عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون الجنائي (الذي أقره المرسوم التشريعي الملكي رقم 1398 المؤرخ 19 أكتوبر 1930، بصيغته المعدّلة حتى المرسوم التشريعي رقم 63 المؤرخ 11 مايو 2018)، إيطاليا

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أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2018 تواريخ بدء النفاذ : 1 يوليو 1931 نص صادر : 19 أكتوبر 1930 نوع النص القوانين الإطارية الموضوع إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Codice Penale (approvato con Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, come modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63)        


REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del

Re la facolta' di emendare il codice penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini

dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di

Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo

giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1° luglio

1931.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale,

firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di

Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira' di originale e

sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto codice si eseguira' col trasmetterne

un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere

depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese

successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa

prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a S. Rossore, addi' 19 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1930-VIIII

Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.

LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE

CODICE PENALE

Art. 1.

(Reati e pene: disposizione espressa di legge)

Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente

preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa

stabilite.

Art. 2.

(Successione di leggi penali)

Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del

tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne

cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

((Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore

prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta

si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai

sensi dell'articolo 135)).

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori

sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu'

favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le

disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi

di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di

un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103)

-------------

AGGIORNAMENTO (103)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51

(in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui

rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni

contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.".

Art. 3.

(Obbligatorieta' della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o

stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni

stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresi' tutti coloro che,

cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai

casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 3-bis.

(( (Principio della riserva di codice). ))

((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte

nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono

inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.))

Art. 4.

(Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini

italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli

appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla

sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello

Stato.

Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il

territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo

soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili

italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si

trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale,

a una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(Ignoranza della legge penale)

Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge

penale.((109))

--------------

AGGIORNAMENTO (109)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in

G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude

dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza

inevitabile".

Art. 6.

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito

secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando

l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto

o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la

conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7.

(Reati commessi all'estero)

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che

commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalita' dello Stato ((italiano));

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di

tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio

dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito

italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato,

abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o

convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge

penale italiana.

Art. 8.

(Delitto politico commesso all'estero)

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un

delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1°

dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a

richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa,

occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.(158) ((159))

Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto,

che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto

politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il

delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

(18) (24)

--------------

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma

1, lettera a)) che "E' concesso indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno

1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i

reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da

coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettere a) e b)) che "E' concessa amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale,

commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale,

nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno

1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a

quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta

pena".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia

concessa dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959,

n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

--------------

AGGIORNAMENTO (158)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n.

98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del

codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita'

agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".

--------------

AGGIORNAMENTO (159)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n.

98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata

corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu'

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 9.

(Delitto comune del cittadino all'estero)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli

precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la

legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la

reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la

legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5)

Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena

restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole

e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza

o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti

di delitto commesso ((a danno delle Comunita' europee, di uno Stato

estero)) o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del

Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia

stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello

Stato in cui egli ha commesso il delitto.

-------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 10.

(Delitto comune dello straniero all'estero)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8,

commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino,

un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte

o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e'

punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio

dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero

istanza o querela della persona offesa.(5)

Se il delitto e' commesso ((a danno delle Comunita' europee, di uno

Stato estero)) o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la

legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte

o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a

tre anni;(5)

3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia

stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il

delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

-------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 11.

(Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e'

giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo

straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato

nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia

richiesta.

Art. 12.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo'

essere dato riconoscimento:

1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della

condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita'

nel reato o la tendenza a delinquere;

2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una

pena accessoria;

3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la

persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello

Stato, a misure di sicurezza personali;

4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o

al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere

in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle

restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata

pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale

esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza

estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato,

qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale

richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento

agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 13.

(Estradizione)

L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle

convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della

domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge

italiana e dalla legge straniera.

L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati

non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne

facciano espresso divieto.

Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia

espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 14.

(Computo e decorrenza dei termini)

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal

decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario

comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il

verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non

e' computato nel termine.

Art. 15.

(Materia regolata da piu' leggi penali o da piu' disposizioni della

medesima legge penale)

Quando piu' leggi penali o piu' disposizioni della medesima legge

penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di

legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge

generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16.

(Leggi penali speciali)

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie

regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito

altrimenti.

TITOLO SECONDO

DELLE PENE

CAPO I

Delle specie di pene, in generale

Art. 17.

(Pene principali: specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N.

224;

2° l'ergastolo; ((139))

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

-------------

AGGIORNAMENTO (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in

G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in

cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore

imputabile".

Art. 18.

(Denominazione e classificazione delle pene principali)

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della

liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e

l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la

multa e l'ammenda.

Art. 19.

(Pene accessorie: specie)

Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese;

5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (177)

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della

((responsabilita' genitoriale)).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la

pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie

stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

-----------

AGGIORNAMENTO (177)

La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che

"Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti

penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti

disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge

stessa".

Art. 20.

(Pene principali e accessorie)

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di

condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come

effetti penali di essa.

CAPO II

Delle pene principali, in particolare

Art. 21.

((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA

PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N.

224))

Art. 22.

(Ergastolo)

La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli

stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con

l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro

all'aperto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

((139))

-------------

AGGIORNAMENTO (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in

G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in

cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore

imputabile".

Art. 23.

(Reclusione)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a

ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio'

destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della

pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli

ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24.

(Multa)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma

((non inferiore a euro 50)), ((ne' superiore a euro 50.000)).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge

stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo'

aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).

Art. 25.

(Arresto)

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e'

scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni

speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e

con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche

diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle

sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26.

(Ammenda)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma

((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).

Art. 27.

(Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e

quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali

non hanno limite massimo.

CAPO III

Delle pene accessorie, in particolare

Art. 28.

(Interdizione dai pubblici uffici)

L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge

sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi

comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di

pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico

ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di

ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle

decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a

carico dello Stato o di un altro ente pubblico;(34) ((41))

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici,

servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni

indicati nei numeri precedenti;

7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto,

ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e

insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di

acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i

predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e

onorificenze.(34)

Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a

cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici

uffici e' limitata ad alcuni di questi.

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AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in

G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale,

limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono

titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma

dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.

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AGGIORNAMENTO (41)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in

G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale,

per quanto attiene alle pensioni di guerra.

Art. 29.

(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici

uffici)

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un

tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua

del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per

un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici

uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto,

ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici.

Art. 30.

(Interdizione da una professione o da un'arte)

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato

della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una

professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e'

richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,

autorizzazione o licenza dell'Autorita', e importa la decadenza dal

permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una

durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi

espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31.

(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di

una professione o di un'arte. Interdizione)

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un

pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3°

dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte,

industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei

doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai

pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio

o mestiere.

Art. 32.

(Interdizione legale)

Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla

((responsabilita' genitoriale)).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque

anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna

produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio

della ((responsabilita' genitoriale)), salvo che il giudice disponga

altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la

disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la

rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge

civile sulla interdizione giudiziale.

Art. 32-bis.

(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese).

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare,

durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco,

liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari)), nonche' ogni altro

ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o

dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei

mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei

doveri inerenti all'ufficio.

Art. 32-ter.

(Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).

L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

importa il divieto di concludere contratti con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio.

Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a

((cinque)) anni.

Art. 32-quater.

(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare

con la pubblica amministrazione).

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis

316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, ((452-bis, 452-quater, 452-sexies,

452-septies,)) 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma,

640-bis, 644 ((,nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)), commessi in danno

o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in

relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la

pubblica amministrazione.

Art. 32-quinquies.

(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di

lavoro o di impiego).

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla

reclusione per un tempo non inferiore a ((due)) anni per i delitti di

cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, primo comma, e 320 importa altresi' l'estinzione del

rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di

amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente

partecipazione pubblica. (177)

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AGGIORNAMENTO (177)

La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che

"Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti

penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti

disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge

stessa".

Art. 33.

(Condanna per delitto colposo)

((Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso

dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto

colposo)).

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di

condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre

anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 34.

(Decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) e sospensione

dall'esercizio di essa).

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la

decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)).

La condanna per delitti commessi con abuso della ((responsabilita'

genitoriale)) importa la sospensione dall'esercizio di essa per un

periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) importa anche la

privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio

in forza della ((responsabilita' genitoriale)) di cui al titolo IX

del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))

importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione,

qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base

alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la

sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento

vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i

provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 35.

(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva

il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione,

una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i

quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,

autorizzazione o licenza dell'Autorita'.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non

puo' avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne' superiore a ((tre

anni)).

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa

con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o

mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando

la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.

Art. 35 bis.

(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese).

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di

esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore,

sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari)), nonche' ogni altro

ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o

dell'imprenditore.

Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne'

superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per

contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri

inerenti all'ufficio.

Art. 36.

(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e'

pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata,

in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato

aveva l'ultima residenza.(5)

La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata ((...)) nel sito

internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione

nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta

giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.

La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice

disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a

spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna

deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei

modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)).

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 37.

(Pene accessorie temporanee: durata)

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena

accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente

determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della

pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di

conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun

caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo

stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 38.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato

all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

TITOLO TERZO

DEL REATO

CAPO I

Del reato consumato e tentato

Art. 39.

(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la

diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da

questo codice.

Art. 40.

(Rapporto di causalita')

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come

reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza

del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo.

Art. 41.

(Concorso di cause)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,

anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non

esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e

l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando

sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso,

se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se'

un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa

preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito

altrui.

Art. 42.

(Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto

preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)

Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta

dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e

volonta'.

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come

delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto

preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a

carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od

omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43.

(Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o

pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la

legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto

e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od

omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello

voluto dall'agente;

e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se

preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di

leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da

questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle

contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia

dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44.

(Condizione obiettiva di punibilita')

Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il

verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche

se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e'

da lui voluto.

Art. 45.

(Caso fortuito o forza maggiore)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per

forza maggiore.

Art. 46.

(Costringimento fisico)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri

costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o

comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde

l'autore della violenza.

Art. 47.

(Errore di fatto)

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita'

dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa,

la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla

legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude

la punibilita' per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la

punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce

il reato.

Art. 48.

(Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se

l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato

dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla

persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella

supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita'

dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile

l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel

fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la

pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che

l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50.

(Consenso dell'avente diritto)

Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col

consenso della persona che puo' validamente disporne.

Art. 51.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da

una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica

Autorita', esclude la punibilita'.

Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine

dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che

ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che,

per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine

legittimo.

Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge

non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.

Art. 52.

(Difesa legittima)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato

costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui

contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la

difesa sia proporzionata all'offesa.

((Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,

sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del

presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi

ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo

al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumita':

b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e'

pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso

in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove

venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o

imprenditoriale)).

Art. 53.

(Uso legittimo delle armi)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e'

punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere

del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di

un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla

necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza

all'Autorita' ((e comunque di impedire la consumazione dei delitti di

strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro

ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di

persona)).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che,

legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso

delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54.

(Stato di necessita')

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato

costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo

attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il

fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere

giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica

anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui minaccia;

ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde

chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55.

(Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli

51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla

legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita',

si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il

fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56.

(Delitto tentato)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere

un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o

l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da

ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il

delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici

anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri casi, con

la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

((5))

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace

soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi

costituiscano per se' un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita

per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 57.

(Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori

dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile,

il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui

diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della

pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se

un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita

in misura non eccedente un terzo.(36) (83) (91) (107) ((119))

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera e)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal

presente decreto per i reati in materia tributaria:

[...]

e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale,

commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto

l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che "E' concessa amnistia:

[...]

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati

commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o

dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della

pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera c)) che "E' concessa amnistia:

[...]

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati

commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o

dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della

pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera c)) che "E' concessa amnistia:

[...]

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal

direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore

della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

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AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera b)) che "E' concessa amnistia:

[...]

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi

dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto

l'autore della pubblicazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre

1989.

Art. 57-bis.

(( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). ))

((Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al

precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della

pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se

l'editore non e' indicato o non e' imputabile)).

Art. 58.

(Stampa clandestina)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non

sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e

diffusione della stampa periodica e non periodica.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)).

Art. 58-bis.

(( (Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa). ))

((Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a

querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati

preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza

o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il

direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore,

ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il

reato da questo commesso.

Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli

precedenti se e' necessaria una autorizzazione di procedimento per il

reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando

l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica

se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni

personali dell'autore della pubblicazione)).

CAPO II

Delle circostanze del reato

Art. 59.

(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a

favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per

errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico

dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o

ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)).

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti

o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di

esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.

Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita'

non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto

colposo.

Art. 60.

(Errore sulla persona dell'offeso)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste

a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le

condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e

colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti,

erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i

rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta

di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita',

fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61.

(Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o

circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro,

ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il

profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;

3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione

dell'evento;

4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le

persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di

persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la

pubblica o privata difesa;

6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui

si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un

ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un

precedente reato;

7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque

offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di

lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale

di rilevante gravita';

8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del

delitto commesso;

9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione

dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,

ovvero alla qualita' di ministro di un culto;

10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una

persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della

qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello

Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato

estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del

servizio;

11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni

domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione

d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'.

11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova

illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223)

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un

soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di

istruzione o di formazione.

11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo

durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla

detenzione in carcere.

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e

l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel

delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in

danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in

stato di gravidanza.

((11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in

danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso

strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o

private, ovvero presso strutture socio-educative)).

--------------

AGGIORNAMENTO (217)

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che

"La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice

penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti

all'Unione europea e agli apolidi".

--------------

AGGIORNAMENTO (223)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in

G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale.

Art. 61-bis.

(( (Circostanza aggravante del reato transnazionale).))

((Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo

contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'

criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla

meta'. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo

416-bis.1.))

Art. 62.

(Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o

circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto

altrui;

3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando

non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o

dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore

abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

((4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque

offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un

danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti

determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o

l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando

anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';))

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o

l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno,

mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante

le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso

preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato

spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le

conseguenze dannose o pericolose del reato.

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera f)) che "E' concessa amnistia:

[...]

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre

l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia

concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959,

n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

Art. 62-bis.

(Circostanze attenuanti generiche).

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste

nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze

diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione

della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini

dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale

puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel

predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei

criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo

comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione

ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del

codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. ((229))

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a

carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a

fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

--------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a

quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

--------------

AGGIORNAMENTO (229)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in

G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale,

come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.

251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,

in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di

comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di

prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini

dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa

tenere conto della condotta del reo susseguente al reato".

Art. 63.

(Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro

limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla

quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora

non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze

attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla

quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione

precedente.

((Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie

diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad

effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze

non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per

la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle

che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un

terzo)).

Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel

secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena

stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo'

aumentarla.

Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel

secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena

meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo'

diminuirla.

Art. 64.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non

e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che

dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto

dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.

Art. 65.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge

determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a

trenta anni; ((5))

2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a

ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 66.

(( (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu'

circostanze aggravanti). ))

((Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare

per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo

stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle

circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne'

comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si

tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire

sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della

facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis)).

Art. 67.

(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu'

circostanze attenuanti)

Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per

effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge

stabilisce la pena di morte;((5))

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge

stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta

delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la

pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

-------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 68.

(Limiti al concorso di circostanze)

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando una circostanza

aggravante comprende in se' un'altra circostanza aggravante, ovvero

una circostanza attenuante comprende in se' un'altra circostanza

attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la

circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,

rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di

pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso

aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o

una sola diminuzione di pena.

Art. 69.

(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze

attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si

tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze

attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per

le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle

circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena

stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni

di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice

ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe

inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi

previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e

112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza

delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,

ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una

pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo

indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251) (265)

((280))

COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.

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AGGIORNAMENTO (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in

G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del

codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del

minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma

dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza

attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu'

circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche'

nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano

applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato

art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui

all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che

accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena base

dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (242a)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251

(in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale,

come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251

(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in

materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di

comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di

prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza

della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma,

del codice penale".

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AGGIORNAMENTO (250)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in

G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come

sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di

attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle

circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),

nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza

attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla

recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen".

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AGGIORNAMENTO (251)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in

G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come

sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di

attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle

circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),

nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza

attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla

recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen".

-------------

AGGIORNAMENTO (265)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n.

74 (in G.U. 1ª s.s. 13/04/2016, n. 15) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del

codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre

2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio

di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e

di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza

della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla

recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen".

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AGGIORNAMENTO (280)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017,

n. 205, (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del

codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre

2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio

di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e

di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza

della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art.

99, quarto comma, cod. pen.".

Art. 69-bis.

(( (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra

circostanze).))

((Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),

numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze

attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti

con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri

3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere

il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne

e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale ovvero il

fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla

quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette

aggravanti.))

Art. 70.

(Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la

specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra

modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero

le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita'

del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita'

personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso,

ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la

imputabilita' e la recidiva.

CAPO III

Del concorso di reati

Art. 71.

(Condanna per piu' reati con unica sentenza o decreto)

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve

pronunciare condanna per piu' reati contro la stessa persona, si

applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72.

(( (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che

importano pene detentive temporanee) ))

((Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena

dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da

sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena

dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive

temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si

applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo

di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa

all'attivita' lavorativa)).

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 73.

(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene

pecuniarie della stessa specie)

Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa

specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata

complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli

reati.

Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve

infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro

anni, si applica l'ergastolo.((139))

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per

intero.

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AGGIORNAMENTO (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in

G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

[...]

b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del

codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu'

delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve

infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro

anni, prevede la pena dell'ergastolo".

Art. 74.

(Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

Se piu' reati importano pene temporanee detentive di specie

diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto e' eseguita per ultima.

Art. 75.

(Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

Se piu' reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste

si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la

somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta

dall'ammontare della multa.

Art. 76.

(Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene

distinte)

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa

specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena

unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e

75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena

unica della specie piu' grave. Nondimeno si considerano come pene

distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle

misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie

diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto

giuridico.

Art. 77.

(Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale

della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e'

pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse

concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si

applicano tutte per intero.

Art. 78.

(Limiti degli aumenti delle pene principali).

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena

da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore

al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque

eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda;

ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque

milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di

aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. ((169a))

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata

delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo'

superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite

e' detratta in ogni caso dall'arresto.

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AGGIORNAMENTO (169a)

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma

4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma,

numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non

puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la

somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta'

di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello

stesso codice".

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile

2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n.

163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore

della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e'

prorogata al 2 gennaio 2002.

Art. 79.

(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo'

superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o

dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di

una professione o di un'arte.

Art. 80.

(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel

caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve

giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente

o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la

stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di

condanna.

Art. 81.

(Concorso formale. Reato continuato).

E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione

piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od

omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu'

violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni,

esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi

diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di

legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere

superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli

precedenti.

((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in

concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono

commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva

prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di

pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena

stabilita per il reato piu' grave)).

Art. 82.

