".

Art. 7-viciesquater

Disposizioni in materia di carte valori

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo

7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i

soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari

almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione,

nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi

ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono

determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (( e con il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione )), da adottare, in sede di prima attuazione, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in

applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta

alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di

previsione del medesimo Ministero. (( Una quota pari a euro 1,85

dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta

d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per

essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione

del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura

delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

attuazione della presente disposizione. )) Alle riassegnazioni

previste dal presente comma non si applica il limite di cui

all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed

i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei

centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico

e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con

pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo

scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione

di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. PERIODO

SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI

DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO

2005, N. 35 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N.

80.

4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare

ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del

titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.

1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e

secondo, del codice di procedura civile.

5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 7-viciesquinquies

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici

((1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di

elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o

componente delle autorita' amministrative indipendenti".))

Art. 8

Copertura finanziaria

((1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma

2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per

l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per

l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24

dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge

30 dicembre 2004, n. 311.))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Siniscalco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);

tabelle di cui all'articolo 1, comma 300,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e

catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro

129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e'

elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";

2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";

3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";

4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";

5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";

6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono

sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";

7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle

seguenti: "euro 5.055,00".

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni

governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare

delle tasse

in euro

Titolo II Pubblica sicurezza _

---------------------------------------------------------------------

4 1. Licenza di porto di pistole, _

rivoltelle o pistole automatiche, |

armi lunghe da fuoco e bastoni |

animati (articolo 42 del testo |

unico 18 giugno 1931, n. 773 ed |

articoli 74 e 79 ((del regolamento|

6 maggio 1940, n. 635) )) |

|115,00

---------------------------------------------------------------------

5 1. Licenza di porto di fucile _

anche per uso di caccia (( (legge |

11 febbraio 1992, n. 157, articolo|

22) )): tassa di rilascio, di |

rinnovo e annuale.... |168,00

---------------------------------------------------------------------

6 1. Autorizzazione all'esercizio _

di case da gioco: tassa di |

rilascio e per ogni anno di |

validita' |539.200,00

---------------------------------------------------------------------

7 1. Licenza per l'esercizio di _

attivita' relative a metalli |

preziosi(( (articolo 127 del testo|

unico)) 18 giugno 1931, n. 773 e |

articolo 244, primo comma, del |

regolamento 6 maggio 1940, n. |

635): tassa di rilascio e per il |

rinnovo: |

---------------------------------------------------------------------

a) fabbricanti di oggetti preziosi_

ed esercenti di industrie o arti |

affini.... |404,00

---------------------------------------------------------------------

b) commercianti e mediatori di _

oggetti preziosi, nonche' |

fabbricanti, commercianti ed |

esercenti stranieri che intendono |

esercitare nello Stato il |

commercio di oggetti preziosi da |

essi importati |270,00

---------------------------------------------------------------------

c) agenti, rappresentanti, _

commessi viaggiatori e piazzisti |

dei fabbricanti, commercianti ed |

esercenti stranieri di cui alla |

lettera b), che esercitano nello |

Stato il commercio di preziosi |81,00

---------------------------------------------------------------------

d) cesellatori, orafi e _

incastratori di pietre |

preziose.... |81,00

---------------------------------------------------------------------

e) fabbricanti e commercianti di _

articoli con montature o |

guarnizioni in metalli preziosi |202,00

---------------------------------------------------------------------

TITOLO III Pesca _

---------------------------------------------------------------------

8 1. Licenza per la pesca _

professionale marittima |

(articolo 4 della legge |

17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|

unita' adibita |404,00

---------------------------------------------------------------------

TITOLO IV Proprieta' _

---------------------------------------------------------------------

industriale e intellettuale _

---------------------------------------------------------------------

9 1. Brevetti per invenzioni _

industriali (regio decreto |

29 giugno 1939, n. 1127; decreto |

del Presidente della Repubblica |

26 febbraio 1968, n. 849; decreto |

del Presidente della Repubblica |

22 giugno 1979, n. 338): |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda di brevetto e _

