关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1993年8月27日第323号法令,关于广播和电视紧急措施, 意大利

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 1993年8月28日 颁布: 1993年8月27日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权) 生效日期:更多细节见第12条。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto-Legge, 27 agosto 1993, n. 323 Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva        
 
下载PDF open_in_new

DECRETOLEGGE 27 agosto 1993, n. 323 Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresi', che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
  2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche' verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
  4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.

223. All'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2". ((2))

5. Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,

n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223,;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 5 del presente decreto. ((2))

  1. Le disposizioni di cui al comma 5, nonche' quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicita' in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

7bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.

223.

7ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7bis del presente articolo e' attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

7quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresi' rilasciata a societa' costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso del requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 46, lettera f)) che sono abrogati i commi 4 e 5 del presente articolo "nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

Art. 2

  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
  3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

3bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72)).

Art. 3.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.
  2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffuzione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650)).

Art. 4.

  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992,
n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n.
482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

((3bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata)).

Art. 5.

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
1bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

  1. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonche' ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

Art. 6.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
    1bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

2bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione

sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti
ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche
caratteristiche tecnicooperative.

Art. 6bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 7.

    1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
    2. "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.".
  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 10.

((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radioffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)).

Art. 11.

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).

1bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).

2bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Art. 11bis.

((1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovra' essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.))

Art. 11ter.

((1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonche' gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle societa' che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione)).

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

PAGANI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CONSO


无可用数据。

WIPO Lex编号 IT055