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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المرسوم التشريعي رقم 63 المؤرخ 11 مايو 2018، بشأن تنفيذ التوجيه 943/2016/ (EU) الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن حماية الخبرات والمعلومات التجارية غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية) من الاستحواذ والاستخدام والإفشاء غير المشروع، إيطاليا

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أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2018 تواريخ بدء النفاذ : 22 يونيو 2018 نص معمّم : 11 مايو 2018 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة

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النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti        
*** ATTO COMPLETO ***

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how
riservato  e  delle  informazioni  commerciali   riservate   (segreti
commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione
illeciti. (18G00088) 
(GU n.130 del 7-6-2018)
 
 Vigente al: 22-6-2018  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 15 della predetta legge riguardante  delega
al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla
protezione del know-how riservato e  delle  informazioni  commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,  l'utilizzo  e
la divulgazione illeciti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/943  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how
riservato  e  delle  informazioni  commerciali   riservate   (segreti
commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione
illeciti; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere  entro  il
termine di cui all'articolo 31, comma  3,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo  economico
e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  1,  comma  1,   del   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
le parole: «informazioni aziendali riservate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «segreti commerciali». 
                               Art. 2 
 
           Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  4,   del   codice   della   proprieta'
industriale, le parole «le  informazioni  aziendali  riservate»  sono
sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali». 
                               Art. 3 
 
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e  dell'articolo
  98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. La rubrica della Sezione  VII  del  Capo  II  del  codice  della
proprieta'  industriale  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Segreti
commerciali». 
  2. All'articolo 98 del  codice  della  proprieta'  industriale,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Costituiscono oggetto di  tutela  i  segreti  commerciali.  Per
segreti commerciali si  intendono  le  informazioni  aziendali  e  le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 
    a) siano segrete, nel senso che non  siano  nel  loro  insieme  o
nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro   elementi
generalmente note o  facilmente  accessibili  agli  esperti  ed  agli
operatori del settore; 
    b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
    c) siano sottoposte, da parte  delle  persone  al  cui  legittimo
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 99 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma la disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo
detentore dei segreti commerciali  di  cui  all'articolo  98,  ha  il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti,  salvo
il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo  indipendente  dal
terzo.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  L'acquisizione,  l'utilizzazione  o  la  rivelazione   dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98  si  considerano  illecite
anche   quando   il   soggetto,   al    momento    dell'acquisizione,
dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza  o,  secondo
le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del  fatto  che  i
segreti   commerciali   erano   stati   ottenuti    direttamente    o
indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
ai sensi del comma 1. 
  1-ter. La produzione, l'offerta, la  commercializzazione  di  merci
costituenti violazione, oppure l'importazione,  l'esportazione  o  lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono  un  utilizzo  illecito
dei segreti commerciali di cui all'articolo 98,  quando  il  soggetto
che  svolgeva  tali  condotte  era  a  conoscenza   o,   secondo   le
circostanze, avrebbe dovuto essere  a  conoscenza  del  fatto  che  i
segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del
comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle
quali  la  progettazione,  le  caratteristiche,   la   funzione,   la
produzione  o   la   commercializzazione   beneficiano   in   maniera
significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti,  utilizzati
o rivelati illecitamente. 
  1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle  condotte  illecite
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.». 
                               Art. 5 
 
            Disposizioni per la tutela della riservatezza 
    dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari 
 
  1. Dopo l'articolo 121-bis del codice della proprieta' industriale,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 121-ter (Tutela della riservatezza  dei  segreti  commerciali
nel  corso  dei  procedimenti  giudiziari).  -  1.  Nei  procedimenti
giudiziari  relativi  all'acquisizione,  all'utilizzazione   o   alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo  98,
il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o delegati,  alle
parti e  ai  loro  rappresentanti  e  consulenti,  ai  difensori,  al
personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti  che  a
qualunque titolo hanno accesso  ai  provvedimenti,  agli  atti  e  ai
documenti  presenti  nel  fascicolo  d'ufficio,   l'utilizzo   o   la
rivelazione dei segreti  commerciali  oggetto  del  procedimento  che
ritenga riservati. Il  provvedimento  di  divieto  di  cui  al  primo
periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche
successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale
e' stato emesso. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: 
    a) se con sentenza, passata in  giudicato,  e'  accertato  che  i
segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
all'articolo 98; 
    b)  se  i  segreti  commerciali  diventano  generalmente  noti  o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. 
  3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma  1  il  giudice,  su
istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei
principi regolatori del  giusto  processo,  appaiano  piu'  idonei  a
tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed
in particolare: 
    a) limitare ad un numero ristretto  di  soggetti  l'accesso  alle
udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio; 
    b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti  di
cui al comma 1, resi  disponibili  anche  a  soggetti  diversi  dalle
parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti  i  segreti
commerciali. 
  4. Ai fini di cui al comma  3,  lettera  b),  il  giudice,  con  il
provvedimento, indica le parti dello stesso  che  il  cancelliere  e'
tenuto ad oscurare o  omettere  all'atto  del  rilascio  di  copia  a
soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che,
all'atto del deposito del provvedimento, la  cancelleria  vi  apponga
un'annotazione dalla  quale  risulti  il  divieto  per  le  parti  di
diffondere il provvedimento in versione integrale.». 
                               Art. 6 
 
         Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 124 del codice della proprieta'  industriale,  dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.     Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui  al
presente articolo e nel valutarne la proporzionalita',  considera  le
circostanze del caso concreto, tra le quali: 
    a) il valore e le altre caratteristiche  specifiche  dei  segreti
commerciali; 
    b) le misure adottate dal legittimo detentore  per  proteggere  i
segreti commerciali; 
    c)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    e)  i  legittimi  interessi   delle   parti   e   l'impatto   che
l'accoglimento o il  rigetto  delle  misure  potrebbe  avere  per  le
stesse; 
    f) i legittimi interessi dei terzi; 
    g) l'interesse pubblico generale; 
    h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 
  6-ter.     Nei     procedimenti     relativi      all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il  giudice  puo'  disporre,  in  alternativa
all'applicazione delle misure  di  cui  al  presente  articolo  e  su
istanza della parte  interessata,  il  pagamento  di  un  indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la  parte  istante,  al  momento  dell'utilizzazione  o  della
rivelazione, non  conosceva  ne',  secondo  le  circostanze,  avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i  segreti  commerciali  erano  stati
ottenuti  da  un  terzo  che  li  stava   utilizzando   o   rivelando
illecitamente; 
    b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa
per la parte istante; 
    c) l'indennizzo risulti  adeguato  in  relazione  al  pregiudizio
subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 
  6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non  puo',
in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la  parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  segreti
commerciali per il periodo di tempo per  il  quale  l'utilizzo  degli
stessi avrebbe potuto essere vietato.». 
                               Art. 7 
 
         Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 126 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, sono adottate le misure idonee  a  garantire  la  tutela  della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.     Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice,  nel  decidere  se  adottare  una
delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne  la  proporzionalita',
considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: 
    a) il valore dei segreti commerciali; 
    b)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione  illecite
dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. 
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'
se  le  informazioni  sull'autore  della  violazione  siano  tali  da
consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se
la pubblicazione di  tali  informazioni  sia  giustificata  anche  in
considerazione degli eventuali danni che  la  misura  puo'  provocare
alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.». 
                               Art. 8 
 
         Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 132 del codice della proprieta'  industriale,  dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis.   In    tutti    i    procedimenti    cautelari    relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione  illecite  dei
segreti commerciali di cui  all'articolo  98,  il  giudice  puo',  su
istanza  di  parte,  in  alternativa  all'applicazione  delle  misure
cautelari,  autorizzare  la  parte  interessata   a   continuare   ad
utilizzare  i  segreti  commerciali  prestando  idonea  cauzione  per
l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei  segreti  commerciali  di  cui  e'
autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo. 
  5-ter.  Nel  provvedere  sulle  domande  cautelari  in  materia  di
acquisizione,  utilizzazione  o  rivelazione  illecite  dei   segreti
commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice   considera   le
circostanze di cui all'articolo  124,  comma  6-bis.  Delle  medesime
circostanze il giudice tiene  conto  ai  fini  della  valutazione  di
proporzionalita' delle misure. 
  5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari
adottate a tutela dei segreti  commerciali  di  cui  all'articolo  98
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per  mancato  inizio  del
giudizio di merito nel termine perentorio di cui al  comma  2  ovvero
perdono  efficacia  a  causa  di  un'azione  o  di  un'omissione  del
ricorrente,   ovvero   se   viene   successivamente   accertato   che
l'acquisizione, l'utilizzo o la  rivelazione  illeciti  dei  predetti
segreti  commerciali  non  sussisteva,  il  ricorrente  e'  tenuto  a
risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.». 
                               Art. 9 
 
Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di
  un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti
  scientifici o industriali 
 
  1. All'articolo 388 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: 
  «La  stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di  un
provvedimento  del  giudice  che  prescriva   misure   inibitorie   o
correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale. 
  E' altresi' punito con la pena prevista al  primo  comma  chiunque,
essendo  obbligato  alla  riservatezza  per  espresso   provvedimento
adottato dal giudice  nei  procedimenti  che  riguardino  diritti  di
proprieta' industriale, viola il relativo ordine.»; 
    b) all'ottavo comma le parole:  «quinto  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «settimo comma». 
  2. L'articolo 623 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 623 (Rivelazione di segreti  scientifici  o  commerciali).  -
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,  o
della sua professione o arte, di segreti  commerciali  o  di  notizie
destinate  a  rimanere   segrete,   sopra   scoperte   o   invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto,  e'
punito con la reclusione fino a due anni. 
  La stessa pena si applica a  chiunque,  avendo  acquisito  in  modo
abusivo segreti commerciali, li rivela  o  li  impiega  a  proprio  o
altrui profitto. 
  Se il fatto relativo ai segreti  commerciali  e'  commesso  tramite
qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata. 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.». 
  3.  Ai  fini  dell'articolo  623  del  codice  penale,  nel   testo
riformulato dal presente articolo, le notizie  destinate  a  rimanere
segrete sopra applicazioni  industriali,  di  cui  alla  formulazione
previgente  del  medesimo   articolo   623,   costituiscono   segreti
commerciali. 
                               Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi  provvedono  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Orlando, Ministro della giustizia 
 
                               Alfano, Ministro degli affari esteri e
                               della cooperazione internazionale 
 
                               Calenda,   Ministro   dello   sviluppo
                               economico 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

التشريعات يُعدّل (2 نصوص) يُعدّل (2 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص)
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ويبو لِكس رقم IT217