lettera di incarico |54,00

---------------------------------------------------------------------

b) per la pubblicazione e stampa _

delle descrizioni, riassunto e |

tavole di disegno: |

---------------------------------------------------------------------

1) se la descrizione, riassunto _

e tavole di disegno non superano _

le 10 pagine |67,00

---------------------------------------------------------------------

((2) se la descrizione, riassunto _

e Tavole)) di disegno superano |

le 10, ma non le 20 pagine |101,00

---------------------------------------------------------------------

((3) se la descrizione, riassunto _

e di tavole)) di disegno superano |

le 20 pagine, ma non 50 pagine |236,00

---------------------------------------------------------------------

4) se la descrizione, riassunto e_

tavole di disegno superano le 50 _

pagine, ma non 100 pagine |472,00

---------------------------------------------------------------------

5) se la descrizione, riassunto _

e tavole di disegno superano le _

100 pagine |809,00

---------------------------------------------------------------------

c) per mantenere in vita il _

brevetto: |

---------------------------------------------------------------------

primo anno |17,00

---------------------------------------------------------------------

secondo anno |34,00

---------------------------------------------------------------------

terzo anno |40,00

---------------------------------------------------------------------

quarto anno |47,00

---------------------------------------------------------------------

quinto anno |61,00

---------------------------------------------------------------------

sesto anno |88,00

---------------------------------------------------------------------

settimo anno |121,00

---------------------------------------------------------------------

ottavo anno |168,00

---------------------------------------------------------------------

nono anno |202,00

---------------------------------------------------------------------

decimo anno |236,00

---------------------------------------------------------------------

undicesimo anno |337,00

---------------------------------------------------------------------

dodicesimo anno |472,00

---------------------------------------------------------------------

tredicesimo anno |539,00

---------------------------------------------------------------------

quattordicesimo anno |607,00

---------------------------------------------------------------------

quindicesimo anno e successivi |741,00

---------------------------------------------------------------------

2. Licenza obbligatoria su _

brevetti per invenzioni _

industriali (leggi e decreti |

citati nel comma 1): |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda |539,00

---------------------------------------------------------------------

b) per la concessione |1.820,00

---------------------------------------------------------------------

3. Trascrizione di atti relativi _

ai brevetti (leggi e decreti |

citati nel comma 1): per ogni |

brevetto |81,00

---------------------------------------------------------------------

9-bis 1. Privativa per nuove

brevetto varieta' vegetali:

---------------------------------------------------------------------

a) tassa di domanda, comprensiva _

della tassa di pubblicazione e di _

quella per la protezione |

provvisoria (prima della |

concessione) |236,00

---------------------------------------------------------------------

b) tassa per il mantenimento in _

vita della privativa (dalla _

concessione della privativa): |

---------------------------------------------------------------------

1 |101,00

---------------------------------------------------------------------

2 |135,00

---------------------------------------------------------------------

3 |168,00

---------------------------------------------------------------------

4 |202,00

---------------------------------------------------------------------

5 |236,00

---------------------------------------------------------------------

6 |270,00

---------------------------------------------------------------------

7 |303,00

---------------------------------------------------------------------

8 |337,00

---------------------------------------------------------------------

9 |371,00

---------------------------------------------------------------------

10 |404,00

---------------------------------------------------------------------

11 |438,00

---------------------------------------------------------------------

12 |472,00

---------------------------------------------------------------------

13 |505,00

---------------------------------------------------------------------

14 |539,00

---------------------------------------------------------------------

15 |573,00

---------------------------------------------------------------------

16 |607,00

---------------------------------------------------------------------

17 |640,00

---------------------------------------------------------------------

18 |674,00

---------------------------------------------------------------------

19 |708,00

---------------------------------------------------------------------

20 e successive..... |741,00

---------------------------------------------------------------------

2. Tasse per le licenze _

obbligatorie su privative per |

nuove varieta' vegetali: |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda |539,00