(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o

per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona diversa da quella

alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse

commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve,

per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le

disposizioni dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla

quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita

per il reato piu' grave, aumentata fino alla meta'.

Art. 83.

(Evento diverso da quello voluto dall'agente)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore

nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si

cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a

titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto

dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano

le regole sul concorso dei reati.

Art. 84.

(Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando

la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze

aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se'

stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato

complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che

lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi

indicati negli articoli 78 e 79.

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO I

Della imputabilita

Art. 85.

(Capacita' d'intendere e di volere)

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come

reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.

Art. 86.

(Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far

commettere un reato)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di

volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso

dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato

d'incapacita'.

Art. 87.

(Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a

chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al

fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88.

(Vizio totale di mente)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,

era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita'

d'intendere o di volere.

Art. 89.

(Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita',

in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la

capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la

pena e' diminuita.

Art. 90.

(Stati emotivi o passionali)

Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono

l'imputabilita'.

Art. 91.

(Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non

aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena

ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare

grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere,

la pena e' diminuita.

Art. 92.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non

esclude ne' diminuisce la imputabilita'.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o

di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Art. 93.

(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche

quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze

stupefacenti.

Art. 94.

(Ubriachezza abituale)

Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e'

abituale, la pena e' aumentata.

Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale

chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di

ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo

articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione

di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da

alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni

contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96.

(Sordomutismo)

Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso

il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita'

d'intendere o di volere.

Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma

non esclusa, la pena e' diminuita.

Art. 97.

(Minore degli anni quattordici)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non

aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98.

(Minore degli anni diciotto)

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva

compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva

capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si

tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene

accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa

soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non

superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la

sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o

dell'autorita' maritale.

CAPO II

Della recidiva, dell'abitualita' e professionalita' nel reato e della tendenza a delinquere

Art. 99.

(Recidiva).

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne

commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo

della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puo' essere aumentata fino alla meta':

1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque

anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo

l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato

si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo

comma, l'aumento di pena e' della meta'.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento

della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei

casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,

lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per

la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma,

non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il

nuovo delitto. ((261))

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo'

superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti

alla commissione del nuovo delitto non colposo.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 3,

comma 1) che "L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi

preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai

delinquenti abituali o professionali o per tendenza".

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AGGIORNAMENTO (261)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185

(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come

sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di

attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle

circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),

limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,»".

Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220))

Art. 101.

(Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della

stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione

di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni

diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la

natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li

determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali

comuni.

Art. 102.

(Abitualita' presunta dalla legge)

E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato

condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a

cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole,

commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra

condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso

entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si

computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e'

stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103.

(Abitualita' ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione

di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo

essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra

condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della

specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati

commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle

altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene

che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104.

(Abitualita' nelle contravvenzioni)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre

contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra

contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato

contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e

gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi,

della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre

circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il

colpevole sia dedito al reato.

Art. 105.

(Professionalita' nel reato)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di

abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato

delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo

alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del

colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso

dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche

in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o

di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne

per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della

pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli

effetti penali.

Art. 107.

(Condanna per vari reati con una sola sentenza)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualita' o di

professionalita' nel reato si applicano anche se, per i vari reati,

e' pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108.

(Tendenza a delinquere)

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o

delinquente abituale o professionale, commette un delitto non

colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non

preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di

questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze

indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale

inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole

particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la

inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli

articoli 88 e 89.

Art. 109.

(Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o

tendenza a delinquere)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari

effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di

abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a

delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato

puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della

pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien

conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena

inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere

pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e

quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della

riabilitazione.

CAPO III

Del concorso di persone nel reato

Art. 110.

(Pena per coloro che concorrono nel reato)

Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse

soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli

articoli seguenti.

Art. 111.

(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non

imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o

qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena

e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto

l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore

esercente la ((responsabilita' genitoriale)), la pena e' aumentata

fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto

l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)

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AGGIORNAMENTO (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla

L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che

la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 112.

(Circostanze aggravanti)

La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:

1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di

cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;

2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti,

ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto

l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3° per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o

vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso

soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha

determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona

in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e'

comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella

commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in

flagranza.

La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di

persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o

qualita' personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione

di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso

di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne

e' il genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), nel caso

previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla

meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata

fino a due terzi. (128)

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo

articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e'

imputabile o non e' punibile.

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AGGIORNAMENTO (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla

L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che

la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 113.

(Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla

cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene

stabilite per il delitto stesso.

La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel

delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111

e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 114.

(Circostanze attenuanti)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle

persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113

abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione

del reato, puo' diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo

112.

La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato

a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le

condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del primo comma e nel terzo

comma)) dell'articolo 112. ((128))

---------------

AGGIORNAMENTO (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla

L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che

la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 115.

(Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone

si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia

commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il

giudice puo' applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a

commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato

non e' stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato

d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a

misura di sicurezza.

Art. 116.

(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno

dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza

della sua azione od omissione.

Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e'

diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117.

(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)

Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per

i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per

taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono

dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice

puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le

qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena. (114) ((115))

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AGGIORNAMENTO (114)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282

(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 117, primo comma nella parte in cui, nel

caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al

Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da

espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale

nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo

comportamento durante tale periodo".

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AGGIORNAMENTO (115)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282

(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall'Errata

Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, non prevede piu'

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 118.

(( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). ))

((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i

motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le

circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate

soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)).

Art. 119.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di

coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo

alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per

tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV

Della persona offesa dal reato

Art. 120.

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi

d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione

d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal

genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati

possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro

vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore,

nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o

tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di

mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi

l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di

interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore

speciale.

Art. 122.

(Querela di uno fra piu' offesi)

Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la

querela e' proposta da una soltanto di esse.

Art. 123.

(Estensione della querela)

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso

il reato.

Art. 124.

(Termine per proporre la querela. Rinuncia)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non

puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del

fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata

rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta

l'esercizio.

Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela

ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso

il reato.

((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma

1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto

dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati

commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non

averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di

guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del

fatto per il quale intende procedere".

Art. 125.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del

rappresentante)

La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela,

fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore,

che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di

proporre querela.

Art. 126.

(Estinzione del diritto di querela)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona

offesa.

Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa

non estingue il reato.

Art. 127.

(( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della

Repubblica). ))

((Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di

questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona

offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla

querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)).

Art. 128.

(Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta

dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi

tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che

costituisce il reato.

Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla

presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non

puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il

colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129.

(Irrevocabilita' ed estensione della richiesta)

La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla

richiesta.

Art. 130.

(Istanza della persona offesa)

Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona

offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla

richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la

rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni

relative alla querela.

Art. 131.

(Reato complesso. Procedibilita' di ufficio)

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si

procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono

elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di

ufficio.

TITOLO QUINTO

((DELLA NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE,

APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA))

CAPO I

((Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione e applicazione

della pena))

Art. 131-bis.

(( (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto).

))

((Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore

nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o

congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per

le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del

pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa

e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi

del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o

futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato

sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa

della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero

quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali

conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una

persona.

Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero

abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun

fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'

nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte

plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel

primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di

quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da

quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In

quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si

tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui

all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge

prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come

circostanza attenuante)).

Art. 132.

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena:

limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena

discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso

di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono

oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i

casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133.

(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo

precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato,

desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo,

dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona

offesa dal reato;

3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere

del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta

e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del

reo.

Art. 133-bis.

(( (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della

pena pecuniaria).))

((Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il

giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati

dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla

legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le

condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia

inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa)).

Art. 133-ter.

(( (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).))

((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale,

puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del

condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da

tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire

trentamila.

In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un

unico pagamento)).

Art. 134.

(Computo delle pene)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni

di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 135.

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo

((calcolando euro 250, o frazione di euro 250)), di pena pecuniaria

per un giorno di pena detentiva.

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AGGIORNAMENTO (24)

La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)

che "Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie

inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore

della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle

pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo

modificato dalla Presente legge".

Art. 136.

(( (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). ))

((Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per

insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge)).

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AGGIORNAMENTO (55)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in

G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca

anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena

pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura

fallimentare".

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AGGIORNAMENTO (84)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131

(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 136 del codice penale".

Art. 137.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta

irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea

detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della

detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la

pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della

specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva,

si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del

tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto

a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e'

sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di

sicurezza.

Art. 140.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271))

CAPO II

Della esecuzione della pena

Art. 141.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

Art. 145.

(Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una

remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia

altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del

condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del

procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una

quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale

quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.

Art. 146.

(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta'

inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS

conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi

dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale,

ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della

quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo

stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della

malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le

certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai

trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il

differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza

si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla

((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330

del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato

ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano

avvenuti da oltre due mesi.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (145)

La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in

G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice

penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139,

convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui

prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della

pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di

quella degli altri detenuti".

Art. 147.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena puo' essere differita:

1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena

non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere

eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita'

fisica;

3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere

eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre

anni.

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo'

essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei

mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta

irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente

rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e'

revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla

((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330

del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato

ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o,

se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della

commissione di delitti.

Art. 148.

(Infermita' psichica sopravvenuta al condannato)

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta'

personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una

infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia

tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia

differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un

manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il

giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio

giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena

inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e

non si tratti di delinquente o contravventore abituale o

professionale, o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per

infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte

deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.(5)

Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e'

sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le

ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

((67))

-------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

-------------

AGGIORNAMENTO (67)

La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (in

G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato "1) l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui

prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio

giudiziario del condannato caduto in stato d'infermita' psichica

durante l'esecuzione di pena restrittiva della liberta' personale,

ordini che la pena medesima sia sospesa;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara altresi' l'illegittimita' costituzionale dello stesso art.

148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice

ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato

sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un

manicomio comune (ospedale psichiatrico)".

Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

TITOLO SESTO

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

CAPO I

Della estinzione del reato

Art. 150.

(Morte del reo prima della condanna)

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151.

(Amnistia)

L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa

cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56))

Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati

per i quali e' conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai

reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto,

salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai

capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o

professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga

diversamente.

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AGGIORNAMENTO (56)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in

G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui

esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

Art. 152.

(Remissione della querela)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione

estingue il reato.

La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione

estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita,

quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta'

di persistere nella querela.

La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i

casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.

Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle

restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 153.

(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci)

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione

di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal

loro legale rappresentante.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli

inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando

la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso ,

la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal

rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta

volonta' contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel

caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e'

stata proposta la querela.

Art. 154.

(Piu' querelanti: remissione di uno solo)

Se la querela e' stata proposta da piu' persone, il reato non si

estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra piu' persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto

querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il

diritto di querela delle altre.

Art. 155.

(Accettazione della remissione)

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha

espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il

querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di

accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che

hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto

per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si

osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha

la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in

conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e'

esercitata da un curatore speciale.

Art. 156.

(Estinzione del diritto di remissione)

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona

offesa dal reato. ((68))

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AGGIORNAMENTO (68)

La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in

G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non

attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli

eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.

Art. 157.

(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente

al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un

tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro

anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola

pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo

alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,

senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e

dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le

aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie

diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel

qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per

l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo

necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o

alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per

determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto

alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella

detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i

reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,)) 449, 589, secondo e

terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di cui all'articolo 51,

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di

cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di

cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui

all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del

titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,

609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle

circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo

609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.

La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede

la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di

circostanze aggravanti.

(199)(208a) (254)

-----------

AGGIORNAMENTO (121)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in

G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede

che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.

-----------

AGGIORNAMENTO (199)

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2

e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice

penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in

corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di

quelli previgenti.

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione

risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai

processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi

sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei

processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di

cassazione".

-------------

AGGIORNAMENTO (208a)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre -

23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 26/11/2006, n. 47), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3

della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente

articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in

primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del

dibattimento, nonche'".

-----------

AGGIORNAMENTO (254)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in

G.U. 1ª s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in

cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo

articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.

Art. 158.

(Decorrenza del termine della prescrizione)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal

giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'

cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente, dal

giorno in cui e' cessata la permanenza . (199) (208a)

Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal

verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre

dal giorno in cui la condizione si e' verificata. Nondimeno, nei

reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della

prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

((Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice

di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine

della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di

eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata

esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di

prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato)).

((277))

-----------

AGGIORNAMENTO (199)

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2

e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice

penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in

corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di

quelli previgenti.

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione

risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai

processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi

sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei

processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di

cassazione".

-------------

AGGIORNAMENTO (208a)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre -

23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3

della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il primo comma

del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'

pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura

del dibattimento, nonche'".

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AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15)

che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la

sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di

custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di

legge, oltre che nei casi di:

((1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con

cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui

l'autorita' competente la accoglie;)) ((277))

((2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al

giorno in cui viene decisa la questione)); ((277))

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni

di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta

dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del

processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non

puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla

prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in

caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta

giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi

1 e 5, del codice di procedura penale.

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo

420-quater del codice di procedura penale; (253a)

((3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che

dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita' richiedente

riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal

provvedimento che dispone la rogatoria)). ((277))

(258)

((Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei seguenti

casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura

penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna

di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla

pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado

successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno

e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura

penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna

di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla

pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo

comunque non superiore a un anno e sei mesi.)) ((277))

((I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati

ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo

che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero

ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa

all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'

ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di

procedura penale.)) ((277))

((Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si

verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i

termini sono prolungati per il periodo corrispondente)). ((277))

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103)). ((277))

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata

la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo

420-quater del codice di procedura penale, la durata della

sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini

previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

(253a)

(199)(208a)

-----------

AGGIORNAMENTO (199)

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2

e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice

penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in

corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di

quelli previgenti.

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione

risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai

processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi

sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei

processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di

cassazione".

-------------

AGGIORNAMENTO (208a)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre -

23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3

della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente

articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in

primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del

dibattimento, nonche'".

-------------

AGGIORNAMENTO (253a)

La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L.

28 aprile 2014, n. 67, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1,

comma 1) che "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano

ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia

stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti

prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano

ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace

e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

-------------

AGGIORNAMENTO (258)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 25 marzo 2015, n.

45 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2015, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in

cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la

cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non

esclude la sospensione della prescrizione quando e' accertato che

tale stato e' irreversibile.

-------------

AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15)

che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 160.

(Interruzione del corso della prescrizione)

Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di

condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure

cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto,

l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero ((o alla polizia

giudiziaria, su delega del pubblico ministero,)) o al giudice,

l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere

l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione

dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta

di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di

fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il

giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la

decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la

presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto

che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio

e il decreto di citazione a giudizio. ((277))

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal

giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la

prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini

stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini

di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati

di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale.(199) (208a)

-----------

AGGIORNAMENTO (199)

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2

e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice

penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in

corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di

quelli previgenti.

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione

risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai

processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi

sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei

processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di

cassazione".

-------------

AGGIORNAMENTO (208a)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre -

23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3

della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'ultimo comma

del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'

pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura

del dibattimento, nonche'".

-------------

AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15)

che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 161.

(Effetti della sospensione e della interruzione)

((L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che

hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto

limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo)).

((277))

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi

3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso

l'interruzione della prescrizione puo' comportare l'aumento di piu'

di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' ((per i

reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e

640-bis, nonche')) nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di

due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio

nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.(199) (208a) ((277))

-----------

AGGIORNAMENTO (199)

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2

e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice

penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in

corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di

quelli previgenti.

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione

risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai

processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi

sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei

processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di

cassazione".

-------------

AGGIORNAMENTO (208a)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre -

23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha

dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3

della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'ultimo comma

del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'

pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura

del dibattimento, nonche'".

-------------

AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15)

che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 162.

(Oblazione nelle contravvenzioni)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola

pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima

dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,

una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena

stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese

del procedimento. ((25))

Il pagamento estingue il reato.

-------------

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla

L. 28 luglio 1961, n. 769, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che

"In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge

30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge

20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche' del presente decreto,

costituenti delitti punibili con la sola multa, l'Intendente di

finanza, su apposita istanza, puo' consentire che il trasgressore

effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non

inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso".

Art. 162-bis.

(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena

alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo'

essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero

prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta'

del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione

commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la

somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal

terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo

105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato

eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la

domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.

La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione

finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente

articolo estingue il reato.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144)).

Art. 162-ter.

(Estinzione del reato per condotte riparatorie).

Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il

giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona

offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine

massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il

risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o

pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere

riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli

articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e

non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la

congruita' della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non

addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'

chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non

superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma

rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il

giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo

e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e

comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo

specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il

corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,

secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,

all'esito positivo delle condotte riparatorie.

((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi

di cui all'articolo 612-bis)).

(277)

--------------

AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)

che "Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale,

introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara

l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state

compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado".

Art. 163.

(Sospensione condizionale della pena).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto

per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che,

sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma

dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della

liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due

anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga

sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e

di due anni se la condanna e' per contravvenzione. ((In caso di

sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non

superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a

norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo'

ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa)).

Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la

sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena

restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero

una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e

ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena

privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel

complesso, a tre anni. ((In caso di sentenza di condanna a pena

pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni,

quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,

sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione

della pena detentiva rimanga sospesa)).

Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli

anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli

anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga

una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due

anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla

pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia

equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un

tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.((In caso

di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva

non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso,

ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e

sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena

detentiva rimanga sospesa)).

((Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato

riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la

sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando

sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il

colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel

quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed

efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o

pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che

l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria

ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il

termine di un anno)).

Art. 164.

(Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della

pena).

La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se,

avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice

presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva

per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al

delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura

di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge

presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le

misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa

piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova

condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena

da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente

condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti

dall'articolo 163.((74))

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in

G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' del

numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui

dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o

negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione

condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa

quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a

quello punito con pena sospesa.

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AGGIORNAMENTO (54)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n.

73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in

cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale

nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a

pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per

l'applicabilita' del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (74)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in

G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in

cui non consente la concessione della sospensione condizionale della

pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva

per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con

quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti

stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

Art. 165.

(Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata

all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della

somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente

assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza

a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,

salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato

non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore

della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore

alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal

giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a

persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata

all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la

sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del

quarto comma dell'articolo 163.

((Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314,

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione

condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una

somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di

quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o

dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione

pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del

pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,

nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione

della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale

risarcimento del danno)).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli

obblighi devono essere adempiuti.

Art. 166.

(( (Effetti della sospensione).))

((La sospensione condizionale della pena si estende alle pene

accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in

alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di

prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici

o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per

il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie

per svolgere attivita' lavorativa)).

Art. 167.

(Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto,

ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli

obblighi impostigli, il reato e' estinto.

((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).

Art. 168.

(Revoca della sospensione).

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la

sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora,

nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa

indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli

obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente

commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa,

supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto

anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente

sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice,

tenuto conto dell'indole e della gravita' del reato, puo' revocare

l'ordine di sospensione condizionale della pena.

