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Ordinanza del 18 ottobre 2006 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza del 18 ottobre 2006 che modifica l'Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 18 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 8a Procura Se un richiedente o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l’Istituto può esigere una procura scritta.

Art. 21 cpv. 2 lett. c Abrogata

Art. 37 cpv. 1 1 Il richiedente o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell’inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.

Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera Su richiesta, l’Istituto rilascia un documento di priorità concernente un primo depo­ sito in Svizzera.

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva, 3 e 7 1 Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventi­ vo sono autorizzati a consultare l’inserto: ...

1 RS 232.141

2006-2393 4483

Ordinanza sui brevetti RU 2006

3 Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l’inserto. 7 Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti: ...

Art. 95 Consultazione ed estratti del registro 1 Chiunque può consultare il registro dei brevetti. 2 Su richiesta, l’Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 105 cpv. 5 e 6 Abrogati

Art. 106 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l’Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamen­ te nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento probatorio sufficiente. È riservato l’articolo 105 capoverso 2bis.

Art. 107 cpv. 3 Abrogato

Art. 122 cpv. 1, 3–5 1 La tassa internazionale, che comprende una tassa di base e tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 19702 del trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione), deve essere pagata all’Istituto. 3 Le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione devono essere pagate entro 12 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità. Se la domanda internazio­ nale contiene una rivendicazione di priorità, queste tasse possono ancora essere pagate entro il mese che segue il deposito, qualora questo termine scada più tardi. 4 Le tasse di designazione e la tassa di conferma secondo la regola 15.5 lettera a) del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione devono essere pagate all’Istituto entro 15 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità.

RS 0.232.141.11

4484

2

Ordinanza sui brevetti RU 2006

5 Gli ammontari di queste tasse sono quelli figuranti nell’elenco delle tasse del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione.

Art. 122a cpv. 1 1 Quando la tassa di trasmissione, la tassa di base, la tassa di ricerca nonché le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 19703 del trattato di cooperazione non sono pagate nel termine convenuto, l’Istituto impartisce al richiedente un termine di un mese per pagare l’ammontare dovuto, nonché una tassa per pagamento tardivo secondo la regola 16bis.2 del rego­ lamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione.

Art. 122b Ripristino del diritto di priorità 1 Dietro pagamento di un emolumento, l’Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 26bis.3 del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 19704 del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze. 2 La decisione dell’Istituto è definitiva.

Art. 125 Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di un emolumento, l’Istituto ripristina il termine di priorità secon­ do la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 19705 del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 125c Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di un emolumento, l’Istituto ripristina il termine di priorità secon­ do la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del 19 giugno 19706 del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 127b cpv. 1 lett. c Abrogata

3 RS 0.232.141.11 4 RS 0.232.141.11 5 RS 0.232.141.11 6 RS 0.232.141.11

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II

Ordinanza sui brevetti RU 2006

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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