---------------------------------------------------------------------

b) per la concessione |1.820,00

---------------------------------------------------------------------

3. ((Tasse per le trascrizioni)) _

di atti relativi alle privative |

per nuove varieta' vegetali: |

---------------------------------------------------------------------

per ogni privativa |81,00

---------------------------------------------------------------------

per la lettera di incarico |34,00

---------------------------------------------------------------------

4. La tassa di domanda per nuova _

varieta' vegetale, comprensiva |

della tassa di pubblicazione e di |

quella di protezione provvisoria, |

non e' rimborsabile. |

---------------------------------------------------------------------

10.1. Brevetto per modelli di _

utilita': |

---------------------------------------------------------------------

a) per domanda di brevetto |34,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il rilascio del brevetto, _

se la tassa e' pagata in un'unica |

soluzione |674,00

---------------------------------------------------------------------

c) per il rilascio del brevetto, _

se la tassa e' invece pagata in |

due rate: |

---------------------------------------------------------------------

1) rata per il primo quinquennio |337,00

---------------------------------------------------------------------

2) rata per il secondo quinquennio|674,00

---------------------------------------------------------------------

d) per la domanda di licenza _

obbligatoria |337,00

---------------------------------------------------------------------

e) per la concessione della |1.348,00

---------------------------------------------------------------------

2. Brevetto per modelli _

licenza e disegni ornamentali: |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda di brevetto |34,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il rilascio del brevetto, _

se la tassa e' pagata in una unica|

soluzione |674,00

---------------------------------------------------------------------

c) per il rilascio del brevetto, _

se la tassa e' invece pagata in |

tre rate: |

---------------------------------------------------------------------

a) rata per il I quinquennio |337,00

---------------------------------------------------------------------

b) rata per il II quinquennio |404,00

---------------------------------------------------------------------

c) rata per il III quinquennio |674,00

---------------------------------------------------------------------

d) per il rilascio del brevetto _

per disegni tessili, per il quale _

la tassa deve essere pagata |

annualmente, per ciascun anno |67,00

---------------------------------------------------------------------

e) per il rilascio del brevetto _

di un tutto o una serie di modelli_

o disegni, a norma dell'articolo 6|

del regio decreto 25 agosto 1940, |

n. 1411, se la tassa e' pagata in |

un'unica soluzione |1.348,00

---------------------------------------------------------------------

f) per il rilascio del brevetto _

di un tutto o una serie di modelli_

o disegni, a norma dell'articolo 6|

del regio decreto 25 agosto 1940, |

n. 1411, se la tassa e' invece |

pagata in tre rate: |

---------------------------------------------------------------------

1) rata per I quinquennio |404,00

---------------------------------------------------------------------

2) rata per il II quinquennio |674,00

---------------------------------------------------------------------

3) rata per il III quinquennio |1.011,00

---------------------------------------------------------------------

g) per il rilascio del brevetto _

di un tutto o una serie di disegni_

tessili a norma dell'articolo 6 |

del regio decreto 25 agosto 1940, |

n. 1411, ((per i quali la tassa |

deve essere pagata annualmente)), |

per ciascun anno | |101,00

---------------------------------------------------------------------

3. Brevetto per modelli di _

utilita' e brevetto per modelli e |

disegni ornamentali: |

---------------------------------------------------------------------

a) per la lettera d'incarico |34,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il ritardo nel pagamento _

delle rate quinquennali della |

tassa di concessione (entro il |

semestre) |81,00

---------------------------------------------------------------------

c) per la trascrizione di atto di _

trasferimento o di costituzione di|

diritti di garanzia |81,00

---------------------------------------------------------------------

11 1. Registrazione per marchi _

d'impresa (articoli da 36 a 40 del|

regio decreto 21 giugno 1942, n. |

929): |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda di primo _

deposito |34,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il rilascio dell'attestato _

di primo deposito o di quello di |

rinnovazione: |

---------------------------------------------------------------------

1) riguardante generi di una sola _

classe |67,00

---------------------------------------------------------------------

2) per ogni classe in piu' |34,00

---------------------------------------------------------------------

2. Registrazione per marchi _

collettivi: |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda di primo _

deposito |135,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il rilascio dell'attestato _