((La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata

quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto

comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se

la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo

444 del codice di procedura penale)).

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in

G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato la illegittimita'

costituzionale del presente articolo:

- nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il

potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio

della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la

sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il

vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa;

- nella parte in cui per l'ipotesi di successiva irrogazione di

pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare

la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento

della pena pecuniaria.

Art. 168-bis.

(( (Sospensione del procedimento con messa alla prova

dell'imputato).))

((Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale

pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo

a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,

nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del

codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione

del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte

all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal

reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso

cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio

sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra

l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero

l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio

sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di

movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla

prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica

utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo

conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini

lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni,

anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere

presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende

sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che

operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di

volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non

pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di

salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le

otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

non puo' essere concessa piu' di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica

nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.))

Art. 168-ter.

(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla

prova).))

((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla

prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si

applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni

amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))

Art. 168-quater.

(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla

prova).))

((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di

trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla

prestazione del lavoro di pubblica utilita';

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un

nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole

rispetto a quello per cui si procede)).

Art. 169.

(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge

stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non

superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non

superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta

pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al

giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate

nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal

commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza,

per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal

numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta.

((75))

(57)

-------------

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n.

108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in

cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri

reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i

quali e' stato concesso il beneficio.

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AGGIORNAMENTO (75)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n.

154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente

articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo

perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso

anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata

con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del

beneficio.

Art. 170.

(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o

circostanza aggravante di un altro reato)

Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che

lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o

circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato

complesso.

L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli

altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II

Della estinzione della pena

Art. 171.

(Morte del reo dopo la condanna)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172.

(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del

tempo)

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari

al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta

e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la

pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha

riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta

irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto

volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un

termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per

la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e'

scaduto o la condizione si e' verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione

della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte

con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei

casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti

abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato,

durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una

condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

((90))

-------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l'art. 11, comma

2) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice

penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella

della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore

della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia,

se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della

multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in

giudicato della sentenza".

Art. 173.

(Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del

tempo)

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di

cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi,

nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di

delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena

dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha

riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del

terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Art. 174.

(Indulto e grazia)

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena

inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla

legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga

diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di piu' reati, l'indulto si applica una sola volta,

dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei

reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre

ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario

giudiziale).

Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non

superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un

milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate

nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,

spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto

elettorale. (100) (108)

La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando

e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due

anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo

135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il

condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a

trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di

non fare menzione della condanna precedente e' revocato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19)).

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in

G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che

esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel

certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati,

nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che,

cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di

applicabilita' del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in

G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in

cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne

nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di

privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a

pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di

applicabilita' del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in

G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in

cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario

giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata

dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma

pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni

due, a norma dell'art. 135 cod. pen..

Art. 176.

(Liberazione condizionale).

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione

della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere

sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione

condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno

meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non

superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi

dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione

condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non

meno di tre quarti della pena inflittagli.

((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione

condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)).

La concessione della liberazione condizionale e' subordinata

all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo

che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di

adempierle.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l'articolo unico,

comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi

dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta

dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le

altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati

condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n.

653, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno

1942, n. 827, ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute

nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende

la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a

cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione".

- (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal

16 ottobre 1946.

Art. 177.

(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena).

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale

resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui

il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna

o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e'

revocata, se la persona liberata commette un delitto o una

contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli

obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini

dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in liberta'

condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato

non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale. (115) (153)

((162))

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni

dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi

di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa

di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di

sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna

o con provvedimento successivo.

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AGGIORNAMENTO (115)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282,

(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall'Errata

Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo

nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione

condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di

determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del

tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di

liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo.

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AGGIORNAMENTO (153)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 giugno 1997, n. 161,

(in G.U. 1ª s.s. 11/06/1997, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dell'ultimo periodo del primo comma del presente

articolo nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena

dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,

possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne

sussistano i relativi presupposti.

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AGGIORNAMENTO (162)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 23 giugno 1998, n. 418,

(in G.U. 1ª s.s. 30/12/1998, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in

cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di

condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole,

anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la

condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare

incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Art. 178.

(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto

penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179.

(Condizioni per la riabilitazione)

La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi ((almeno tre

anni)) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o

siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove

effettive e costanti di buona condotta.

Il termine e' di ((almeno otto anni)) se si tratta di recidivi, nei

casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine e'((...)) di dieci anni se si tratta di delinquenti

abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui

sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o

ad una casa di lavoro.

((Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena

ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine

di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre

il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena

ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e'

concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo

quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal

presente articolo)).

La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:

1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti

di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il

provvedimento non sia stato revocato;

2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato,

salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.

Art. 180.

(Revoca della sentenza di riabilitazione)

La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la persona

riabilitata commette entro ((sette anni)) un delitto non colposo, per

il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non

inferiore a ((due anni)), od un'altra pena piu' grave.

Art. 181.

(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel

caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma

dell'articolo 12.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 182.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o

della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di

estinzione si riferisce.

Art. 183.

(Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento

in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che

estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e'

intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estinzione del

reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena,

e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora

estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se piu' cause intervengono contemporaneamente, la causa piu'

favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal

caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della

causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 184.

(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee

nel caso di concorso di reati) ((5))

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte

o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta

per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il

condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno, applicato

a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato

concorrente e' ridotta alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e'

stato detenuto per oltre trenta anni. ((5))

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve

essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato

concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento

diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena

detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo

dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo'

essere ridotto fino a tre mesi.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

TITOLO SETTIMO

DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non

patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,

a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di

condanna)

Oltre quanto e' prescritto nell'articolo precedente e in altre

disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla

pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la

pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non

patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187.

(Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza

penale di condanna e' indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al

risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le

spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde

di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili,

presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile,

e non si trasmette agli eredi del condannato.((159))

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AGGIORNAMENTO (159)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n.

98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata

Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente

articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli

eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del

pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario

dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli

stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a

titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante

l'infermita';

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese

le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute

a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a

iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se

non divenuta irrevocabile.

Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le

garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale,

puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza

irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione

dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si

considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non

privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente,

salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento

di tributi.

((116))

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218,

comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che

prevedono l'ipoteca legale".

Art. 190.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche

ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai

crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo,

qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste

per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il

sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile,

le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo

precedente.

((116))

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218,

comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che

prevedono l'ipoteca legale".

Art. 191.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a

norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di

cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate

nell'ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo

di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese

processuali al danneggiato, purche' il pagamento ne sia richiesto

entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia

divenuta irrevocabile;

3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a

lui dovuta a titolo di onorario;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti

di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in

tutto o in parte, e' depositata nella Cassa delle ammende una somma

presumibilmente adeguata alle spese predette;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello

Stato.

Art. 192.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato,

non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Art. 193.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione

ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti

dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai

crediti indicati nell'articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria la prova della

mala fede dell'altro contraente.

Art. 194.

(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del

reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato,

non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189,

qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso

eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione

dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo

oneroso, e' necessaria la prova anche della mala fede dell'altro

contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti

anteriori di un anno al commesso reato.

Art. 195.

(Diritti dei terzi)

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi

sono regolati dalle leggi civili.

Art. 196.

(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona

dipendente).))

((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita',

direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o

incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di

insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari

all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si

tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far

osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al

condannato le disposizioni dell'articolo 136)).

Art. 197.

(( (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento

delle multe e delle ammende).))

((Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato,

le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna

per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione,

o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che

costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita'

rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della

persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di

insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della

multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al

condannato le disposizioni dell'articolo 136)).

Art. 198.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni

civili)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle

obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle

obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO OTTAVO

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

CAPO I

Delle misure di sicurezza personali

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 199.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di

legge)

Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano

espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge

stessa preveduti.

Art. 200.

(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al

territorio e alle persone)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo

della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza

e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si

trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non

impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma

delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201.

(Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova

il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche

riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle

misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre

subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente

pericolosa.

Art. 202.

(Applicabilita' delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle

persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto

preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente

pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto

non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203.

(Pericolosita' sociale)

Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la

persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso

taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e'

probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle

circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))

Art. 205.

(Provvedimento del giudice)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa

sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante

il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente

all'esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona

socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo

corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

((93))

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

------------

AGGIORNAMENTO (93)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in

G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo,

nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per

infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della

cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale

derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della

misura.

Art. 206.

(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)

Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di

eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita

all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica

intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano

provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio

giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non

siano piu' socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e'

computato nella durata minima di essa.

((195))

------------

AGGIORNAMENTO (161)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in

G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in

cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche

di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

------------

AGGIORNAMENTO (195)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367,

(in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente

al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva,

prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di

mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale.

Art. 207.

(Revoca delle misure di sicurezza personali)

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad

esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo

corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna

misura di sicurezza.(61)

((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).

------------

AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in

G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui

attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice

di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del

comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle

misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente

alla durata minima stabilita dalla legge.

Art. 208.

(Riesame della pericolosita')

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per

ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le

condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se essa

e' ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un

nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia

ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo', in

ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209.

(Persona giudicata per piu' fatti)

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti

per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima

specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta

complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione

ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla

legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle

quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo

presunto dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di

sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora

iniziata l'esecuzione.

Art. 210.

(Effetti della estinzione del reato o della pena)

L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di

sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di

sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che

possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione

delle misure di sicurezza che sono state gia' ordinate dal giudice

come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione

superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa

di lavoro e' sostituita la liberta' vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere

eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena

dell'ergastolo, il condannato e' sottoposto a liberta' vigilata per

un tempo non inferiore a tre anni.((5))

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 211.

(Esecuzione delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite

dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono

eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive,

aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione

di queste ultime.

Art. 211-bis.

(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano

gli articoli 146 e 147.

((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti

dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza

contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo

che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il

giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro

luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia

della persona)).

Art. 212.

(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona

imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e

riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e'

colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero

in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di

custodia.

Quando sia cessata la infermita', il giudice, accertato che la

persona e' socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad

una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un

riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a liberta'

vigilata.

Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta a misura di

sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo

viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette

misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di

sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermita',

procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza

personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 213.

(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza

detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a

cio' destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati

agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime

educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle

abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale

che da essa deriva.

Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota

per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi

giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di

spedalita'.

Art. 214.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza

detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa,

ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di

sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in

un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Sezione II

Disposizioni speciali

Art. 215.

(Specie)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non

detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la liberta' vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu'

Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande

alcooliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne

la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a

meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di

disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa

di lavoro.

Art. 216.

(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,

professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali,

professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura

di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova

manifestazione della abitualita', della professionalita' o della

tendenza a delinquere;

3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati

espressamente nella legge.

Art. 217.

(Durata minima)

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la

durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata

minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni,

ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218.

(Esecuzione)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti

abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a

sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere

eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro,

tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il

provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato

nel corso della esecuzione.

Art. 219.

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia)

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per

cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da alcool

o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e'

ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non

inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e'

inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.(99)

Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di

morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore

nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un

tempo non inferiore a tre anni. (5)(99)

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la

pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente

pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato

per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo'

sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata.

Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a

pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze

stupefacenti. ((112))

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di

custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (99)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249 (in

G.U. 1ª s.s. 3/8/1983, n. 212) ha dichiarato:

- l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente

articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di

ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato

per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di

infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della

persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita'

medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza;

- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente

articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di

ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato

ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica per un

delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo

o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo

accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita'

sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo della

applicazione della misura di sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (112)

La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre

1988, n. 1102 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo

nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il

provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo

accertamento della pericolosita' sociale, derivante dalla

seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di

sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua

esecuzione.

Art. 220.

(Esecuzione dell'ordine di ricovero)

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di

custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta'

personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni

d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero

venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione

della pena restrittiva della liberta' personale.

Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni

che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo

stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e'

sottoposto all'esecuzione della pena.

Art. 221.

(Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza

detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato

di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi

sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano

dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la

reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa

di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di

sei mesi.

Art. 222.

(Ricovero in un manicomio giudiziario)

Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per

intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero

per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un

manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo

che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri

delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la

reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei

quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'Autorita'

di pubblica sicurezza. (93) (161)

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci

anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o

l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge

stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel

minimo a dieci anni. (5) (161)

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario

debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale,

l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero

nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori

degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei

diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un

fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle

condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. (161)

((190))

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

------------

AGGIORNAMENTO (93)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in

G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in

cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita'

psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione

o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante

dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.

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AGGIORNAMENTO (161)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in

G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato:

- l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del

presente articolo nella parte in cui prevedono l'applicazione anche

ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale

psichiatrico giudiziario;

- l'illegittimita' costituzionale del comma quattro del presente

articolo.

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AGGIORNAMENTO (190)

La Corte Costituzionale con sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253, (in

G.U. 1ª s.s. 23/07/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente

al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero

in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di

sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure

dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosita' sociale.

Art. 223.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza

speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte,

applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni

ventuno, ad essa e' sostituita la liberta' vigilata, salvo che il

giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o

ad una casa di lavoro.

Art. 224.

(Minore non imputabile)

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia

preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il

giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle

condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina

che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in

liberta' vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o

l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e

non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del

minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

(5)((51))

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel

momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come

delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i

diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma

dell'articolo 98.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (51)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in

G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in

cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni

quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio

giudiziario.

Art. 225.

(Minore imputabile)

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non

ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice puo'

ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un

riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata, tenuto conto

delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo

precedente.

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al

minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una

misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto

d'imputabilita'.

Art. 226.

(Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre ordinato per

il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o

professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo' avere

durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni

ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o

ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il

ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227.

(Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio

giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e'

socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento

speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad

una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che,

durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato

particolarmente pericoloso.

Art. 228.

(Liberta' vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e'

affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice

prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente

modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare,

mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni

precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229.

(Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata)

Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la

liberta' vigilata puo' essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un

anno;

2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza

per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230.

(Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata)

La liberta' vigilata e' sempre ordinata:

1° se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci

anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale;

3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu'

sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale

sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita';

4° negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia

agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine

dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da dimettere sia

posta in liberta' vigilata, ovvero puo' obbligarla a cauzione di

buona condotta.

Art. 231.

(Trasgressione degli obblighi imposti)

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177,

quando la persona in stato di liberta' vigilata trasgredisce agli

obblighi imposti, il giudice puo' aggiungere alla liberta' vigilata

la cauzione di buona condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al

ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti

la cauzione, il giudice puo' sostituire alla liberta' vigilata

l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro,

ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio

giudiziario.

Art. 232.

(Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata)

La persona di eta' minore o in stato d'infermita' psichica non puo'

essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile

affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere

alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza

sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto

opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel

riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di

ravvedimento o la persona in stato d'infermita' psichica si rivela di

nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito,

rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una

casa di cura e di custodia.

Art. 233.

(Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie)

Al colpevole di un delitto contro la personalita' dello Stato o

contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi

politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali

esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto di

soggiornare in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati

dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine

minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.

Art. 234.

(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande

alcooliche)

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande

alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di

condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di

ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta'

vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235.

(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero

l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino

appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei

casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il

cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia

condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento

pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro

anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,

anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito

direttissimo.

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 236.

(Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da

particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le

disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte,

205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di

confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo

200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le

disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237.

(( (Cauzione di buona condotta).))

((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito,

presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire

duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia

mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un

anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione

fu prestata)).

Art. 238.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non

sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta'

vigilata.

Art. 239.

(Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta)

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e'

sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione

per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, e' ordinata la

restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca;

e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata,

o per la quale fu data garanzia, e' devoluta alla Cassa delle

ammende.

Art. 240.

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle

cose che ne sono il prodotto o il profitto.

E' sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che

risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la

commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,

615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e

640-quinquies ((nonche' dei beni che ne costituiscono il profitto o

il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita' di cui

il colpevole ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale

profitto o prodotto, se non e' possibile eseguire la confisca del

profitto o del prodotto diretti));

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o

l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata

pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del

capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo

strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al

reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si

applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene

a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la

detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante

autorizzazione amministrativa.

Art. 240-bis.

(( (Confisca in casi particolari).))

((Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno

dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,

realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli

453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli

452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo

comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente

alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,

600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui

al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635

del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine

costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la

provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o

giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a

qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,

dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria

attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare

la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro

utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione

fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta

mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle

disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di

applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli

617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,

635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu'

sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile

procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita'

di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre

somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza

per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita',

anche per interposta persona.))

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I

Dei delitti contro la personalita' internazionale dello Stato

Art. 241.

(( (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello

Stato).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie

atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato

o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a

menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la

reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei

doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche)).

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

------------

AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla

L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29

maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che

il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e'

differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 242.

(Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio

nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano,

e' punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una

funzione direttiva e' punito con la morte. ((5))

Non e' punibile chi, trovandosi, durante le ostilita', nel

territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato

costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, e' considerato

cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza

italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra

contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene

dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il

trattamento di belligeranti.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 243.

(Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato

italiano)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche' uno Stato

estero muova guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato

italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e'

punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si

verificano, si applica l'ergastolo. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 244.

(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano

al pericolo di guerra)

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o

compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre

lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la

reclusione da ((sei a diciotto anni)); se la guerra avviene, e'

punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni

con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi

cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di

ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se

segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le

rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((cinque

a quindici anni)).

Art. 245.

(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla

neutralita' o alla guerra)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per

compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla

dichiarazione o al mantenimento della neutralita', ovvero alla

dichiarazione di guerra, e' punito con la reclusione da cinque a

quindici anni.

La pena e' aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una

propaganda col mezzo della stampa.

Art. 246.

(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere

dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o

soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari

agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un

piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la

multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro

o l'utilita'.

La pena e' aumentata:

1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una

propaganda col mezzo della stampa.

Art. 247.

(Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero

per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato

italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello

Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi

scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se

raggiunge l'intento, con la morte. ((5))

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 248.

(Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente,

allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano

essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la

reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il

fatto all'estero.

Art. 249.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a

favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative,

e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il

fatto all'estero.

Art. 250.

(Commercio col nemico)

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato,

il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo

248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico,

ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio

dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e

con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni

caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 251.

(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli

obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di

opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con

un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i

bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito

con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo

del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e,

in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a

colpa, le pene sono ridotte alla meta'.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e

ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro

obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto

di fornitura.

Art. 252.

(Frode in forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei

contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi

contrattuali indicati nello articolo precedente e' punito con la

reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al

quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto

fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.

Art. 253.

(Distruzione o sabotaggio di opere militari)

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche

temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti,

depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze

armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto

anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra

contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza

bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 254.

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente

e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era

in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi

indicate, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 255.

