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Decree-Law No. 91 of August 8, 2013, Laying Down Urgent Provisions for the Protection, Enhancement and Recovery of Cultural Assets and Activities and of Tourism (converted with amendments into Law No. 112 of October 7, 2013), 意大利

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详情 详情 版本年份 2013 日期 生效: 2013年8月10日 发布: 2013年8月8日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112)        
 Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione

del patrimonio culturale italiano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare

disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio

dei beni e delle attivita' culturali, con particolare riferimento

alla necessita' indifferibile di garantire misure immediate di

tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle

attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio

culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e

per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e

della Shoah;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di

emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle

attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare

il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta'

economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e

ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e

attrattivita' nel territorio italiano per l'industria di produzione

cinematografica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le

autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande

progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione

ambientale e la valorizzazione delle aree interessate

dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,

nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,

del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso

turistico-culturale delle residenze borboniche

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela

dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle

azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione

del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato

dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29

marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di

interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio

decreto, entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della

realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario,

denominato "direttore generale di progetto", nonche' un vice

direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti:

appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale;

assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica

amministrazione)). Con successivo decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, ((da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto)) su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, ((viene definita l'indennita' complessiva per entrambe

le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario,

non superiore a 100.000 euro lordi annui)) nel rispetto dell'articolo

23-ter ((, commi 1 e 2,)) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le

funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente

in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario

finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito

del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore

generale di progetto":

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi

di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro

della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";

b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure

di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi

e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto

Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a

individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare

gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei

relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per

lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla

progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di

impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e

successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per

l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle

sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri

soggetti terzi;

c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica

fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la

documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed

esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del

sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento

delle competenze e del contributo del complesso del personale della

Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di

fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo

e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di

competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il

Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto

interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la

coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso

all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la

politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di

detto Comitato;

((f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato

di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del

crono-programma;

f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e

l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche al fine

di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del

Protocollo di legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio

territoriale del Governo)).

((1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore

generale di progetto:

a) cause di incompatibilita' sopraggiunte;

b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione

del progetto;

c) perdita dei requisiti necessari alla nomina)).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ((, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto,)) si provvede alla

costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore

generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La

struttura e' composta da un contingente di personale, anche

dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita',

proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni

statali, appartenente ai profili professionali tecnico e

amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica,

economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il

personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento

economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di

provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura

medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed

accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo

decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore

generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le

dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.

L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un

incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ((Nel

sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono

pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi

dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di

progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al

direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore

generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto

al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai

rapporti di consulenza e collaborazione prestati)). Nelle more

dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale

previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande

Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012

e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in

continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza

interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia'

assunte, ((dell'attuazione)) del Grande progetto Pompei e degli

interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in

corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni

rafforzate di cui al comma 1 successivamente ((assunte dal))

"direttore generale di progetto".

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto

operano nel rispetto delle competenze della ((soprintendenza speciale

per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia)), con la sola

eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la

riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal

piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,

Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita'

turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei".

L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di

interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte

le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,

dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli

obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto

all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La

stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma

2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito

di pervenire, entro 12 mesi ((dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione)) del presente decreto, sulla base della

proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al

comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo

delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il

Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di

servizi permanente", ed e' composto, anche eventualmente attraverso

propri delegati, ((dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)),

dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della

Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai

Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti

pubblici e privati coinvolti. ((Nel Comitato di gestione)) sono

assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono

obbligatoriamente espresse all'interno ((del Comitato)), ai sensi e

con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,

e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le

determinazioni assunte ((all'interno del Comitato di gestione))

sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,

autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per

la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei"

assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione

e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al

comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri ((di cui al comma 2)) detta la disciplina organizzativa e

contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese,

la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite

massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle

amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di

gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il

trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione

di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,

ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio

avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'

della struttura di cui al comma 2.