di primo deposito o di quello di |

rinnovazione riguardante generi di|

una o piu' classi |202,00

---------------------------------------------------------------------

3. Domanda di registrazione _

internazionale del marchio o di _

rinnovazione |135,00

---------------------------------------------------------------------

4. Registrazioni per marchi _

d'impresa o per marchi collettivi,_

nazionali o internazionali: |

---------------------------------------------------------------------

a) per lettera di incarico |34,00

---------------------------------------------------------------------

b) per il ritardo nella _

rinnovazione della registrazione |

(entro il semestre) |34,00

---------------------------------------------------------------------

c) per la trascrizione di atto di _

trasferimento |81,00

---------------------------------------------------------------------

12 1. Registrazione delle _

topografie dei prodotti a |

semiconduttori (legge 21 febbraio |

1989, n. 70): |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda |1.011,00

---------------------------------------------------------------------

b) per la registrazione |809,00

---------------------------------------------------------------------

c) per la trascrizione di atto di _

trasferimento o di costituzione di|

diritti di garanzia |81,00

---------------------------------------------------------------------

13 1. Certificati complementari di_

protezione di medicinali (legge |

19 ottobre 1991, n. 349) e di |

prodotti fitosanitari: |

---------------------------------------------------------------------

a) per la domanda: |404,00

---------------------------------------------------------------------

b) per ciascun anno di _

mantenimento in vita del |

certificato |1.011,00

---------------------------------------------------------------------

c) per la trascrizione di atto di _

trasferimento o di costituzione di|

diritti di garanzia |67,00

---------------------------------------------------------------------

14 1. Registrazione di atti tra _

vivi che trasferiscono in tutto o |

in parte diritti di autore o |

diritti connessi al loro esercizio|

o costituiscono sugli stessi |

diritti di godimento o di |

garanzia, nonche' di atti di |

divisione o di societa' relativi |

ai diritti medesimi (articolo 104 |

della legge 22 aprile 1941, n. |

633) per ogni registrazione |81,00

---------------------------------------------------------------------

2. Deposito, con dichiarazione _

di riserva dei diritti, di dischi _

fonografici o apparecchi analoghi |

e di progetti di lavori |

dell'ingegneria o lavori analoghi |

(articoli 77, 99 e 105 della legge|

22 aprile 1941, n. 633, modificata|

con decreto del Presidente della |

Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|

---------------------------------------------------------------------

a) per ogni disco o apparecchio _

analogo |81,00

---------------------------------------------------------------------

b) per ogni progetto |34,00

---------------------------------------------------------------------

TITOLO VI radio e televisione _

---------------------------------------------------------------------

17 1. Libretto di iscrizione alle _

radiodiffusioni per la detenzione |

di apparecchi atti o adattabili |

alla ricezione delle |

radioaudizioni o delle diffusioni |

televisive (articolo 6 del regio |

decreto-legge 21 febbraio 1938, n.|

246, convertito dalla legge |

4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 |

e 2 della legge 10 febbraio 1954, |

n. 1150; articolo 1 della legge |

28 maggio 1959, n. 362; articoli 2|

e 8 della legge 15 dicembre 1967, |

n. 1235; articolo 1 del |

decreto-legge 1° febbraio 1977, n.|

11, convertito dalla legge 31 |

marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |

1989, n. 171): |

---------------------------------------------------------------------

a) per ogni abbonamento alle _

radioaudizioni |0,70

---------------------------------------------------------------------

d) per ogni abbonamento alle _

radioaudizioni mediante apparecchi|

stabilmente installati: |

---------------------------------------------------------------------

2) su autoscafi non soggetti a _

tassa automobilistica (unita' da |

diporto e navi non da diporto) |20,00

---------------------------------------------------------------------

g) per ogni abbonamento alle _

diffusioni televisive mediante |

apparecchi stabilmente installati |

su autoscafi di cui alla lettera |

d) n. 2: |

---------------------------------------------------------------------

1) riguardante apparecchi di _

ricezione in bianco e nero |34,00

---------------------------------------------------------------------

2) riguardante apparecchi di _

ricezione anche a colori |236,00

---------------------------------------------------------------------

18 1. Concessione per la _

installazione e l'esercizio di |

impianti per la diffusione via |

etere in ambito locale |

(articolo 22 della legge 6 agosto |

1990, n. 223): |

---------------------------------------------------------------------

a) di programmi televisivi: _

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |2.022,00

---------------------------------------------------------------------

b) di programmi radiofonici: _

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |337,00

---------------------------------------------------------------------