(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti

concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica,

ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o

documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse

politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la

reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la

preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le

operazioni militari. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 256.

(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza

dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o

internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con

la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie

che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono

comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati

per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la

divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la

preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le

operazioni militari. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 257.

(Spionaggio politico o militare)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare,

notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque,

nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,

debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a

quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra

con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza

bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 258.

(Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare,

notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione e'

punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di

uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la

preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le

operazioni militari. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 259.

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli

255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata,

per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione

della notizia, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state

compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato,

ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti

suddetti e' stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di

chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di

terra, di acqua o di aria, nelle quali e' vietato l'accesso

nell'interesse militare dello Stato.

Art. 260.

(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso

ingiustificato di mezzi di spionaggio)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di

terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse

militare dello Stato;

2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in

possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei

delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi

altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in

tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi',

agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di

materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai

quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)).

Art. 261.

(Rivelazione di segreti di Stato)

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate

nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque

anni.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso

la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni

militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci

anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,

si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,

la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la

pena di morte.((5))

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche

a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da

sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo

articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle

circostanze indicate nel primo capoverso.

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 262.

(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorita' competente ha

vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore a

tre anni.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso

la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni

militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,

si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,

la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti

dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche

a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da

sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo

articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle

circostanze indicate nel primo capoverso.

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 263.

(Utilizzazione dei segreti di Stato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che

impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte

scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per

ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete

nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la

reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a

lire diecimila.

Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con

lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la

efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il

colpevole e' punito con la morte. ((5))

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 264.

(Infedelta' in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero

affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto

possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione

non inferiore a cinque anni.

Art. 265.

(Disfattismo politico)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie

false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme

o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza

della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita'

tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la

reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena e' non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a

militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo

straniero.

La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a

intelligenze col nemico.

Art. 266.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il

giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri

inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti

contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri

militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un

piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e'

commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto

pubblicamente quando il fatto e' commesso:

1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu'

persone;

3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il

numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia

carattere di riunione non privata.

((113))

------------

AGGIORNAMENTO (113)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in

G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede

che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la

pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena

stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

Art. 267.

(Disfattismo economico)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il

corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori,

pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della

nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non

inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire

trentamila.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo

straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha

agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 268.

(Parificazione degli Stati alleati)

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche

quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o

associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

Art. 270.

(( (Associazioni sovversive).))

((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce,

organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire

violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello

Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e

giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci

anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e'

punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto

falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma,

delle quali sia stato ordinato lo scioglimento)).

Art. 270-bis.

(Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di

eversione dell'ordine democratico).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia

associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con

finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e'

punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione

da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre

anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato

estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne

costituiscono l'impiego.

((256))

-------------

AGGIORNAMENTO (256)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che

"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,

270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta

la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'

coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene

stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-bis.1

(( (Circostanze aggravanti e attenuanti).))

((Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la

pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento

costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per

primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui

al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste

dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo

comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto

a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge

stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in

modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento

conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,

nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si

adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di

polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive

per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena

dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica

l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non e'

punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente

impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la

esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli

eventuali concorrenti.))

Art. 270-ter.

(Assistenza agli associati).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di

favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che

partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis

e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo

congiunto.

((256))

-------------

AGGIORNAMENTO (256)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che

"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,

270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta

la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'

coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale

durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal

momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una

misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quater.

(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola

una o piu' persone per il compimento di atti di violenza ovvero di

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di

terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione

o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a

quindici anni.

((Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di

addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della

reclusione da cinque a otto anni.))

((256))

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AGGIORNAMENTO (256)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che

"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,

270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta

la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'

coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene

stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quater.1

(( (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).))

((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,

chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero

finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo

di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque

a otto anni.))

((256))

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AGGIORNAMENTO (256)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che

"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,

270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta

la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'

coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumenta da

un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale

durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal

momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una

misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quinquies.

(Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche

internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,

addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso

di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze

chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di

terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione

o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque

a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona

addestrata ((, nonche' della persona che avendo acquisito, anche

autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al

primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati

alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies)).

((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto

di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti

informatici o telematici.))

((256))

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AGGIORNAMENTO (256)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che

"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,

270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta

la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'

coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale

durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal

momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una

misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quinquies.1

(( (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo).))

((Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e

270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,

in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte

utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di

terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione

da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo

dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo

comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni)).

Art. 270-quinquies.2

(( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).))

((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni

o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle

condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies,

e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro

3.000 a euro 15.000)).

Art. 270-sexies.

(Condotte con finalita' di terrorismo).

1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che,

per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un

Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo

scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere

un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un

Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre

condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di

terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale

vincolanti per l'Italia.

((256))

-------------

AGGIORNAMENTO (256)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile

2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza

detentiva.

Art. 270-septies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei

delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo

270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne

costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che

appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e'

possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita',

per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto)).

Art. 271.

(Associazioni antinazionali)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel

territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige

associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano

un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento

nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione

da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

((180))

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AGGIORNAMENTO (180)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in

G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo.

Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

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AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n.

87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Art. 273.

(Illecita costituzione di associazioni aventi carattere

internazionale)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce,

organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o

istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito

con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a

ventimila.

Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni

false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e

della multa non inferiore a lire diecimila.

((104))

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AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n.

193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 274.

(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere

internazionale)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti

o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i

quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito

con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio

dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad

associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che

abbiano sede all'estero.

((104))

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AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n.

193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi

dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale

del presente articolo.

Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

CAPO II

Dei delitti contro la personalita' interna dello Stato

Art. 276.

(Attentato contro il Presidente della Repubblica).

Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta'

personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.

(92)((96a))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

------------

AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 277.

(( (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica).))

((Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente,

attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con

la reclusione da cinque a quindici anni)).

Art. 278.

(( (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della

Repubblica).))

((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della

Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).

Art. 279.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

Art. 280.

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione.

Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e'

punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti

e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una

lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore

ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena

della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro

persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero

di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni,

le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della

persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e,

nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.

((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e

al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'

di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette

aggravanti)).

(92)(96a)

------------

AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 280-bis.

(( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per

finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare

cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi

esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a

cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque

micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate

indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni

materiali.

Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della

Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,

di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla

Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino

alla meta'.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un

grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da

cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al

quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'

di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette

aggravanti)).

Art. 280-ter.

(( (Atti di terrorismo nucleare).))

((E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici

chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo

270-sexies:

1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque,

con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da

rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia

radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi'

quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o

aggressivi chimici o batteriologici)).

Art. 281.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N.

288)) ((6))

------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a

quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 282.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N.

288)) ((6))

------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a

quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 283.

(( (Attentato contro la Costituzione dello Stato).))

((Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a

mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito

con la reclusione non inferiore a cinque anni)).

------------

AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 284.

(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello

Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la

morte. (5)

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la

reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la

morte. (5)

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto

tenute in un luogo di deposito.

(92)((96a))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 285.

(Devastazione, saccheggio e strage)

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato,

commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o

la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito

con la morte. (5)(92)((96a))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 286.

(Guerra civile)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel

territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con la morte.

(5)

(92)((96a))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 287.

(Usurpazione di potere politico o di comando militare)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste

nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a

quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto

comando militare.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito

con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha

compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 288.

(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato

estero)

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del

Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a

favore dello straniero, e' punito con la reclusione da ((quattro a

quindici anni)).

La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in

servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio

militare.

Art. 289.

(( (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee

regionali).))

((E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si

tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti

diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle

attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte

costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro

funzioni)).

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a

quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suidicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 289-bis.

(( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).))

((Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da

venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non

voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con

la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena

dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo

che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la

reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in

conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della

reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal

secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro

anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione

da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non

puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo

comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma)).

Art. 289-ter.

(( (Sequestro di persona a scopo di coazione).))

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630,

sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di

ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine

di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione

internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una

collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad

astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a

tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque

a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo

289-bis.

Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste

dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.))

Art. 290.

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e

delle Forze armate).

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee

legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte

Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con la multa da

euro 1.000 a euro 5.000)).

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze

armate dello Stato o quelle della liberazione.

------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a

quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 290-bis.

(( (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le

veci).))

((Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e'

parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci)).

Art. 291.

(Vilipendio alla nazione italiana)

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito

((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).

Art. 292.

(( (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema

dello Stato).))

((Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera

nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da

euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro

10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di

una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,

deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un

altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione fino a due

anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende

la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i

colori nazionali)).

Art. 292-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

Art. 293.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 294.

(Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in

parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a

esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

CAPO IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 295.

(Attentato contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla

incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e'

punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non

inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non

inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo

dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di

attentato alla vita; negli altri casi e' punito con

l'ergastolo.(5)(92)((96a))

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)

che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera

efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora

questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i

comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

------------

AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 296.

(Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti

dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato

estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 297.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 298

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 299.

(( (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). ))

((Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni

ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la

bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in

conformita' del diritto interno dello Stato italiano, e' punito con

l'ammenda da euro 100 a euro 1.000)).

Art. 300.

(Condizione di reciprocita')

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano

solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo

dello Stato italiano o alla bandiera italiana parita' di tutela

penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati

esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero

concede parita' di tutela penale ai Capi di missione diplomatica

italiana.

Se la parita' della tutela penale non esiste, si applicano le

disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena e'

aumentata.

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 301.

(Concorso di reati)

Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o

all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295,

296, 297 e 298, e' considerata dalla legge come reato anche in base a

disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si

applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piu' grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni

diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono

aumentate da un terzo alla meta'.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o

all'onore e' considerata dalla legge come elemento costitutivo o

circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire

un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo

le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese,

le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Art. 302.

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo

e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi,

preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la

legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e'

punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e'

accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a

otto anni. ((La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso

strumenti informatici o telematici.)) (5)

Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della

pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

(48) (56)

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia per

i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a

causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o

studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi

del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e

infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni

determinate da eventi di calamita' naturali:

[...]

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale

allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si

riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il

presente provvedimento di amnistia";

- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa

amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a

questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano

direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso

dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli

586 e 588 del codice penale";

- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

Art. 303

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 304.

(Cospirazione politica mediante accordo)

Quando piu' persone si accordano al fine di commettere uno dei

delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano

all'accordo sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la

reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena e' aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della

pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305.

(Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o piu' persone si associano al fine di commettere uno

dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono,

costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio'

solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della

reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita

per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o

piu' dei delitti sopra indicati.

((48)) ((56))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma

2, lettera b)) che e' concessa amnistia per il reato di cui al

presente articolo, "determinato da motivi politici inerenti a

questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano

direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso

dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli

586 e 588 del codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

Art. 306.

(Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302,

si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono

od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della

reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e'

della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa

pena stabilita per i promotori.

Art. 307.

(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di

favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che

partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli

precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo

congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti

gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la parte di un'unione

civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle, gli

affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella

denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini,

allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 308.

(Cospirazione: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili

coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo

e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente

all'arresto, ovvero al procedimento:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento

dell'associazione;

2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o

dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che

sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e'

intervenuto o l'associazione e' stata costituita.

Art. 309.

(Banda armata: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili

coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda

armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della

forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della

banda;

2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla

banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e

consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che

sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata

formata.

Art. 310.

(Tempo di guerra)

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di

guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra,

quando questa sia seguita.

Art. 311.

(Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto)

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono

diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o

circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno

o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.

Art. 312.

(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero

l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino

appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei

casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il

cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia

condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per

taluno dei delitti preveduti da questo titolo. ((PERIODO SOPPRESSO

DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento

pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro

anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,

anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito

direttissimo.

Art. 313.

(Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269,

273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza

l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i

delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252,

quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato,

a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro

l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una

di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione

dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri

casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la

giustizia. ((43))

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli

articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del

Ministro per la giustizia.

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AGGIORNAMENTO (1a)

La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico,

comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo

la cessazione dello stato di guerra, la facolta' di concedere

l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art.

313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di

procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane

dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette".

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono

soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo».

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

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AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15

(in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la illegittimita'

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei

limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a

procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al

Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa".

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 314.

(Peculato).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che,

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque

la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne

appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e

sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando

il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della

cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente

restituita.

((281))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 5, comma

1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di cui

all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di

appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa

mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della

pubblica amministrazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 315.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))

Art. 316.

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il

quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un

terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 316-bis.

(Malversazione a danno dello Stato).

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto

dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di

attivita' di pubblico intresse, non li destina alle predette

finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 316-ter.

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo

640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero

mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,

per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee

e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire

sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci

a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare

il triplo del beneficio conseguito.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 317

(Concussione).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che,

abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 317-bis.

(Pene accessorie).

La condanna per i reati di cui agli articoli ((314, 317, 319 e

319-ter)) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione

per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione

temporanea.

Art. 318.

(Corruzione per l'esercizio della funzione).

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei

suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o

altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione

da uno a sei anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 319.

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per

aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per se'

o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,

e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 319-bis.

(Circostanze aggravanti).

La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o

la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

((nonche' il pagamento o il rimborso di tributi)).

Art. 319-ter.

(Corruzione in atti giudiziari).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o

amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici

anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione

non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da sei a

quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione

superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione

da otto a venti anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 319-quater.

(Induzione indebita a dare o promettere utilita').

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua

qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o

altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 320.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche

all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un

terzo.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 321.

(Pene per il corruttore).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo

319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo

320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si

applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o

all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'.

((281))

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AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 322.

(Istigazione alla corruzione).

Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un

pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora

l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel

primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai

suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa

non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di

un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o

all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o

dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o

all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o

dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le

finalita' indicate dall'articolo 319.

((281))

-------------

AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 322-bis.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere

utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della

Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e

di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo

e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del

Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti

delle Comunita' europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma

dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime

applicabile agli agenti delle Comunita' europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente

pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle

Comunita' europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei

Trattati che istituiscono le Comunita' europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione

europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai

funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa,

ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato

istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e

322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra

utilita' e' dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico

servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o

ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche

internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita'

economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici

ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli

incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

((281))

-------------

AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per i delitti previsti dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 322-ter.

(Confisca).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta

delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se

commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e'

sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto

o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato,

ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il

reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo

((o profitto)).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto

previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo

322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che

ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona

estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca

di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore

corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore

a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al

pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri

soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la

sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni

assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo

del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al

prezzo del reato.

(170)

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AGGIORNAMENTO (170)

La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l'art. 15, comma

1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice

penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge,

non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel

comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge".

Art. 322-quater

(( (Riparazione pecuniaria). ))

((Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli

314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre

ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto

indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un

pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore

dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo

319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando

impregiudicato il diritto al risarcimento del danno)).

Art. 323.

(Abuso d'ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento

delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e'

punito con la reclusione ((da uno a quattro anni)).

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno

un carattere di rilevante gravita'.

Art. 323-bis.

( ((Circostanze attenuanti)) ).

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,

318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare

tenuita', le pene sono diminuite.

((Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,

319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente

adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per

l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro

delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un

terzo a due terzi)).

Art. 324.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))

Art. 325.

(Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di

ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che

impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte

scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per

ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e'

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non

inferiore a lire cinquemila.

Art. 326.

(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))

((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico

servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al

servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di

ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi

modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione

fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico

servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto

patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le

quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a

cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad

altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri

un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due

anni)).

Art. 327

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 328.

(( (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). ))

((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che

indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e

sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la

reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla

richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio

e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la

reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di

trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa)).

Art. 329.

(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un

agente della forza pubblica)

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o

ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli

dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e'

punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 330.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))

Art. 331.

(Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita')

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica

necessita', interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei

suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la

regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a

un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da

tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo

precedente.

Art. 332

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 333.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))

Art. 334.

(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto

nel corso di un procedimento penale o dalla autorita'

amministrativa).

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una

cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento

penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia,

al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a

un milione. ((91))

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da

lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la

soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono

commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa

fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario

della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo

comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento

di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della

cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale

tenuita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal

primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o

danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il

valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di

speciale tenuita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Art. 335.

(( (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose

sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o

dall'autorita' amministrativa). ))

((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita'

amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,

ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)).

Art. 335-bis.

(( (Disposizioni patrimoniali). ))

((Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna

per delitti previsti dal presente capo e' comunque ordinata la

confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo

comma)). ((177))

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AGGIORNAMENTO (177)

La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che

"Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti

penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti

disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge

stessa".

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Art. 336.

(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un

incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto

contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del

servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)

La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e'

commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un

atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di

essa.

(6) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i

delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un

pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale),

sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo

339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni

personali gravi o gravissime ovvero la morte.

-(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

---------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 337.

(Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie

un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli

prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque

anni.

(6) (36) (107) ((119))

---------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,

414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del

Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se

commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";

- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del

Codice penale, se commessi per motivi politici";

- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e

dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi

a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza

di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici

servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono

aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle

circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione

per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112,

n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e

il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte";

- (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".

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AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per

i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a

un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale),

sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo

339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni

personali gravi o gravissime ovvero la morte.

- (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

Art. 337-bis.

(( (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). ))

((Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi

tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano

alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire

pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia, e'

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire

cinque milioni a lire venti milioni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera

mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali

da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di

polizia.

Se il colpevole e' titolare di concessione o autorizzazione o

licenza o di altro titolo abilitante l'attivita', alla condanna

consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita')).

Art. 338.

(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o

giudiziario ((o ai suoi singoli componenti)) )

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario ((, ai singoli componenti)) o ad una

rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita'

costituita in collegio ((o ai suoi singoli componenti)), per

impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne

comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette

anni.

((Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere,

ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi

provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto

rilascio o adozione dello stesso)).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle

deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o

di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per

oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

(6) (48) (56) (96) (125) (233)

---------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per

i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a

causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o

studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi

del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e

infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni

determinate da eventi di calamita' naturali:

[...]

b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o

minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di

devastazione; e 423 del codice penale";

- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa

amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a

questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano

direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso

dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli

586 e 588 del codice penale";

- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 339.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la

violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata,

o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo

simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete

associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone

riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse,

ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e',

nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli

articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel

caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da

due a otto anni.

((Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo

che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la

violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo

di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli

artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.))

(6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

Art. 339-bis.

(( (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai

danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o

giudiziario).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene

stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635

sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura

ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo

politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un

atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio)).

Art. 340.

(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di

pubblica necessita')

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di

legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio

o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito

con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da

uno a cinque anni.

((36))

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,

414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del

Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se

commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";

- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del

Codice penale, se commessi per motivi politici";

- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

Art. 341

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 341-bis

(( (Oltraggio a pubblico ufficiale). ))

((Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di

piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico

ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio

delle sue funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un

fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso

l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo

l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e'

punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il

danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona

offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il

reato e' estinto)).

Art. 342.