6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto,

approva un piano strategico ((del tutto congruente e in completo

accordo col Grande Progetto Pompei)), comprendente: l'analisi di

fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel

suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di

realizzazione del piano e degli interventi individuati; la

valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al

loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto

partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro

realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi

infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e

le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale

dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il

recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di

riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del

principio del minor consumo di territorio e della priorita' del

recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione

e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la

creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il

coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato,

associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di

utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. ((Il piano

inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore

turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative

necessarie al rilancio dell'area in oggetto)). Il piano ((prevede)),

inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille

giovani per la cultura" ((di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)). L'Unita' predispone altresi' un

accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con

il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati,

articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso

turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel

processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori

produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti

delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo II del

libro III del codice di cui al)) decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale

rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed

erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli

interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area

archeologica di Pompei. ((Al fine di assicurarne la tracciabilita',

qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro

deve essere effettuata tramite bonifico bancario)).

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,

pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli

anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e

Stabia";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la

soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale ((della citta' di Napoli)) e

della Reggia di Caserta".

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli

Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e

la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per

rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di

valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,

((sono)) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita'

e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la

cultura" ((di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 99)).

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i

beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di

seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva

la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione

delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24

giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma

11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si

provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito

accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con

la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che

intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando

la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,

al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di

sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze

borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di

valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi

collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di

promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e

sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato

pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,

associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi

tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del

patrimonio culturale. Il piano ((prevede)), inoltre, l'utilizzo dei

giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la

cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" ((di cui

all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)).

All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti

delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo II del

libro III del codice di cui al)) decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la

possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione

delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del

percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo,

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione

e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per

l'attuazione del ((programma)) "500 giovani per la cultura".

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario

finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di

inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio

culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la

fruizione da parte del pubblico ((, anche attraverso l'utilizzo di

appositi portali e dispositivi mobili intelligenti)). Per la

realizzazione del ((programma)) e' autorizzata la spesa di 2,5

milioni di euro per l'anno 2014, ((integrata)) anche con eventuali

finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle

linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei

beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il

catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo

unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. ((Il

programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di

conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali,

digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo

nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le

Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale

(AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni

culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla

tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese

associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al

programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di

accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini)). Lo svolgimento

del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda

digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea

COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni

coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di

servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese

all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di

capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e

servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale

finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il

Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia

per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee

qualificazioni tecniche e organizzative.

2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della

cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti

medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di

cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla

data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle

discipline afferenti al programma ((o in possesso del titolo

rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.

1409)), da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di

inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi

della cultura statali. ((Al termine del programma, e' rilasciato a

coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di

partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure

selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati)).

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si

adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come

definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e

conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti

dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita'

in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione

digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo

15.

Art. 2-bis

(( (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del

paesaggio). ))

((1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i

comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a

chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato

tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute

quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle

convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di

assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto

della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della

Costituzione";

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del

commercio in aree di valore culturale e nei locali storici

tradizionali")).

Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura

al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il

corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura,

nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di

riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.

244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita'

culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo

110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati

a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in

corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le

parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al

funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti

o in consegna allo Stato".

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni

di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di

euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro

mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

Art. 3-bis

(( (Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali). ))

((1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla

cultura e sulle industrie culturali, che si terra' a Firenze nel

2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si

provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attivita'

culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo

3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di

bilancio)).

Art. 3-ter

(( (Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO). ))

((1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," e' inserita

la seguente: "anche";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani

inseriti nella lista del 'patrimonio mondiale' sotto la tutela

dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza;

nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua

anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'

culturali delle scuole". ))

Art. 3-quater

(( (Autorizzazione paesaggistica). ))

((1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,

l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel

corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere

conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo".

2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato di

tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di

efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto". ))

Art. 3-quinquies

(( (Conseguimento della qualifica di restauratore). ))

((1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente:

"1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1,

dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma

1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II

dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro

impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I,

tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco

relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le

attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.

L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3,

dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al

settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro

svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si

riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due

anni")).

Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e

degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

((1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie

effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e

biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di

valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di

intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo")).

((2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione

dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro

autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto

ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore

al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli

pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno

due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di

progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso

alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento

della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia

accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti

individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi

elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse

modalita', entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le

pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e

ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle

scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti

sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione

godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)).