((2. Concessione per _

l'installazione)) e l'esercizio di|

impianti per la diffusione via |

etere su tutto il territorio |

nazionale (articolo 22 della legge|

6 agosto 1990, n. 223): |

---------------------------------------------------------------------

a) di programmi televisivi: _

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |6.740,00

---------------------------------------------------------------------

b) di programmi radiofonici: _

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |1.348,00

---------------------------------------------------------------------

3. Concessione per _

l'installazione e l'esercizio di |

reti per la diffusione via cavo di|

programmi televisi (articolo 6 del|

decreto legislativo 22 febbraio |

1991, n. 73): |

---------------------------------------------------------------------

a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00

---------------------------------------------------------------------

b) tassa annuale |1.685,00

---------------------------------------------------------------------

19 1. Autorizzazione per la _

trasmissione di programmi |

televisivi in contemporanea via |

etere o via cavo (articolo 22 |

della legge 6 agosto 1990, n. 223 |

e articolo 11 del decreto del |

Presidente della Repubblica |

22 febbraio 1991, n. 73): |

---------------------------------------------------------------------

a) tassa di rilascio |5.392,00

---------------------------------------------------------------------

b) tassa annuale |2.696,00

---------------------------------------------------------------------

20 1. Autorizzazione _

all'installazione e all'esercizio |

di impianti ripetitori per la |

ricezione e la contemporanea |

ritrasmissione nel territorio |

nazionale di programmi televisivi |

(articoli 38 e 43 della legge 14 |

aprile 1975, n. 103): |

---------------------------------------------------------------------

a) irradiati da organismi di _

radiodiffusione esteri secondo le |

leggi vigenti nei rispettivi |

Paesi: |

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |2.696,00

---------------------------------------------------------------------

b) irradiati dalle concessionarie _

del servizio pubblico di |

radiodiffusione nazionale: |

---------------------------------------------------------------------

1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00

---------------------------------------------------------------------

2) tassa annuale |270,00

---------------------------------------------------------------------

TITOLO VII _

---------------------------------------------------------------------

professioni, arti e mestieri _

---------------------------------------------------------------------

((22 Iscrizioni riguardanti le voci_

della tariffa soppresse)) _

dall'articolo 3, comma 138, della |

legge 28 dicembre 1995, n. 549, e |

precedentemente iscritte agli |

articoli sotto indicati della |

tariffa approvata con il decreto |

ministeriale 20 agosto 1992, |

pubblicato nel supplemento |

ordinario n. 106 alla Gazzetta |

Ufficiale n. 196 del 21 agosto |

1992 |168,00

---------------------------------------------------------------------

1. Mediatori nel ruolo delle _

camere di commercio, industria, _

artigianato e agricoltura |

(articolo 70); |

---------------------------------------------------------------------

2. Costruttori, imprese ammesse _

a gestire in appalto delle _

Ferrovie dello Stato e imprese |

ammesse a gestire servizi di |

raccolta, trasporto e smaltimento |

dei rifiuti urbani (articolo 71); |

---------------------------------------------------------------------

3. Esercenti imprese di _

spedizione per terra, per mare e _

per aria ed esportatori dei |

prodotti ortofrutticoli |

(articolo 72); |

---------------------------------------------------------------------

4. Agenti di assicurazione e _

mediatori di assicurazione _

(articolo 73); |

---------------------------------------------------------------------

5. Periti assicurativi per _

l'accertamento e la stima dei _

danni ai veicoli a motore ed ai |

natanti (articolo 74); |

---------------------------------------------------------------------

6. Concessionari del servizio di_

riscossione dei tributi e _

collettori (articolo 75); |

---------------------------------------------------------------------

7. Giornali e periodici _

(articolo 82); _

---------------------------------------------------------------------

8. Esercizio di attivita' _

industriali o commerciali e di _

professioni arti o mestieri |

(articolo 86) |

---------------------------------------------------------------------

TITOLO VIII _

---------------------------------------------------------------------

altri atti _

---------------------------------------------------------------------

23 1. Bollatura e numerazione di _

libri e registri (articolo 2215 |

del codice civile): per ogni 500 |

pagine o frazione di 500 pagine |67,00

Allegato 2-quater

(articolo 1, comma 300)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2-quinquies

(articolo 1, comma 300)

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato 2-sexies

(articolo 1, comma 300)

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di Rettifica (in G.U. 02/02/2005, n. 26) ha disposto la

seguente modifica del titolo della Tabella: (("))Tabella delle tasse

ipotecarie.


无可用数据。

WIPO Lex编号 IT196