(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di

una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo,

della rappresentanza o del collegio, e' punito ((con la multa da euro

1.000 a euro 5.000)).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante

comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo,

alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena ((e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l'offesa

consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo

precedente.

(6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

Art. 343.

(Oltraggio a un magistrato in udienza)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza

((e' punito con la reclusione fino a tre anni)).

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa

consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o

minaccia.

(6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli

articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero

il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli

stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo

Codice penale.

Art. 343-bis.

(( (Corte penale internazionale). ))

((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343

si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei

funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato

istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte

stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del

Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)).

Art. 344

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 345.

(Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni)

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o,

altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o

disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita'

stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

duecentomila a un milione duecentomila)).

Art. 346.

(Millantato credito)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o

presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve

o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita',

come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o

impiegato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la

multa da lire tremila a ventimila.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire

cinquemila a trentamila, se il colpevole riceve o fa dare o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto

di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o

di doverlo remunerare.

Art. 346-bis.

(( (Traffico di influenze illecite). ))

((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli

articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un

pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio,

indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro

vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita

verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio

ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto

contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un

atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro

o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un

pubblico servizio.

Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in

relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita)).

Art. 347.

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a

un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il

quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa

cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad

esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 348.

(( (Esercizio abusivo di una professione) ))

((Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e'

richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a

euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e,

nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti

regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della

sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini

dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla

professione o attivita' regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della

multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista

che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma

ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel

reato medesimo)).

Art. 349.

(Violazione di sigilli)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine

dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la

identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e'

della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a

trentamila.

Art. 350.

(Agevolazione colposa)

Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque

agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila

a un milione ottocentomila)).

Art. 351.

(Violazione della pubblica custodia di cose)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi

di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile

particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un

pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e'

punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con

la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 352.

(Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro).

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto

al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il

sequestro, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Art. 353.

(Turbata liberta' degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni

o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici

incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche

Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a

diecimila.

Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita'

agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a

cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di

licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico

ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla

meta'.

(96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 353-bis.

(( (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con

violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi

fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire

il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di

condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della

pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032)).

Art. 354.

(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra

utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere

agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e'

punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire

cinquemila.

Art. 355.

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un

contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente

pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di

pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere,

che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico

servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la

multa non inferiore a lire mille.

La pena e' aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate

alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle

comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento

delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un

pubblico infortunio.

Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a

un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e

ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro

obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356.

(Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura

o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati

nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso

dell'articolo precedente.

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357.

(Nozione del pubblico ufficiale).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o

amministrativa.

((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta'

della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di

poteri autoritativi o certificativi)).

Art. 358.

(( (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). ))

((Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico

servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico

servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla

mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di

opera meramente materiale)).

Art. 359.

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita')

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un

servizio di pubblica necessita':

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o

altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una

speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il

pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne'

prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di

pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 360.

(Cessazione della qualita' di pubblico ufficiale)

Quando la legge considera la qualita' di pubblico ufficiale, o di

incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di

pubblica necessita', come elemento costitutivo o come circostanza

aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita', nel momento

in cui il reato e' commesso, non esclude la esistenza di questo ne'

la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al

servizio esercitato.

TITOLO TERZO

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I

Dei delitti contro l'attivita' giudiziaria

Art. 361.

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare

all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia

obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio

o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento

a cinquemila.

La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un

ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque

notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto

punibile a querela della persona offesa.

Art. 362.

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di

denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato

del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio,

e' punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile

a querela della persona offesa ((ne' si applica ai responsabili delle

comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da

persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma

definito da un servizio pubblico)).

Art. 363.

(Omessa denuncia aggravata)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o

ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita' dello

Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da

uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di

polizia giudiziaria.

Art. 364.

(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la

personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di

morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita'

indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un

anno o con la multa da lire mille a diecimila.

((5))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 365.

(Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria

prestato la propria assistenza od opera in casi che possono

presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere

d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata

nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la

persona assistita a procedimento penale.

Art. 366.

(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete,

ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale,

ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o

di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei

mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorita'

giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta

di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento

richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a

deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni

altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa

l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 367.

(Simulazione di reato)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se

anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad

un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma

falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un

reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per

accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 368.

(Calunnia)

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se

anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad

un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla

Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa

innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e'

punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la

legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a

dieci anni, o un'altra pena piu' grave.

La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una

condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti

anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la

pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di

morte. (5)

((287))

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (287)

La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)

che "Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo

368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il

colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di

continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste

dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno

dei benefici e' stato conseguito".

Art. 369.

(Autocalunnia)

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate

nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto

falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita'

giudiziaria, incolpa se' stesso di un reato che egli sa non avvenuto,

o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a

tre anni.

Art. 370.

(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la

simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge

come contravvenzione.

Art. 371.

(Falso giuramento della parte)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e'

punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia

pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 371-bis.

(False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della

Corte penale internazionale)) )

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal

pubblico ministero ((o dal procuratore della Corte penale

internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle indagini,

rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che

sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la

reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di

informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso

fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte

le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero

il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o

con sentenza di non luogo a procedere.(144)

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano,

nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di

procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini

sono richieste dal difensore.

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AGGIORNAMENTO (144)

La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)

che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo

comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato

dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente

ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della

presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi

dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta

ferma la competenza del tribunale".

Art. 371-ter.

(( (False dichiarazioni al difensore). ))

((Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del

codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della

facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo,

rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro

anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento

nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata

pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato

anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo

a procedere)).

Art. 372.

(Falsa testimonianza)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita'

giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso

o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno

ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due

a sei anni.

Art. 373.

(Falsa perizia o interpretazione)

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria,

da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al

vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici,

l'interdizione dalla professione o dall'arte.

((96))

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 374.

(Frode processuale)

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al

fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di

esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una

perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o

delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come

reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione

((da uno a cinque anni)).

La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso

di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale

internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la

punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo'

procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non

e' stata presentata.

Art. 374-bis.

(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita'

giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta

falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti

all'autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale))

condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di

lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al

condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto

e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico

servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Art. 375.

(( (Frode in processo penale e depistaggio). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare

un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei

luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia

giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale,

afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,

cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione,

occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione

o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di

un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla

scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un

terzo alla meta'.

Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i

delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283,

284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati

previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i

reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale

nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si

applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui

che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle

cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che

l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero

aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria

nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e

depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli

98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al

secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si

operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente

alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati

dal loro ufficio o servizio.

La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'

procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non

e' stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai

crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima)).

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 376.

(Ritrattazione)

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,

nonche' ((dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e))

dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento

penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,

ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del

dibattimento. (163)

Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il

colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero

prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza

definitiva, anche se non irrevocabile.

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AGGIORNAMENTO (163)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo 1999, n. 101

(in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella

parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non

punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata

dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura

penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso

dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti".

Art. 377.

(Intralcio alla giustizia)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona

chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria

((o alla Corte penale internazionale)) ovvero alla persona richiesta

di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita'

investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di

perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i

reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene

stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa

sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma,

soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in

ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura

non eccedente un terzo. (208) (233)

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se

concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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AGGIORNAMENTO (208)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo

2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene

stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente

articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e'

commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una

misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e

sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla

pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un

terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale

durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal

momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 377-bis.

(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorita' giudiziaria). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con

violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra

utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla

autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento

penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con

la reclusione da due a sei anni)).

((175))

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AGGIORNAMENTO (175)

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che

"Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti

salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

Art. 378.

(Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge

stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori

dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le

investigazioni dell'Autorita', ((comprese quelle svolte da organi

della Corte penale internazionale,)) ((o a sottrarsi alle ricerche

effettuate dai medesimi soggetti)), e' punito con la reclusione fino

a quattro anni. (5)

Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo

416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non

inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena

diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a

lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la

persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il

delitto.

(33) (125) (233)

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo

sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta,

con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 379.

(Favoreggiamento reale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti

dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il

prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la

reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa

da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso

dell'articolo precedente.

(33) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo

sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta,

con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 379-bis.

(( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela

indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da

lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del

procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno. La

stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato

dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il

divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo

391-quinquies del codice di procedura penale)).

Art. 380.

(Patrocinio o consulenza infedele)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele

ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della

parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita'

giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), e' punito con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire

cinquemila.

La pena e' aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte

avversaria;

2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non

inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di

persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena

di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque

anni.(5)

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 381.

(Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento

dinanzi all'Autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche

per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a

favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non

costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire

cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo

aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il

consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la

consulenza della parte avversaria.

Art. 382.

(Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il

pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone,

il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo

cliente, a se' o ad un terzo, denaro o altra utilita', col pretesto

di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero,

o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare,

e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non

inferiore a lire diecimila.

Art. 383.

(Interdizione dai pubblici uffici)

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima

parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 383-bis.

(( (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). ))

((Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374

e 375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal

fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque

anni; e' della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto

deriva una condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da

otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo)).

Art. 384.

(Casi di non punibilita').

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,

371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di

salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile

nocumento nella liberta' o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la

punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non

avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle

indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o

interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o

comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della

facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza,

perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215))

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AGGIORNAMENTO (152)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416

(in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o

reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da

chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal

renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale".

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AGGIORNAMENTO (175)

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che

"Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti

salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

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AGGIORNAMENTO (215)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in

G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o

reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da

chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a

rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente

collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di

procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni

stesse si riferiscono".

Art. 384-bis.

(( (Punibilita' dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel

corso di una rogatoria dall'estero). ))

((I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e

373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso

di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio

dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana)).

Art. 384-ter.

(( (Circostanze speciali). ))

((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378

sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o

un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270,

270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306,

416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della

legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico

illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e

comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis,

del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a

due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli

articoli 371-bis e 371-ter.

La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui

che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle

cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che

l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero

aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria

nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e

depistaggio e nell'individuazione degli autori)).

CAPO II

Dei delitti contro l'autorita' delle decisioni giudiziarie

Art. 385.

(Evasione).

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato,

evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni)).

La pena e' della reclusione ((da due a cinque)) anni se il

colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le

persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei)) anni se

la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone

riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che

essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo

designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato

ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la

pena e' diminuita.

Art. 386.

(Procurata evasione)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente

arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e'

commesso a favore di un condannato alla pena di morte o

all'ergastolo. ((5))

La pena e' aumentata se il colpevole, per commettere il fatto,

adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo

precedente.

La pena e' diminuita:

1° se il colpevole e' un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura

la cattura della persona evasa o la presentazione di lei

all'Autorita'.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici

uffici.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 387.

(Colpa del custode)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche

temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne

cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a

tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi

dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la

presentazione di lei all'Autorita'.

Art. 388.

(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da

un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso

l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui

propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette

allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non

ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la

reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione

previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un

provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di

separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora

l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero

amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di

altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa

della proprieta', del possesso o del credito.

((La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un

provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o

correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale.

E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque,

essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento

adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di

proprieta' industriale, viola il relativo ordine.))

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una

cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro

giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno

e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da

euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una

cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a

tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal

custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro

giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o

ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un

anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al ((settimo comma)) si applica al debitore o

all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa'

debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose

o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici

giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

Art. 388-bis.

(( (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose

sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o

conservativo). ))

((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento

ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona

la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o

la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)).

Art. 388-ter.

(( (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). ))

((Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una

ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui

propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette

allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non

ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel

precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni)).

Art. 389.

(( (Inosservanza di pene accessorie). ))

((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena

accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale

pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai

divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata)).

Art. 390.

(Procurata inosservanza di pena)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a

sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da

tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con

la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato

per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Art. 391.

(Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a

misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo

favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con

la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo

capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo

ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a

misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire

diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo

387.

Art. 391-bis.

(( (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari

restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti

dall'ordinamento penitenziario). ))

((Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di

cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di

comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte

e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato

di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la

professione forense si applica la pena della reclusione da due a

cinque anni)).

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 392.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo

ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo,

mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona

offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose

allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la

destinazione.

((Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma

informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in

parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema

informatico o telematico)).

Art. 393.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle

persone)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo

ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo

usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela

dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena

della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e'

commessa con armi.

Art. 393-bis.

(Causa di non punibilita').

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338,

339,((339-bis,)) 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato

abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo

con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 394.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 395.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 396.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 397.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 398.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 399.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 400.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 401.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

TITOLO QUARTO

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI

CAPO I

((Dei delitti contro le confessioni religiose))

Art. 402.

(Vilipendio della religione dello Stato)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito

con la reclusione fino a un anno.

((171))

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AGGIORNAMENTO (171)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508

(in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo.

Art. 403.

(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di

persone). ))

((Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa,

mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da

euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una

confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del

culto)).

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AGGIORNAMENTO (197)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168

(in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice

penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione

cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del

culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da

uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406

dello stesso codice".

Art. 404.

(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o

danneggiamento di cose) .))

((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o

aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende

con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano

consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio

del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni

religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e'

punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,

deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di

culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente

all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due

anni)).

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AGGIORNAMENTO (156)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329

(in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni,

anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".

Art. 405.

(Turbamento di funzioni religiose ((del culto di una confessione

religiosa)) )

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o

pratiche religiose ((del culto di una confessione religiosa)), le

quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo

o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al

pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si

applica la reclusione da uno a tre anni.

(185)

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AGGIORNAMENTO (185)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in

G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in

cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto

cattolico, prevede pene piu' gravi, anziche' le pene diminuite

stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti

commessi contro gli altri culti".

Art. 406.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

CAPO II

Dei delitti contro la pieta' dei defunti

Art. 407.

(Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408.

(Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette

vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto

dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409.

(Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o

turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione

fino a un anno.

Art. 410.

(Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue

ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque,

su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la

reclusione da tre a sei anni.

Art. 411.

(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di

esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la

reclusione da due a sette anni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri

luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

((Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere

autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa

volonta' del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello

stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto

indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un

anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque

milioni)).

Art. 412.

(Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne

nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413.

(Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte

di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti

dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la

multa fino a lire cinquemila.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su

una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri

mutilato, occultato o sottratto.

TITOLO QUINTO

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Art. 414.

(Istigazione a delinquere)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'

punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di

istigazione a commettere delitti;

2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a

lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere

contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o

piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente

fa l'apologia di uno o piu' delitti. ((La pena prevista dal presente

comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto

e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.))

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o

l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo

o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'. ((La

pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso

strumenti informatici o telematici.))

(36)

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli

articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 -

anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal

decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed

in occasione di manifestazioni sindacali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti

modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno

31 gennaio 1966.

Art. 414-bis.

(( (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con

qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente

istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu' delitti

previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se

relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,

600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la

reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di

uno o piu' delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita'

di carattere artistico, letterario, storico o di costume)).

Art. 415.

(Istigazione a disobbedire alle leggi)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di

ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con

la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(36) ((60))

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,

414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del

Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se

commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";

- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del

Codice penale, se commessi per motivi politici";

- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

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AGGIORNAMENTO (60)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile 1974, n. 108

(in G.U. 1ª s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del codice

penale, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali,

nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere

attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'".

Art. 416.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere

piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano

l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a

sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della

reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie,

si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o

piu'.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui

agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonche' all'articolo 12,

comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

((nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della

legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione da cinque a

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove

anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti

previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,

600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un

minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,

quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e

609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei

casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei

casi previsti dal secondo comma.

(33) (96) (125) (233)

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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo

sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta,

con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 416-bis.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre

o piu' persone, e' punito con la reclusione ((da dieci a quindici

anni)).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono

puniti, per cio' solo, con la reclusione ((da dodici a diciotto

anni)).

L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte

si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e

della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la

gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di

procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni

elettorali.

Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione

((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da

quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilita', per il conseguimento della finalita'

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o

tenute in luogo di deposito.

Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere

o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei

commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.

Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne

costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.

55. (118)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque

localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti

a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(96) (125) (233)

-------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (118)

La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che

restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda

parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a sentenze

divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore

della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

-------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 416-bis.1

(( (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad

attivita' mafiose).))

((Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi

avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo

stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma

non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a

questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena

risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei

confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera

per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o

l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella

della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono

diminuite da un terzo alla meta'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni

di cui al primo e secondo comma.))

Art. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le

modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio

dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra

utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le

modalita' di cui al primo comma.

((281))

-------------

AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 417.

(Misura di sicurezza)

Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli

precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 418.

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di

favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che

partecipano all'associazione e' punito con la reclusione da due a

quattro anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo

congiunto.

((281))

-------------

AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17

ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le

pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono

aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione

personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e'

aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 419.

(Devastazione e saccheggio)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette

fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da

otto a quindici anni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o

viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

((48)) ((56))

---------------

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per

i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a

causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o

studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi

del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e

infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni

determinate da eventi di calamita' naturali:

[...]

b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o

minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di

devastazione; e 423 del codice penale";

- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa

amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a

questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano

direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso

dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli

586 e 588 del codice penale";

- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

---------------

AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

Art. 420.

(Attentato a impianti di pubblica utilita').

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere

impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro

anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

Art. 421.

(Pubblica intimidazione)

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica

incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da

incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.

TITOLO SESTO

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 422.

(Strage)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di

uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica

incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone,

con la morte. (5)

Se e' cagionata la morte di una sola persona, si applica

l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non

inferiore a quindici anni.

((7))

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 423.

(Incendio)

Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a

sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio

della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita'

pubblica.

(7) ((48)) ((56))

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

---------------

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per

i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a

causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o

studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi

del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e

infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni

determinate da eventi di calamita' naturali:

[...]

b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o

minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di

devastazione; e 423 del codice penale";

- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa

amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a

questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano

direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso

dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli

586 e 588 del codice penale";

- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati

commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

---------------

AGGIORNAMENTO (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio

1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio

1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in

cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,

all'applicazione dell'amnistia.

Art. 423-bis.

(Incendio boschivo).

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su

vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e'

punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena

e' della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se

dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della

meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente

all'ambiente.

((172))

---------------

AGGIORNAMENTO (172)

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)

che "Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio

su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al

rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da

quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena

e' della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se

dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della

meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente

all'ambiente"."

La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art.

1, comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con

modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Art. 424.

(Danneggiamento seguito da incendio)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,

al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una

cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un

incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. (172)

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo

423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'. (172)

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai

forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano

le pene previste dall'articolo 423-bis.

(7) (96) (125) ((233))

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (172)

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)

che "All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la

parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle

ipotesi previste nell'articolo 423-bis,"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "All'articolo 424,

secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo

precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423"."

Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte

dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito

con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

---------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 425.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata

se il fatto e' commesso: ((172))

1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti,

cimiteri e loro dipendenze;

2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti

industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti

o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali

o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di

materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275. ((172))

(7)

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (172)

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 5)

che "All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due

articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli

423 e 424"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 6) che "All'articolo 425

del codice penale, il numero 5) e' abrogato".

Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte

dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito

con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Art. 426.

(Inondazione, frana o valanga)

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di

una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 427.

(Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga)

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili

chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla

difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla

condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se

dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero

della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione da tre a

dieci anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 428.

(Naufragio, sommersione o disastro aviatorio)

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un

altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui

proprietari, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto

e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o

altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi

fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona

il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio

natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal

fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.

((7))

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 429.

(Danneggiamento seguito da naufragio)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio

natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la

sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o

in parte inservibile, e' punito, se dal fatto deriva pericolo di

naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione

da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la

pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 430.

(Disastro ferroviario)

Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la

reclusione da cinque a quindici anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 431.

(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero

macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono

all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora

o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se

dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la

reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre

a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate

ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale

circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da un altro

mezzo di trazione meccanica.

((7))

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 432.

(Attentati alla sicurezza dei trasporti)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone

in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua

o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi

contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a

pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre

a dieci anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 433.

(Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del

gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni)

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli

apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla

trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o

per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla

pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle

pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto

derivi pericolo per la pubblica incolumita'.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre

a dieci anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 433-bis

(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). ))

((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari

ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla

produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e'

punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica

incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da

cinque a venti anni)).

Art. 434.

(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti,

commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o

di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto

deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno

a cinque anni.

La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il

disastro avviene.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 435.

(Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica,

acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti,

accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla

composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

(7) (33) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

---------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo

e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con

provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il

delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla

meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto

di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata

l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 436.

(Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa

da infortuni)

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una

sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico

infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali,

apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o

all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in

qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o

che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e' punito con la

reclusione da due a sette anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 437.

(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul

lavoro)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali

destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li

rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della

reclusione da tre a dieci anni.

((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

CAPO II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 438.

(Epidemia)

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi

patogeni e' punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica la pena di

morte.

(1) ((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni

dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma

1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli

articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la

pena di morte".

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 439.

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione,

prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con

la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e,

nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte.

(1) ((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni

dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma

1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli

articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la

pena di morte".

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 440.

(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate

all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il

consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la

reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla

salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze

medicinali.

(1) ((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni

dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma

1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli

articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la

pena di morte".

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 441.

(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica

salute)

Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute

pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate

nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 442.

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre

articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio,

ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono

state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in

modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene

rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 443.

(Commercio o somministrazione di medicinali guasti)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra

medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 444.

(Commercio di sostanze alimentari nocive)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero

distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non

contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e'

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non

inferiore a lire cinquecento.

La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota

alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 445.

(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute

pubblica)

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze

medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non

corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella

dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due

anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 446.

(Confisca obbligatoria).

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli

439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione

grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate

nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria.

((123))

------------

AGGIORNAMENTO (123)

La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno

1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del

presente articolo.

Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136,

comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 447.

((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL

PRESENTE ARTICOLO))

Art. 448.

(Pene accessorie)

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa

la pubblicazione della sentenza.

((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439,

440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla

professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche'

l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la

pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione

nazionale)).

CAPO III

Dei delitti colposi di comune pericolo

Art. 449.

(Delitti colposi di danno)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma

dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro

disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni. ((172))

La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di

naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone

o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

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AGGIORNAMENTO (172)

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7)

che "All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la

parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle

ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"."

La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art.

1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con

modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Art. 450.

(Delitti colposi di pericolo)

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o

persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione,

di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro

edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha

trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta

alla rimozione del pericolo.

Art. 451.

(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni

sul lavoro)

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende

inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un

incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni

sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa

da lire mille a cinquemila.

Art. 452.

(Delitti colposi contro la salute pubblica)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli

articoli 438 e 439 e' punito:

1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le

dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; ((5))

2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali

esse stabiliscono l'ergastolo;

3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui

l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli

articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi

rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

((TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE))

Art. 452-bis.

(( (Inquinamento ambientale).))

((E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da

euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative

del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della

flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o

vegetali protette, la pena e' aumentata.))

Art. 452-ter.

(( (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento

ambientale).))

((Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale

conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione

delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti

giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a

sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione

da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena

della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la

pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone,

ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu'

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi

piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non

puo' superare gli anni venti.))

Art. 452-quater.

(( (Disastro ambientale).))

((Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente

cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque

a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui

eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con

provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza

del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti

lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o

vegetali protette, la pena e' aumentata.))

Art. 452-quinquies.

(( (Delitti colposi contro l'ambiente).))

((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e'

commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono

diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il

pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene

sono ulteriormente diminuite di un terzo.))

Art. 452-sexies.

(( (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita').))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro

50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o

si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il

pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative

del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della

flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle

persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.))

Art. 452-septies.

(( (Impedimento del controllo).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,

negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente

lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di

vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro,

ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni.))

Art. 452-octies.

(( (Circostanze aggravanti).))

((Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via

esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti

previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo

416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di

servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo

articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo

alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o

incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono

servizi in materia ambientale.))

Art. 452-novies.

(( (Aggravante ambientale).))

((Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo

di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo,

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra

disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla

commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme

previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra

legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da

un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In

ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.))

Art. 452-decies.

(( (Ravvedimento operoso).))

((Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il

delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416

aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonche' per il delitto

di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due

terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che

l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica

e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite

da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente

l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione

del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di

risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la

sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non

superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un

ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma

precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e'

sospeso.))

Art. 452-undecies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater,

452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e' sempre

ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il

profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che

appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal

presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non

sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui

il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la

disponibilita' e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali

proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica

amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei

luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in

cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza

e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello

stato dei luoghi.))

Art. 452-duodecies.

(( (Ripristino dello stato dei luoghi).))

((Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione

della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del

codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal

presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente

possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone

l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui

all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si

applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino

ambientale.))

Art. 452-terdecies.

(( (Omessa bonifica).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,

essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di

un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al

recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della

reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro

80.000)).

Art. 452-quaterdecies.

(( (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti).))

((Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu'

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,

o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'

punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena

della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli

28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il

ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la

concessione della sospensione condizionale della pena

all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a

commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del

reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando

essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore

equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per

interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.))

TITOLO SETTIMO

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I

Della falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453.

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,

previo concerto, di monete falsificate)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da

lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso

legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad

esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o

nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un

intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o

spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o

alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o

comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un

intermediario, monete contraffatte o alterate.

((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla

produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei

materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso

rispetto alle prescrizioni.

La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e

secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale

e il termine iniziale dello stesso e' determinato.)).

(181)

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 454.

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualita' indicata nell'articolo

precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto

alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati

nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e' punito con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

((181))

-------------

AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 455.

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti,

introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete

contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero

le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene

stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta'.

((181))

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 456.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai

fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o

dei titoli di Stato, o ne e' compromesso il credito nei mercati

interni o esteri.

((181))

-------------

AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 457.

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete

contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con

la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

((181))

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 458.

(Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le

carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno

corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai

Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a

cio' autorizzati.

Art. 459.

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo

falsificati)

Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche

alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla

introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e

messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene

sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la

carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori

equiparati a questi da leggi speciali.

((181))

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 460.

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di

carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la

fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo,

ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito,

se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da

due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

((181))

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 461.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta

filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi

((e dati)) informatici o strumenti destinati ((...)) alla

contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta

filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave

reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire

mille a cinquemila.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma

hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati

ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o

l'alterazione.

(181)

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 462.

(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre

pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella

contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di

metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti

contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e

con la multa da lire cento a duemila.

Art. 463.

(Casi di non punibilita')

Non e' punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti

dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorita' ne abbia

notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la

fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli

stessi.

Art. 464.

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o

nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati

e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a

lire cinquemila.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena

stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

((181))

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AGGIORNAMENTO (181)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3)

che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro

il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo

che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in

circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale

data.

Art. 465.

(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o

nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre

pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un

milione duecentomila)).

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a

seicentomila)).

Art. 466.

(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso

degli oggetti cosi' alterati)

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di

bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese

di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e'

punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con

la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un

milione duecentomila)).

((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso

nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti

alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a

seicentomila.))

(17)

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma

2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si

applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia

carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati".

Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente

modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.

Art. 466-bis

(( (Confisca). ))

((Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle

parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per

uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e'

sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto,

il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e' possibile dei beni di cui il

condannato ha comunque la disponibilita', per un valore

corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si

applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.))

CAPO II

Della falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Art. 467.

(Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo

contraffatto)

Chiunque contraffa' il sigillo dello Stato, destinato a essere

apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella

contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, e'

punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire

mille a ventimila.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 468.

(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a

pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e

strumenti contraffatti)

Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico

ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di

tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a

cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti

destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza

essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 469.

(Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o

certificazione)

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli

precedenti, contraffa' le impronte di una pubblica autenticazione o

certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa

uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene

rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 470.

(Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica

autenticazione o certificazione)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli

articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali

siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o

certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i

detti reati.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 471.

(Uso abusivo di sigilli e strumenti veri)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti

destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a

danno altrui, o a profitto di se' o di altri, e' punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 472.

(Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta)

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta

legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita'

commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure

o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque

alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di

pesi e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

((16))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 473.

(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

ovvero di brevetti, modelli e disegni). ))

((Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di

proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni

distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero

chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,

fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a

euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della

multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera

brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di

tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a

condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla

tutela della proprieta' intellettuale o industriale)).

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 474.

(( (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni

falsi). ))

((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473,

chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne

profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la

reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro

35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,

introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la

vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine

di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a

condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla

tutela della proprieta' intellettuale o industriale)).

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

Art. 474-bis.

(( (Confisca). ))

((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi

i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento

del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto,

il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo

comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la

disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica

il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e

quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il

prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato

medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere

l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di

non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso

di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del

titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.))

Art. 474-ter.

(( (Circostanza aggravante). ))

((Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti

dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo

sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'

organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della

multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa

fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474,

secondo comma.))

Art. 474-quater.

(( (Circostanza attenuante). ))

((Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla

meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per

aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'

giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti

articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per

la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei

concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli

strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei

profitti da essi derivanti)).

Art. 475.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli

precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

((16))

---------------

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma

1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice

penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel

presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei

contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti

destinati alla contraffazione".

CAPO III

Della falsita' in atti

Art. 476.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,

forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e'

punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede

fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.

((91))

--------------

AGGIORNAMENTO (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera d)) che "E' concessa amnistia:

[...]

d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli

491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o

in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Art. 477.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,

contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative,

ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute

le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie

autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di

atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,

supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia

e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto

pubblico o privato diversa dall'originale, e' punito con la

reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede

fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni.

Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in un attestato

sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e' della

reclusione da uno a tre anni.

Art. 479.

(Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti

pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto

nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e'

stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come

da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti

dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle

pene stabilite nell'articolo 476.

((86))

--------------

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni

dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,

comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,

481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici

disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Art. 480.

(Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,

attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative,

fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito

con la reclusione da tre mesi a due anni.

((86))

--------------

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni

dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,

comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,

481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici

disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Art. 481.

(Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un

servizio di pubblica necessita')

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o

di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in

un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la

verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da

lire cinquecento a cinquemila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a

scopo di lucro.

((86))

--------------

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni

dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,

comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,

481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici

disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Art. 482.

(Falsita' materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e'

commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori

dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le

pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(94) (97a) ((129))

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 483.

(Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto

pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita',

e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la

reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.

(86) (94) (97a) ((129))

----------

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni

dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,

comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,

481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici

disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 484.

(Falsita' in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette

all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare

notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni

industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere

false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con

la multa fino a lire tremila.

(94) (97a) ((129))

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 485

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Art. 486

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Art. 487.

(Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in

bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per

un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive

o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era

obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite

negli articoli 479 e 480.

Art. 488.

(( Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle

disposizioni sulle falsita' materiali )).

((Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da

quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle

falsita' materiali in atti pubblici.))

Art. 489.

(Uso di atto falso)

Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto

falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte

di un terzo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

(94) (97a) (129)

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 490.

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un

atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un

testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito

trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace

rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482,

secondo le distinzioni in essi contenute.))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

(94) (97a) (129)

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

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AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

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AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 491.

(( Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. ))

((Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti

riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro

titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto

e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente

stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo

comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace

alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico

falso.))

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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera d)) che e' concessa amnistia per il reato previsto dal

presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice

penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Art. 491-bis.

(( Documenti informatici. ))

((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un

documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si

applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti

pubblici.))

Art. 492.

(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di

atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali

e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo

degli originali mancanti.

(94) (97a) ((129))

-------------

AGGIORNAMENTO (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo

comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per

i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del

codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando

tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire

od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa

pendenza o situazione tributaria".

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AGGIORNAMENTO (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5

del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con

l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle

condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30

giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo

comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e

siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

-------------

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma

5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i

reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli

482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche'

dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Art. 493.

(Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio

pubblico)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse

da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello

Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico

servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio

delle loro attribuzioni.

Art. 493-bis.

(( Casi di perseguibilita' a querela. ))

((I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono

una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al

portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al

precedente comma riguardano un testamento olografo)).

Art. 493-ter.

(( (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di

pagamento.) ))

((Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri,

indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di

pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al

prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione

di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la

multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al

fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte

di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che

abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla

prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte

o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o

alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il

delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del

profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni,

somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita'

per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo

comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono

affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne

facciano richiesta.))

CAPO IV

Della falsita' personale

Art. 494.

(Sostituzione di persona)

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo

illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o

ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui

la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non

costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la

reclusione fino a un anno.

Art. 495.

(( (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla

identita' o su qualita' personali proprie o di altri). ))

((Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale

l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui

persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non e' inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio

stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita'

giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,

ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario

giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome)).

Art. 495-bis.

(( (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma

elettronica sull'identita' o su qualita' personali proprie o di

altri). ))

((Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta

servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita' o lo

stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito

con la reclusione fino ad un anno)).

Art. 495-ter.

(( (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o

l'accertamento di qualita' personali). ))

((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui

identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili

per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita'

personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione

sanitaria)).

Art. 496.

(( (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali

proprie o di altri). ))

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti,

interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della

propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico

ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio,

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni)).

Art. 497.

(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e

uso indebito di tali certificati)

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario

giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona,

ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e'

domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

fino a lire cinquemila.

Art. 497-bis.

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per

l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)).

La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta'

per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo

detiene fuori dei casi di uso personale.

Art. 497-ter.

(( (Possesso di segni distintivi contraffatti). ))

((Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche,

rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi,

contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di

polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti

e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne

fa uso.))

Art. 498.

(Usurpazione di titoli o di onori)

((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter,

abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un

ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o

giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una

speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in

pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione

ottocentomila.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi

accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o

professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la

sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del

provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite

dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta

previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO OTTAVO

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

CAPO I

Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 499.

(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali

ovvero di mezzi di produzione)

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o

industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento

alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di

comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici

anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Art. 500.

(Diffusione di una malattia delle piante o degli animali)

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli

animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al

patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da

uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire

mille a ventimila.

Art. 501.

(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o

nelle borse di commercio). ))

((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o

delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o

tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o

una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi

nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito

con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta

milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori

si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi

stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o

dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo

consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche

se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o

di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici)).

Art. 501-bis.

(( (Manovre speculative su merci). ))

((Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque,

nell'esercizio di qualsiasi attivita' produttiva o commerciale,

compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta

materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima

necessita', in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro

sul mercato interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di

rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella

prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime

attivita', ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti

quantita'.

L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche

gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro

delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita'

giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle

merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di

procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita'

commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale

permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da

parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza)).

Art. 502.

(Serrata e sciopero per fini contrattuali)

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi

dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a

modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una

diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o

in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito

con la multa non inferiore a lire diecimila.((24a))

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in

numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero

lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col

solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli

stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o,

comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o

usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.((24a))

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AGGIORNAMENTO (24a)

La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n.

29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 502, primo comma, del

Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione

e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha

dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo

comma dello stesso art. 502 del Codice penale.

Art. 503.

(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico

commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo

precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la

multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di

lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino

a lire mille, se si tratta di lavoratori.

((63))

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AGGIORNAMENTO (63)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290

(in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo "nella parte in cui punisce

anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire

l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il

libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la

sovranita' popolare".

Art. 504.

(Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero)

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con

lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un

provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di

essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

((98))

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AGGIORNAMENTO (98)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in

G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce

lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o

ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle

deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire

l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il

libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la

sovranita' popolare".

Art. 505.

(Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati

nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti

dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di

lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta,

soggiacciono alle pene ivi stabilite.

Art. 506.

(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non

avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu'

sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei

tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente

stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.

((69))

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AGGIORNAMENTO (69)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222

(in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo "in relazione all'art. 505, del

codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro

effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende

industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro

dipendenza".

Art. 507.

(Boicottaggio)

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504

e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di

partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non

stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti

necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti

agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la

reclusione da due a sei anni.

(36) ((45))

-------------

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli

articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 -

anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal

decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed

in occasione di manifestazioni sindacali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

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AGGIORNAMENTO (45)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in

G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale "dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa

all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione".

Art. 508.

(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o

industriali. Sabotaggio)

Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale

svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o

industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o

strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito

con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire

mille.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa

non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un

piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda

agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella

disposizione precedente.

((36))

-------------

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli

articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 -

anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal

decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed

in occasione di manifestazioni sindacali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

Art. 509.

((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro))

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli

obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme

emanate dagli organi corporativi, ((e' punito con la sanzione

amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)). ((142))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758)) ((142))

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AGGIORNAMENTO (142)

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18,

comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle

violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato

definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

Art. 510.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono

commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni,

tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi

sono aumentate.

Art. 511.

(Pena per i capi, promotori e organizzatori)

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e

seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e,

se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la

reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 512.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e

seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la

durata di anni cinque.

Art. 512-bis.

(( (Trasferimento fraudolento di valori).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di

denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di

legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di

contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti

di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la

reclusione da due a sei anni.))

CAPO II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513.

(Turbata liberta' dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per

impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e'

punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce

un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa

da lire mille a diecimila.

Art. 513-bis.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o

comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o

minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano

un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo

dallo Stato o da altri enti pubblici.

(125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,

n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita

per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un

terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 514.

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione,

sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi,

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un

nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno

a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme

delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela

della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano

le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515.

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in

uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa

mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o

pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave

delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire

ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino

a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Art. 516.

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come

genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione

fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 517.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere

dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni

distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il

compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del

prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra

disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la

multa fino a ventimila euro.

Art. 517-bis.