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il

reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano

strategie coordinate per ((l'unificazione)) delle banche dati

rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe

nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e

la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute ((nel presente

articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente".

((4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.

128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

"g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente

riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di

ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27

luglio 2011, n. 128, e' abrogata.

4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro, per l'anno

2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3 milioni di euro, per

l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni

culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17

ottobre 1996, n. 534,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario"

sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle risorse da

destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si

provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo".

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3

milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).

Art. 4-bis

(( (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili). ))

((1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1

e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche

aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e

paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma

ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non

compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con

particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei

complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale

interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche'

delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni

culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti

locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da

ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di

valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a

concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza

posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso

individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di

concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico")).

Art. 4-ter

(( (Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale). ))

((1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione

italiana del carnevale e delle attivita' e manifestazioni ad esso

collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di

ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo

con gli enti locali)).

Art. 5

Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi",

per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e

della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.

1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un

milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la

prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi

Uffizi".

2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un

milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale

contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede

del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla

legge 17 aprile 2003, n. 91.

((3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014

per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle

celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano

Augusto.

3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1

milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte

ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito

decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al

fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di

deterioramento;

b) di celebrazione di particolari ricorrenze.

4. Il decreto di cui al comma 3-bis e' adottato, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto)).

Art. 5-bis

(( (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma). ))

(( 1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli

anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per

la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato a sostenere le

attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla

cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare

attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su

Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della

morte del poeta, che cadra' nel 2021, nonche' all'informatizzazione

della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana

(BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne

l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.

3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli affari esteri,

entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'

svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici

ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al

perseguimento delle finalita' di cui al comma 2.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri

trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307.))

Art. 5-ter

(( (Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo

tattile statale "Omero"). ))

(( 1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile

statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, e'

autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede

ai sensi dell'articolo 15. ))

Art. 5-quater

(( (Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in

provincia di Ragusa). ))

((1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli

anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela

dei siti inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la

tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede

ai sensi dell'articolo 15)).

Art. 6

((Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione

artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei))

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di

spazi di creazione e produzione di ((arte, musica, danza e teatro

contemporanei)), entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto

da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di

segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di

quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine

all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni

immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((con

particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari

inutilizzate,)) non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e

non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad

ospitare studi di giovani artisti ((...)) italiani e stranieri.

((1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1

riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici

e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di

decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte

della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29

luglio 1949, n. 717))

((2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi

per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile

simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione

ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono

locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed

associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente

gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione

dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi

beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati

dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale

sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente

autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente

comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo

e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore

delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano

opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese

sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al

periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo

di cui al presente comma)).

3. ((Con successivo decreto del)) Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, ((da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al

comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di

sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,

((anche)), al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi

connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del

bene stesso.

((3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra i beni

immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere

inseriti anche i beni confiscati alla criminalita' organizzata ai

sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159)).

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di

cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le

modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'.

((5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede

mediante corrispondente riduzione della parte corrente

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75)).

((5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della

Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,

a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui

all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione della parte corrente

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della

relativa spesa)).

Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle

attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e

compositori emergenti ((, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo

di portata minore))

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,

ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad

esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di

fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ((ed alle

imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal

vivo,)) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un

((credito d'imposta)) nella misura del 30 per cento dei costi

sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e

promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali,

secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino

all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto

esclusivamente per opere prime o seconde ((, a esclusione delle demo

autoprodotte,)) di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di

artisti, compositori o artisti-interpreti. ((Nel caso di gruppi di

artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella

stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia'

usufruito)).

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese

hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per

cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando

la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito

d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.

1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo

agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non

devono essere ((controllate)) da parte di un editore di servizi media

audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle

imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con

riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle

procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di

spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o

videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'

delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di

utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono

dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi

entro tre mesi ((dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto)).

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti

d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni

2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono abrogati.

((8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti

e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza

e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di

cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita'

produttive o ufficio analogo";

b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono

entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19

della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le

attivita' produttive o ufficio analogo";

c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono inserite le

seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'")).

Art. 8

(( (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e

audiovisivo) ))

((1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese

permanenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si

estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come

definiti nel comma 5.

