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1992年2月5日第169号法,关于认定初榨橄榄油和特级初榨橄榄油的原产地标记, 意大利

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详情 详情 版本年份 1992 日期 生效: 1992年3月14日 颁布: 1992年2月5日 文本类型 知识产权相关法 主题 地理标志

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主要文本 主要文本 意大利语 Legge, 5 febbraio 1992, n. 169 Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini        
 
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini. (GU n.49 del 2821992 )
Entrata in vigore della legge: 14/3/1992

CAPO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisicochimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

Art. 4.

  1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.
    1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati
    2. contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.
  2. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono
stabilite:
a) la denominazione di origine dell'olio;

b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;

c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varieta' degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalita' di oleificazione;

d) la resa massima di olive e di olio;

e) le caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio l991.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

b) disposizioni circa i tipi e la capacita' dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonche' norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

c) disposizioni circa le modalita' di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicita', aggiuntive alla denominazione di origine;

d) le modalita', rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimicofisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicita' che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa e' presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in piu' regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

d) indicazione delle varieta' delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisicochimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda, con la relativa documentazione, e' trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 7.

  1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi.
  2. A partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
  3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purche' graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 8.

  1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.
  3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.
  4. Il conduttore e' tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonche' tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.
    1. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti
    2. iscritti.
  5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari, nonche' i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.

Art. 9.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantita' di olive prodotte.

Art. 10.

    1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:
    2. a) la quantita' di olive prodotte;
      b) la quantita' di olive vendute;
      c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
  1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.
  2. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non puo' essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

Art. 11.

    1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:
    2. a) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta; b) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta; c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
  1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

Art. 12.

  1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.
  2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

Art. 13.

  1. L'olio a denominazione di origine controllata puo' essere commercializzato in recipienti di capacita' non superiore a 10 litri.
  2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio e' posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata";

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;

c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformita' alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine" o "olio imbottigliato nella zona di produzione" ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

CAPO II

Art. 14.

  1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato; c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero; e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo; f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura; g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;

i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; n( �/span> due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici; m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7; n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari; o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari; p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori; q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma

2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.

Art. 15.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 14: a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;

c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali.

Art. 16.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 17.

  1. Al fine di certificare la qualita' dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione.

CAPO III

Art. 18.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che puo' esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

Art. 19.

1. Al fine di disciplinare 1'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

c) garantiscano la disponibilita' di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.

  1. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
  2. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.
  3. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attivita' nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo articolo.
  4. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 20.

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio e' avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda e' presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo l9, comma 1, lettera a);

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti; d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

Art. 21.

  1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 22.

  1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agroalimentari.
    1. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due
    2. sono consegnati al produttore o commerciante.
  2. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decretolegge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1› luglio 1926,

n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

  1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
  2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che queste presentino segni di alterazione.

Art. 25.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni

o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.

Art. 26.

  1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come "ragione sociale" o come "ditta" e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.
  3. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e' data facolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Art. 27.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.

Art. 28.

  1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.
  2. Se la falsa dichiarazione e' relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.

Art. 29.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila.

Art. 30.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.

Art. 31.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 32.

1. La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i piu' diffusi nella regione.

Art. 33.

  1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, e' vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come "disciplinato" o "regolamentato" o "controllato" o "garantito" o "delimitato" e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.
  2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

Art. 34.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


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WIPO Lex编号 IT087