(( (Circostanza aggravante). ))

((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se

i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui

denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono

protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo'

disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di

recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio

in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un

massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,

dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che

consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento

o nell'esercizio stesso.))

Art. 517-ter.

(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di

proprieta' industriale). ))

((Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo

conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale,

fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati

usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello

stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione

fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in

circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,

secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre

che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla

tutela della proprieta' intellettuale o industriale.))

Art. 517-quater.

(( (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di

origine dei prodotti agroalimentari). ))

((Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o

denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in

circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni

contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,

secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a

condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in

materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

di origine dei prodotti agroalimentari.))

Art. 517-quinquies.

(( (Circostanza attenuante). ))

((Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono

diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si

adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o

l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui

ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero

per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione

dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)).

CAPO III

Disposizione comune ai capi precedenti

Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501,

514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO NONO

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

CAPO I

Dei delitti contro la liberta' sessuale

((CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 519

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 520

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 521

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 522

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 523

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 524

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 525

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 526

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

CAPO II

Delle offese al pudore e all'onore sessuale

Art. 527.

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie

atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 5.000 a euro 30.000)).

((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro

anni e sei mesi.)) se il fatto e' commesso all'interno o nelle

immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se

da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Art. 528.

(Pubblicazioni e spettacoli osceni)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di

esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello

Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione

scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi

specie, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro

10.000 a euro 50.000)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa commercio, anche se

clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente,

ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non

inferiore a euro 103)) a chi:

1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la

circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte

di questo articolo;

2° da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero

audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di

oscenita'.

Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e' aumentata se il fatto

e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.

Art. 529.

(Atti e oggetti osceni: nozione)

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e

gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo

che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita,

venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Codice Penale-art. 530

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 531.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 532.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 533.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 534.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 535.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 536.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.

75))

Art. 537.

(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche

se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538.

(Misura di sicurezza)

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo'

essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di

sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli

articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Codice Penale-art. 539

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 540.

(Rapporto di parentela)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e'

considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o

attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del

matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).

Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito

osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se

per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Codice Penale-art. 541

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 542

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 543

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 544.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))

((TITOLO IX-BIS

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI))

Art. 544-bis.

(Uccisione di animali).

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un

animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni)).

Art. 544-ter.

(Maltrattamento di animali).

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad

un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a

fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche

ecologiche e' punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con

la multa da 5.000 a 30.000 euro)).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali

sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che

procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma

deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater.

(( (Spettacoli o manifestazioni vietati). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino

sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da

quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al

primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse

clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se

ne deriva la morte dell'animale.))

Art. 544-quinquies.

(( (Divieto di combattimenti tra animali). ))

((Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o

competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in

pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre

anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con

minorenni o da persone armate;

2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando

videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o

immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in

qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o

addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il

tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al

primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con

la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai

proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti

e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi

di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui

combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito

con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a

30.000 euro.))

Art. 544-sexies.

(( (Confisca e pene accessorie). ))

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta

delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e

544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che

appartenga a persona estranea al reato.

E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni

dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli

animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette

attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione

dall'esercizio delle attivita' medesime)).

TITOLO DECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE

((TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 545

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 546

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 547

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 548

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 549

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 550

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 551

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 552

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 553

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 554

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 555

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

TITOLO UNDECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556.

(Bigamia)

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne

contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la

reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non

essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da

matrimonio avente effetti civili.

La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la

persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello

stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e'

dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa

diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro

che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano

l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557.

(Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto

dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei

due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558.

(Induzione al matrimonio mediante inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi

fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento

che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito,

se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con

la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a

diecimila.

Art. 559.

(Adulterio)

La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42)

La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione

adulterina. ((46))

Il delitto e' punibile a querela del marito. ((46))

------------

AGGIORNAMENTO (42)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126

(in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.

------------

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre

1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la

illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice

penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice

penale.

Art. 560.

(Concubinato)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o

notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.

((46))

La concubina e' punita con la stessa pena. ((46))

Il delitto e' punibile a querela della moglie. ((46))

------------

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre

1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la

illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice

penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e

terzo del Codice penale.

Art. 561.

(Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie

quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero

abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il

coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da

questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa

propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo

consenso, la pena e' diminuita.

((46))

------------

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre

1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimita' costituzionale dell'art. 561 del Codice penale.

Art. 562.

(Pena accessoria e sanzione civile)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e

560 importa la perdita dell'autorita' maritale. ((46))

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il

giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i

provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti

nell'interesse del coniuge offeso e della prole. ((46))

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di

aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta

irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di

separazione personale. ((46))

------------

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre

1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice

penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per

effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell'art.

562, commi secondo e terzo del Codice penale.

Art. 563.

(Estinzione del reato)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della

querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresi' il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di

concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla

concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e'

stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

((46))

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre

1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.

CAPO II

Dei delitti contro la morale famigliare

Art. 564.

(Incesto)

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto

con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta,

ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da

uno a cinque anni.

La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di

relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e'

commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni

diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della

((responsabilita' genitoriale)) o della tutela legale.

Art. 565.

(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa

periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici,

nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte

a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o

mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare,

e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566.

(Supposizione o soppressione di stato)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita

inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un

neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567.

(Alterazione di stato)

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo

stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque,

nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un

neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre

falsita'. ((271))

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AGGIORNAMENTO (271)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre

2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma,

"nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un

minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche' la pena

edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci

anni."

Art. 568.

( Occultamento di stato di un ((figlio)) )

Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri

dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o

riconosciuto)), in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di

beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da

uno a cinque anni.

Art. 569.

(Pena accessoria)

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti

preveduti da questo capo importa la perdita della ((responsabilita'

genitoriale)) o della tutela legale.

(237) (244)

-------------

AGGIORNAMENTO (237)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31

(in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce

che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il

delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo

comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della

potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita'

di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

-------------

AGGIORNAMENTO (244)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7

(in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce

che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il

delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo

comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della

potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita'

di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza famigliare

Art. 570.

(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando

una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si

sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita'

genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e'

punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille

a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del

coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore,

ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non

sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei

casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei

confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e'

preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 570-bis.

(( (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di

separazione o di scioglimento del matrimonio). ))

((Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si

sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno

dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o

di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura

economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento

condiviso dei figli.))

Art. 571.

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di

una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per

ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero

per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal

fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con

la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene

stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva

la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,

maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una

persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio

di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a

sei anni.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la

reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione

gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la

morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 573.

(Sottrazione consensuale di minorenni)

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni

quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la

((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro

la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di

questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di

matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(31)

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9

(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita'

costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento

all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il

diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Art. 574.

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di

mente, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), al

tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia,

ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a

querela del genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)),

del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi

sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici,

senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o

di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(31)

--------------

AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9

(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita'

costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento

all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il

diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Art. 574-bis.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae

un minore al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o

al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta'

del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo

stesso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), e' punito

con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un

minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,

si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un

genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la

sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)).

Art. 574-ter.

(( (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge

penale).))

((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende

riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone

dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come

elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa

si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone

dello stesso sesso.))

TITOLO DODICESIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale

Art. 575.

(Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione

non inferiore ad anni ventuno.

(96) (125) ((233))

-----------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646, ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-----------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,

n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per

il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

-----------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 576.

(Circostanze aggravanti. ((Ergastolo)) )

Si applica ((la pena dell'ergastolo)) se il fatto preveduto

dall'articolo precedente e' commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2°

dell'articolo 61;

2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna

delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o

quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso

ovvero quando vi e' premeditazione;

3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla

carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la

latitanza;

4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla

cattura o alla carcerazione;

((5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti

dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e

609-octies));

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei

confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero

un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa

dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle

condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

(5)

------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con

l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale

e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 577.

(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto

dall'articolo 575 e' commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente ((o contro il coniuge,

anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o

contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con

esso stabilmente convivente));

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo

insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°

e 4° dell'articolo 61.

La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il

fatto e' commesso contro il coniuge ((divorziato, l'altra parte

dell'unione civile, ove cessata)), il fratello o la sorella, il padre

o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in

linea retta.

Art. 578.

(( (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). ))

((La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente

dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e'

determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al

parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica

la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno

agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo' essere

diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del

codice penale)).

Art. 579.

(Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e'

punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e'

commesso:

1° contro una persona minore degli anni diciotto;

2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in

condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per

l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole

estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con

inganno.

Art. 580.

(Istigazione o aiuto al suicidio)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito

di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e'

punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici

anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno

a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una

lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata

si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2°

dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore

degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita'

d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative

all'omicidio.

Art. 581.

(Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel

corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con

la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la

violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di

un altro reato.

Art. 582.

(Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale

deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la

reclusione ((da sei mesi)) a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non

concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli

583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima

parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della

persona offesa.

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni

personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso,

del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione

all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni

personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del

Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo

articolo 577 capoverso dello stesso Codice".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui

sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8

dicembre 1962.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal

presente decreto per i reati in materia tributaria:

[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto

dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso

contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre

adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

Art. 583.

(Circostanze aggravanti)

La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a

sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita

della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di

attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai

quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di

un organo;

((NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)).

La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da

sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto

inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della

capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta'

della favella;

4° la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

((NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)).

Art. 583-bis.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una

mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la

reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,

si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali

femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e

qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di

menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili

diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia

nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette

anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve

entita'.

La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo

e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il

fatto e' commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il

reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia

commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilita'

genitoriale));

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla

tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando

il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero

residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di

straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a

richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter.

(( (Pena accessoria). ))

(( La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per

taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena

accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei

medici chirurghi e degli odontoiatri)).

Art. 583-quater.

(( (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in

servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).

))

((Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico

ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di

manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la

reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la

reclusione da otto a sedici anni.)).

Art. 584.

(Omicidio preterintenzionale)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti

dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con

la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585.

(Circostanze aggravanti)

((Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena

e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle

circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata

fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti

previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o

con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone

riunite)).

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e'

l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge

vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti

o accecanti.

Art. 586.

(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)

Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale

conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una

persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene

stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 586-bis.

(( (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al

fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro

51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce

comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o

farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla

legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano

idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli

atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli

sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle

pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non

giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le

condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di

alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a

modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente

del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione

sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente

riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria,

alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della

professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna

consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del

Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive

nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti

dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei

farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o

destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o

biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,

che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli

atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso

di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie

aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti

al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci

direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con

la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro

77.468.))

Art. 587.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))

Art. 588.

(Rissa)

Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire

tremila.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale,

la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della

reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la

uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la

rissa e in conseguenza di essa. ((119))

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AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal

comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non

siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.

Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre

1989.

Art. 589.

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da

due a sette anni.

((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione

per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di

un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu'

persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che

dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni

quindici.

Art. 589-bis.

(( (Omicidio stradale). ))

((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito

con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la

morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici

anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di

cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del

medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la

morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla

guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e'

punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresi':

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un

centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella

consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade

extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a

quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando

un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando

contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea

continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il

fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con

patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a

motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la

pena e' diminuita fino alla meta'.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente

cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu'

persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che

dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni

diciotto.))

Art. 589-ter.

(( (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). ))

((Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da'

alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque

non puo' essere inferiore a cinque anni)).

Art. 590.

(Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito

con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire

duecentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei

mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e'

gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da

lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per

le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e'

della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23

MARZO 2016, N. 41.

((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio

abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale

abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni

gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per

lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a

quattro anni)).

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata

fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli

anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei

casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano

determinato una malattia professionale.

Art. 590-bis.

(( (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).))

((Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni

gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a

taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a

cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le

lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al

conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma

1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo

186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del

1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o

gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla

guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'

punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le

lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un

centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella

consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade

extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a

quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni

personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando

un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando

contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o

gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea

continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o

gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il

fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con

patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a

motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la

pena e' diminuita fino alla meta'.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente

cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata

fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.))

Art. 590-ter.

(( (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).))

((Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da'

alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque

non puo' essere inferiore a tre anni.))

Art. 590-quater.

(( (Computo delle circostanze).))

((Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli

589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter,

590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le

concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla

quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze

aggravanti.))

Art. 590-quinquies.

(( (Definizione di strade urbane e extraurbane).))

((Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade

extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2

dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per

strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e

F-bis del medesimo comma 2)).

Art. 590-sexies.

(( (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito

sanitario).))

((Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi

nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi

previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la

punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni

previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di

legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche

clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle

predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso

concreto)).

Art. 591.

(Abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici,

ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per

vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se' stessa, e della

quale abbia la custodia o debba avere cura, e' punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino

italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio

dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva

una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la

morte.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal

figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o

dall'adottato.

Art. 592.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))

Art. 593.

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli

anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se' stessa,

per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,

omette di darne immediato avviso all'Autorita' ((e` punito con la

reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o

sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,

omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato

avviso all'Autorita'.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,

la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.

((CAPO I-bis

Dei delitti contro la maternita'))

Art. 593-bis.

(( (Interruzione colposa di gravidanza).))

((Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della

gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito

con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'. Nei

casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso

con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e'

aumentata.))

Art. 593-ter.

(( (Interruzione di gravidanza non consensuale).))

((Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il

consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto

anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza

o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della

gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva

l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte

della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne

deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da

sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena

e' diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna

e' minore degli anni diciotto.))

CAPO II

Dei delitti contro l'onore

Art. 594

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Art. 595.

(Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,

comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito

con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire

diecimila.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la

pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a

lire ventimila.

Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro

mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della

reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire

cinquemila.

Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o

giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita'

costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596.

(Esclusione della prova liberatoria)

Il colpevole ((dal delitto previsto dall'articolo precedente)) non

e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del

fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto

determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo,

prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un

giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo.

Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,

la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel

procedimento penale;

1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad

esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora

aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si

estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso

attribuito. (6)

Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui

il fatto e' attribuito, e' per esso condannata dopo l'attribuzione

del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non e' punibile, salvo

che i modi usati non rendano per se stessi ((applicabile la

disposizione dell'articolo 595, primo comma)). (6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto

(con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino

a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 596-bis.

(( (Diffamazione col mezzo della stampa).))

((Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa

le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al

direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo

stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58)).

Art. 597.

(Querela della persona offesa ed estinzione del reato)

((Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile)) a querela

della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta'

indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si

considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per

proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un

defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e

l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona

offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta' indicata nel

capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti,

all'adottante e all'adottato.

Art. 598.

(Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorita'

giudiziarie o amministrative)

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o

nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei

procedimenti dinanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinanzi a

un'Autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto

della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai provvedimenti

disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o

in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa

una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o

cancellazione non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime

annotazione della sentenza.

Art. 599.

(( Provocazione. ))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti

((dall'articolo)) 595 nello stato d'ira determinato da un fatto

ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

CAPO III

Dei delitti contro la liberta' individuale

Sezione 1a

Dei delitti contro la personalita' individuale

Art. 600.

(Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu').

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del

diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona

in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni

lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ((al

compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo sfruttamento

((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)), e' punito con la

reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo

quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno,

abuso di autorita' o approfittamento di una situazione ((di

vulnerabilita',)) di inferiorita' fisica o psichica o di una

situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di

somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

(191) (233)

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AGGIORNAMENTO (191)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto

2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 600-bis.

(( (Prostituzione minorile).))

((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa

da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta'

inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la

prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto,

ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie

atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i

diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra

utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000)).

Art. 600-ter.

(Pornografia minorile).

((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa

da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o

spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a

esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli

trae altrimenti profitto)).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale

pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo

comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,

divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al

primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori

degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni

e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo

e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale

pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino

a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata

in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente

quantita'.

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste

a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori

di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la

multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si

intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore

degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali

o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un

minore di anni diciotto per scopi sessuali)).

Art. 600-quater.

(( (Detenzione di materiale pornografico).))

((Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo

600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico

realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il

materiale detenuto sia di ingente quantita')).

Art. 600-quater.1

(( (Pornografia virtuale).))

((Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si

applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini

virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni

diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche

di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a

situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire

come vere situazioni non reali)).

Art. 600-quinquies.

(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

minorile).))

((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione

di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque

comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a

dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento

milioni)).

Art. 600-sexies.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))

Art. 600-septies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta

delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche' dagli articoli

609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni

diciotto o il reato e' aggravato dalle circostanze di cui

all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis),

609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in

danno di un minore di anni diciotto o il reato e' aggravato dalle

circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e

5-bis), e 609-undecies, e' sempre ordinata, salvi i diritti della

persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la

confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il

prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la

confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il

prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato

abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la

disponibilita'. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter)).

Art. 600-septies.1.

(( (Circostanza attenuante).))

((La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita

da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si

adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di

polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive

per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. ))

Art. 600-septies.2.

(Pene accessorie).

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i

delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui

all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della ((responsabilita' genitoriale)), quando la

qualita' di genitore e' prevista quale circostanza aggravante del

reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla

tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla

successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione

dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla

condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,

comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto

all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei

delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui

all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di

minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque

incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio

o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate

abitualmente da minori.

In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui

attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente

sezione, nonche' la revoca della licenza di esercizio o della

concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Art. 600-octies.

(( (Impiego di minori nell'accattonaggio).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si

avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,

comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove

sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o

vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e'

punito con la reclusione fino a tre anni)).

Art. 601.

(Tratta di persone).

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta,

introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori

di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu'

persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600,

ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante

inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di

una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o

di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri

vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle

o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero

all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che

ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle

modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste

nei confronti di persona minore di eta'.

((La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o

straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal

secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera

destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla

tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto

previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con

la reclusione da tre a dieci anni.))

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AGGIORNAMENTO (191)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto

2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 601-bis.

(Traffico di organi prelevati da persona vivente).

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in

qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti

di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da

tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).

((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da

vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la

reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro

300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona

che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue

l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.))

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro

300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o

diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o

telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di

organi di cui al primo comma.

Art. 602.

(Acquisto e alienazione di schiavi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o

aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui

all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

(191) ((233))

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AGGIORNAMENTO (191)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto

2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena

stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata

da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 602-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))

Art. 602-ter.

(Circostanze aggravanti).

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 ((primo e

secondo comma)) e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':

a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione

o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o

l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro

sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui

agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da

un terzo alla meta'.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso

con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,

600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e' aumentata da un

terzo alla meta' se il fatto e' commesso approfittando della

situazione di necessita' del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,

600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la

pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in

danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

nonche', se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni

diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla

meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal

genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da

affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado

collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato

affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,

custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di

pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se

e' commesso in danno di un minore in stato di infermita' o

minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla

meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante somministrazione

di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque

pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se

e' commesso nei confronti di tre o piu' persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,

600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto

deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un

pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono

aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli

stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire

l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui

alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano

sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle

predette aggravanti.

Art. 602-quater.

(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).))

((Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in

danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo'

invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa,

salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)).