3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite

massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal

2014.

4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle

finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di

cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare

rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui

al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo

economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori

indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di

comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che

non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche,

che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento

della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano

diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici,

secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui

al comma 4.

6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a

65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere

dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere

l'autorizzazione alla Commissione europea.

8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, e' abrogato.

9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea

per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a

sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al

credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita'

culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico

operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali

destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e'

definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la

semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica

allo spettacolo dal vivo e al cinema.

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°

gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la

liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal

vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza

culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli

indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale

degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,

inoltre, che ((i pagamenti a saldo sono disposti)) a chiusura di

esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.

L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato.

((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare graduali

incentivi in favore di esercenti attivita' circensi e spettacoli

viaggianti senza animali, nonche' esercenti di circo contemporaneo

nell'ambito delle risorse ad essi assegnate)).

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere

sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di

vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,

nonche' di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di

lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed

organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate

anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere

erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione

dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,

sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge

30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, ((quarto comma)), della legge

10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la

concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per

l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle

sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono

soppressi. ((I beneficiari di contributi gia' deliberati entro la

data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio

all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione

entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori

disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi speciali

di cui al presente comma)). Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto

gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e

successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data

di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti

direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo

unico per lo spettacolo";

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e

del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005

recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e

intrattenimento";

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche";

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni,

recante "Revisione dei film";

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni

fiscali per le attivita' cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti

dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere

dall'anno 2014 si provvede ((mediante corrispondente riduzione della

parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75)).

Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento

dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei

beni e delle attivita' culturali.

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica

di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle

attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i

teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e

associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,

commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura

della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere

dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni

di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi

dell'articolo 15.

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni

lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di

eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e

di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle

attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e

successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che

versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai

debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati

in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due

esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,

presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di

cui al comma 3, ((un piano di risanamento che intervenga su tutte le

voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile

necessita' di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio

stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,

entro i tre successivi esercizi finanziari)). I contenuti

inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della

fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo

del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi

maturati e degli eventuali interessi di mora ((, previa verifica che

nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano

applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli

affidamenti concessi alla fondazione stessa)), nella misura

sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al

presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche'

gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo

patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi

dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e

amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31

dicembre 2012 ((e una razionalizzazione del personale artistico));

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo

2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al

comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono

essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il

rimborso del finanziamento;

e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di

cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a

seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e

ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura

strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di

risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni ((, compatibili con gli

strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,)) idonee a

riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi,

nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del

conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi

aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti

giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico

fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi

dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari

stabiliti dal piano;

((g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale

rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano

stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che

hanno concesso affidamenti)).

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a

dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e

appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo

raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative

in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono

approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui

al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta

giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il

finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali

integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione

del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del

commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e' nominato ((un

commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza

di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario

svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti

funzioni:))

((a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto

dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi

del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le

fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo

criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del

debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica

della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del

Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti

sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono

rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali

maggiormente rappresentative));

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed

effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli

stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero

dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte

dei conti;

c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al

fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,

tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento,

dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di

risanamento previsto dai piani approvati;

e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e

provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza

delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a

provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo

svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il

commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle

risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al

comma 1, nonche' la durata dell'incarico.

6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione

pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore

delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a

un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il

commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal

Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,

indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di

copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di

erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo,

altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al

versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di

recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi

moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla

sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma

1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma

6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione

per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi

ed esigibili degli enti locali".

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per

l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere

anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle

disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,

comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione

dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria

unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo

15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a

favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una

situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione

anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina

del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia

e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione

del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore

nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi

maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31

dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente

alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria

del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio

della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che

economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la

riduzione della dotazione organica del personale tecnico e

amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla

lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,

entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del

piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,

lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le

anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono

rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni

e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma

9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi

pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la

successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui

all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno

2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale ((eventualmente)) risultante in eccedenza

all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al

comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per

la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale,

applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle

organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva

di idoneita' e il successivo trasferimento del personale

amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data

di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A.,

nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta'

assunzionali di tale societa' ((e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica)).

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato

presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il

termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro

l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,

sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del

conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale

musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,

entro il ((30 giugno 2014)), alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei

seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e'

stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel

quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata,

con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente

disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale

di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia

stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

((2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai

membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci

privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per

cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti

del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette

componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri

designati dai fondatori pubblici));

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato

dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su

proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere

coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore

amministrativo;

4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112));

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,

rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di

presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i

magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in

proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio

della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di

dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'

statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti

di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza

dal 1° gennaio 2015. ((La decorrenza puo' comunque essere anticipata

in caso di rinnovo degli organi in scadenza)). Il mancato adeguamento

dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione

dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con

l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione

dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai

sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della

disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni

lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio

con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in

materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle

fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la

realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione

dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,

assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione

delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e

possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal

direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi

individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La

conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito

territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al

pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni

idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del

costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli

o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di

materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di

beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova

produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso

le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo

di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le

conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento

economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,

si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il

contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del

contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna

fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da

inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare

chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione

Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica

l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con

gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta

giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende

effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato

alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la

certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a

sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione

non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei

conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla

sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione

riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di

accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione

prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni

regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle

Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai

sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.

228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo

((, da adottare entro il 30 settembre 2014)), procedono a

rideterminare l'organico necessario ((all'attivita' da realizzare nel

triennio successivo)) ((...)). La delibera deve garantire

l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della

dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e

stabilita'. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112)).

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle

fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita

la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna

fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la

competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita

in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di

attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente

quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di

rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita

in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione

attraverso la capacita' di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita

in considerazione della qualita' artistica dei programmi ((, con

particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un

arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti

coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale)).

((20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del

Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni

lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto

il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti)).

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))

sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli

indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la

rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i

parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi,

il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del

contributo di cui al comma 20.

Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al

sistema dei beni, delle attivita' culturali

Art. 12

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di

modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei

privati.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze ((, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto)), sono

definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico

valore (fino all'importo di euro ((diecimila)) ) destinate ai beni e

alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere

amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo

indicato dal donante;

c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,

mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di

controllo;

d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita'

mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'

interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di

controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della

Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle

indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita

presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella

valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni

individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo

svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e

per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso

il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

((1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo

svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla

normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti

degli organismi operanti nei settori della tutela e della

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attivita'

culturali, nonche' nei confronti dei nuclei di valutazione degli

investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al

precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di

presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli

organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove

siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle

disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il

funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al

presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per

cento)).

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico

della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese

di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a

legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei

limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente

per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi

collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.

((2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad

avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al

regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e

al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che

ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche

nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i

relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o

attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione

sono esclusi compensi e indennita' a qualsiasi titolo, incluso il

rimborso spese)).

Art. 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di

consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille

chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative

sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le

aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono

determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da

fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro

50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30

novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali

correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In

caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad

adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le

predette maggiori entrate.

Art. 15

Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, e'

incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di

euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5

milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e

4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000

euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2,

pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a

12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, ((all'articolo 5, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014,

agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno

degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a)) 4,5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, ((all'articolo 8, pari

a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere

dal 2015)), all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2014, all'articolo 11, ((comma 7, pari a 3 milioni di

euro)) a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41

milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016 ((, all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di

euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni

di euro a decorrere dal 2017,)) e al comma 1 del presente articolo,

pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per

l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro

per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di

euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante

corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare;

((a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater,

quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali'' della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro

600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo

2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio

2011, n. 75));

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per

ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui

all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a

decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500

per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500

per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo

14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante

utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;

((e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis,

quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore

incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2,

che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di

euro per l'anno 2014;

e-ter) per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto a 20

milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento

delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che

garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro

a decorrere dal 2014)).

((2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a

decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2

milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria

degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello

Stato)).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bray, Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo

D'Alia, Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e

delle finanze

Carrozza, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Delrio, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri


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WIPO Lex编号 IT203