Art. 603.

(Plagio)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da

ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da

cinque a quindici anni.

((88))

-------------

AGGIORNAMENTO (88)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n.

96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 603-bis.

(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per

ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di

bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante

l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i

lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro

stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica

la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a

2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento

la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o

territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di

lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa

obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a

metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della

pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).

Art. 603-bis.1

(( (Circostanza attenuante).))

((Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e'

diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere

dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che

l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero

aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria

nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura

dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita'

trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le

disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,

n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.))

Art. 603-bis.2

(( (Confisca obbligatoria).))

((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria,

salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al

risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,

il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea

al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni

di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per

interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo

o profitto del reato)).

Art. 603-ter.

(( (Pene accessorie).))

((La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente

ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative,

e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche o delle imprese, nonche' il divieto di concludere

contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere,

beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi

subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi'

l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri

enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di

attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni

quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata

la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)

)).

Art. 604.

(Fatto commesso all'estero).

Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli

articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609-octies

e 609-undecies)), si applicano altresi quando il fatto e' commesso

all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino

italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta di

delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta

del Ministro di grazia e giustizia.

((Sezione I-bis

Dei delitti contro l'eguaglianza))

Art. 604-bis.

(( (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di

discriminazione razziale etnica e religiosa).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa

fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o

sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette

atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi

modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione

alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo

avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi

partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o

presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto

della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi

a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la

reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la

propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che

derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in

parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini

contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli

articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.))

Art. 604-ter.

(( (Circostanza aggravante).))

((Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo

commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico,

nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare

l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che

hanno tra i loro scopi le medesime finalita' la pena e' aumentata

fino alla meta'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo

98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante

dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.))

Sezione 2a

Dei delitti contro la liberta' personale

Art. 605.

(Sequestro di persona)

Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la

reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e'

commesso:

1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue

funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno di un

minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se

il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui

al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se

il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica

la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica

la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla

meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';

2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia

o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la

cattura di uno o piu' autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di

minore.

(96) (125) ((233))

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 606.

(Arresto illegale)

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei

poteri inerenti alle sue funzioni, e' punito con la reclusione fino a

tre anni.

Art. 607.

(Indebita limitazione di liberta' personale)

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere

giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una

pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine

dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione

dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione

della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione

fino a tre anni.

Art. 608.

(Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti)

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non

consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli

abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in

esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito

con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro

pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una

qualsiasi autorita' sulla persona custodita.

Art. 609.

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue

funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, e'

punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis.

(( (Violenza sessuale). ))

((Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',

costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la

reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire

atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica

della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole

sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non

eccedente i due terzi)).

Art. 609-ter.

(Circostanze aggravanti).

La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui

all'articolo 609- bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni

quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o

stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della

salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico

ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta'

personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto

della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche

adottivo, il tutore;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto

d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia

il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa

persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza

convivenza;

((5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal

fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un

pregiudizio grave.))

La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto

e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni

dieci.

Art. 609-quater.

(Atti sessuali con minorenne).

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di

fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali

con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia

l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il

tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,

di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o

che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

((Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il

genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero

altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,

di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con

quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri

connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore

che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a

sei anni)).

Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi

previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne

che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i

soggetti non e' superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita ((in misura non

eccedente i due terzi)).

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se

la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies.

(Corruzione di minorenne).

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni

quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione

da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena

di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona

minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero

mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a

compiere o a subire atti sessuali.

((La pena e' aumentata.

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto

deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un

pregiudizio grave.))

La pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole sia

l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il

tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,

di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o

che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-sexies.

(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).))

((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter,

609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un

minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui

all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria

scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti

di ignoranza inevitabile)).

Art. 609-septies.

(Querela di parte).

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater

sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine

per la proposizione della querela e' di sei mesi.

La querela proposta e' irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei

confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli

anni ((diciotto));

((2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche

adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona

cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di

istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una

relazione di convivenza));

3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie

funzioni;

4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si

deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo

609-quater, ultimo comma.

Art. 609-octies.

(( (Violenza sessuale di gruppo).))

((La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da

parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui

all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con

la reclusione da sei a dodici anni.

La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze

aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto

minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La

pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere

il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)

del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112)).

Art. 609-nonies.

(Pene accessorie ed altri effetti penali).

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei

delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della ((responsabilita' genitoriale)), quando la

qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante

del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla

tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla

successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione

dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla

condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,

comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto

all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno

dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e

609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha

compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in

ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole

di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in

istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate

prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo

comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui

all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e

609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del

medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una

durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di

sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della

libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi

frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto

abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla

propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto

alla pena della reclusione fino a tre anni.

Art. 609-decies.

(Comunicazione al tribunale per i minorenni).

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli

600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,

609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di

minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater

((o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi

in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in

danno dell'altro genitore)), il procuratore della Repubblica ne da'

notizia al tribunale per i minorenni.

((Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,

609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei

genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la

comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai

fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e

seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile)).

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e

psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni

stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di

altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche' di gruppi,

fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di

comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle

vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco

dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,

e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi

minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti

dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita'

giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 609-undecies.

(( (Adescamento di minorenni).))

((Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli

600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale

pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies,

609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di

anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato,

con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso

artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante

l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di

comunicazione)).

Art. 609-duodecies.

(( Circostanze aggravanti ))

((Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,

609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura

non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con

l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di

accesso alle reti telematiche.))

Sezione 3a

Dei delitti contro la liberta' morale

Art. 610.

(Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare,

tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a

quattro anni.

La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute

dall'articolo 339.

(36) (91) (96) (107) (125) ((233))

-------------

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,

414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del

Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se

commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";

- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del

Codice penale, se commessi per motivi politici";

- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

------------

AGGIORNAMENTO (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera g)) che "E' concessa amnistia:

[...]

g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art.

1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e

in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di

situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a

disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle

persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale,

fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre

che non ricorrano altre aggravanti".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera g)) che "E' concessa amnistia:

[...]

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale

e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,

commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in

conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di

pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati

sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle

circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione

per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112,

n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e

il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 611.

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare

altri a commettere un fatto costituente reato e' punito con la

reclusione fino a cinque anni.

La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute

dall'articolo 339.

(96) (125) ((233))

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta'se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 612.

(Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela

della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati

nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno

((...)).

((Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi

indicati nell'articolo 339.))

(96) (125) (233)

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 612-bis.

(Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte

reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un

perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un

fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o

di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da

costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

((La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche

separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da

relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e'

commesso attraverso strumenti informatici o telematici)).

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a

danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una

persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per

la proposizione della querela e' di sei mesi. ((La remissione della

querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque

irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate

nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma)). Si procede

tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore

o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro

delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 613.

(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante

somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con

qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in

stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la

reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso

dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.

La pena e' della reclusione fino a cinque anni:

1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto

preveduto dalla legge come delitto.

Art. 613-bis.

(( (Tortura).))

((Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con

crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma

psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata

alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza,

ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con

la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e'

commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento

inumano e degradante per la dignita' della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei

poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze

risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o

limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le

pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una

lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una

lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale

conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e'

dell'ergastolo.))

Art. 613-ter.

(( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).))

((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il

quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo

concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di

un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se

l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il

delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni)).

Sezione 4a

Dei delitti contro la inviolabilita' del domicilio

Art. 614.

(Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di

privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta'

espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi

s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la

reclusione ((da sei mesi a tre anni)).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro

l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si

trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il

fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se

il colpevole e' palesemente armato. (119)

-------------

AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal

comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui

il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose.

Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre

1989.

Art. 615.

(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue

funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati

nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza

l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e'

della reclusione fino a un anno.

((Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a

querela della persona offesa.))

Art. 615-bis.

(( (Interferenze illecite nella vita privata).))

((Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,

si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita

privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu'

grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di

informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi

indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si

procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni

se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato)).

Art. 615-ter.

(( (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).))

((Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o

telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene

contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di

escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,

o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle

cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del

sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,

ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle

informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi

informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine

pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione

civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente,

della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela

della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.))

Art. 615-quater.

(( (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici).))

((Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di

arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,

diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto

da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni

idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno

e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire

dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di

cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.))

Art. 615-quinquies.

(( (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema

informatico o telematico).))

((Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema

informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in

esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,

comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con

la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329)).

Sezione 5a

Dei delitti contro la inviolabilita' dei segreti

Art. 616.

(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza

chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di

prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza

chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la

distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come

reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un

anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte,

il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva

nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato,

con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per

"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,

telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra

forma di comunicazione a distanza)).

Art. 617.

(( (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni

o conversazioni telegrafiche o telefoniche).))

((Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una

comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra

altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le

impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione

al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o

delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si

procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni

se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un

incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle

funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi

esercita anche abusivamente la professione di investigatore

privato)).

Art. 617-bis.

(( (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire

comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).))

((Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa

apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di

intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o

telefoniche tra altre persone e' punito con la reclusione da uno a

quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'

commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa

delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato)).

Art. 617-ter.

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il

testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o

telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il

contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o

telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito,

qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la

reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'

commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa

delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a

querela della persona offesa.))

Art. 617-quater.

(( (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche).))

((Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi,

ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da

sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione

al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di

cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela

della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno

a cinque anni se il fatto e' commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato

dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi

pubblici o di pubblica necessita';

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti

alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di

operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di

investigatore privato.))

Art. 617-quinquies.

(( (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).))

((Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa

apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero

intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a

quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti

dal quarto comma dell'articolo 617-quater.))

Art. 617-sexies.

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

comunicazioni informatiche o telematiche).

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di

arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o

sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente

intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema

informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito,

qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la

reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti

dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a

querela della persona offesa.))

Art. 617-septies.

(( (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).))

((Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o

immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video,

compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur

esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche,

svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la

reclusione fino a quattro anni.

La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle

registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro

utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per

l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))

Art. 618.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo

venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza

a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo

rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva

nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire

mille a cinquemila.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 619.

(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da

persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei

telefoni)

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il

quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti

dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte,

il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora il fatto non

costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a

cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a

querela della persona offesa.))

Art. 620.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona

addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una

corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una

conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che

non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra

le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e'

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))

Art. 621.

(Rivelazione del contenuto di documenti segreti)

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto,

che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o

privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta

causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se

dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con

la multa da lire mille a diecimila.

((Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e'

considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente

dati, informazioni o programmi)).

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 622.

(Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,

o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza

giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e'

punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino

a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori,

direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi

svolge la revisione contabile della societa'.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 623.

(( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).))

((Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o

ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di

notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni

scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e'

punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo

abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o

altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite

qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata.

Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.))

Art. 623-bis.

(( (Altre comunicazioni e conversazioni).))

((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle

comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche

o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza

di suoni, immagini od altri dati)).

((CAPO III-BIS

Disposizioni comuni sulla procedibilita'))

Art. 623-ter

(( (Casi di procedibilita' d'ufficio). ))

((Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612,

se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma,

617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio

qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.))

TITOLO TREDICESIMO

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624.

(Furto)

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi

la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito

con la ((reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire

trecentomila a un milione)).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche

l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore

economico.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che

ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero

7), e 625.

(7)

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 624-bis.

(Furto in abitazione e furto con strappo).

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi

la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante

introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in

parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, ((e' punito con la

reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro

1.500)).

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di

trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso

alla persona.

((La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa

da euro 927 a euro 2.000)) se il reato e' aggravato da una o piu'

delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero

se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61.

((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze

aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento

conseguente alle predette circostanze aggravanti)).

Art. 625.

(Circostanze aggravanti)

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione

da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277))

1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;

2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un

qualsiasi mezzo fraudolento;

3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne

uso;

4° se il fatto e' commesso con destrezza;

5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da

una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico

ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6° se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni

specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli

alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7° se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o

stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o

esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla

pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita',

difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro

materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di

energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri

servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in

regime di concessione pubblica;

8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti

in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non

raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico

trasporto;

8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si

trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi

di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti

al prelievo di denaro.

Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri

precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra

quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre

a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.

(7)

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7)

che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le

parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della

reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032»

sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto

dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa

da euro 927 a euro 1.500»".

Art. 625-bis.

(( (Circostanze attenuanti).))

((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e'

diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del

giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro

che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si

sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od

occultare)).

Art. 626.

(Furti punibili a querela dell'offeso)

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire

duemila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo

della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata

immediatamente restituita; ((111))

2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere

a un grave ed urgente bisogno;

3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare

nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle

circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo

precedente.

(7)

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (111)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 13 dicembre

1988, n. 1085 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51), ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1,

c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla

mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della

cosa sottratta".

Art. 627

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Art. 628.

(Rapina)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,

mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa

mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la

reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a

ventimila. ((277))

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia

immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri

il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri

l'impunita'.

((La pena e' della reclusione da cinque a venti anni e della multa

da euro 1.290 a euro 3.098)):

1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona

travisata, o da piu' persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di

incapacita' di volere o di agire.

3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa

parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; (128)

3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo

624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico

trasporto;

3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si

trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi

di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti

al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona

ultrasessantacinquenne.

((Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo

comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze

concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e'

della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a

euro 3.098)).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo

98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3),

3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano

sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle

predette aggravanti.

(7) (125) (233)

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni

dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma

1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

------------

AGGIORNAMENTO (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 8,

lettera a)) che "al primo comma, le parole: «e' punito con la

reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro

2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione

da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»".

Art. 629.

(Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare

o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto

profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a

dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128)

La pena e' della reclusione ((da sette a venti anni)) e della multa

da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze

indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (128)

(7) (96) (125) (233)

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

-------------

AGGIORNAMENTO (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni

dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma

1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 630.

(Sequestro di persona a scopo di estorsione).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o

per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e'

punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non

voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con

la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena

dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo

che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale

risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano

le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'

della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si

adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per

evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o

l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo

e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le

altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal

secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro

anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione

da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non

puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal

secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo

comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere

superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al

quinto comma del presente articolo.

(96) (125) (233) ((238))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (238)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in

G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 630 del codice penale, nella parte in

cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per

la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze

dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del

pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".

Art. 631.

(( (Usurpazione).))

((Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa

immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della

persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino

a lire quattrocentomila)).

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 632.

(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi).

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,

devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei

luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione

fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.

(96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 633.

(Invasione di terreni o edifici)

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici

o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e'

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due

anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il

fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno

palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza

armi.

(7) (96) (125) ((233))

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 634.

(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba,

con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso

di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con

la multa da lire mille a tremila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e'

commesso da piu' di dieci persone.

(7) (96) (125) ((233))

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 635.

(( Danneggiamento. ))

((Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in

parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla

persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si

svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto

previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o

rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di

un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano

ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero

immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di

recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre

delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,

selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o

interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione

condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato

non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore

della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore

alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal

giudice nella sentenza di condanna)).

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,

414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del

Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se

commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";

- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per

i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del

Codice penale, se commessi per motivi politici";

- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio

1966.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n.

119 (in G.U. 1ª s.s. 08/7/1970, n. 170), ha dichiarato "la

illegittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del

codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza

aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di

danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in

occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di

serrata".

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 635-bis.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati

o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia

ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e'

della reclusione da uno a quattro anni.))

Art. 635-ter.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di

pubblica utilita').

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette

un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque

di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro

anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la

cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni,

dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da

tre a otto anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia

ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e'

aumentata.))

Art. 635-quater.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante

le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso

l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il

funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia

ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e'

aumentata.))

Art. 635-quinquies.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica

utilita').

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione

da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema

informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e'

reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione

da tre a otto anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia

ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e'

aumentata.))

Art. 636.

(Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo

abusivo)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel

fondo altrui e' punito con la multa da lire cento a mille.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in

gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la

pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire

duecento a duemila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o

dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il

colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa

da lire cinquecento a cinquemila.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

(7) (96) (125) ((233))

------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 637.

(Ingresso abusivo nel fondo altrui)

Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso,

da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della

persona offesa, con la multa fino a lire mille.

(7) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 638.

(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque

deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il

fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa,

con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si

procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di

bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o

equini, anche non raccolti in mandria.

Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei

fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

(7) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso

da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il

delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 639.

(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o

imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona

offesa, con la multa fino a lire mille.

Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto

pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei

mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e' commesso su

cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della

reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si

applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa

fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

((Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo

comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo'

disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero,

qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di

rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non

si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della

collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla

durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella

sentenza di condanna.))

(7)

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con

l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli

precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato

di guerra.

Art. 639-bis.

(( (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela).))

((Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede

d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o

destinati ad uso pubblico)).

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640.

(Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,

procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e'

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da

lire cinquecento a diecimila.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da

lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente

pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio

militare;

2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il

timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere

eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154)

2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui

all'articolo 61, numero 5).

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che

ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o

((la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma,

numero 7)).

-------------

AGGIORNAMENTO (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,

lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal

comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la

circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice

penale.

Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha

efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre

1989.

--------------

AGGIORNAMENTO (154)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio

1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n.

4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo

comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede

l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare

aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice

penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza

aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".

Art. 640-bis.

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La pena e' della reclusione ((da due a sette anni)) e si procede

d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,

di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.

(125) (233)

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto

previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 640-ter.

(Frode informatica).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con

qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se'

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a

due milioni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da

lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze

previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se

il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del

sistema.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro

600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito

utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che

ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o

((taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma,

numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di

persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7)).

Art. 640-quater.

(( (Applicabilita' dell'articolo 322-ter).))

((Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1,

640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui

il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del

sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

contenute nell'articolo 322-ter)).

Art. 640-quinquies.

(( (Frode informatica del soggetto che presta servizi di

certificazione di firma elettronica).))

((Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un

ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato

qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la

multa da 51 a 1.032 euro)).

Art. 641.

(Insolvenza fraudolenta)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae

un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela

della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con

la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna

estingue il reato.

Art. 642.

(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione

fraudolenta della propria persona).

Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di

una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto

di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di

sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione

richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e'

punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)).

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso

una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione

personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non

accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce

elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il

colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a

querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se

il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore

italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 643.

(Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei

bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore,

ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una

persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere

un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri

dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa

da lire duemila a ventimila.

Art. 644.

(Usura).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o

promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita',

interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da

due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel

delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro

od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la

mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono

sempre usurari. (149) ((228))

Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale

limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con-

crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni

similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione

di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando

chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta'

economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene

conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle

spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione

del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono

aumentate da un terzo alla meta':

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita'

professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o

quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:

3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di

bisogno;

4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita'

imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e

fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti

di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni

che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di

denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per

interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o

degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della

persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei

danni.

-------------

AGGIORNAMENTO (149)

La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che

"Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice

penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e'

stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1

relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e'

compreso, aumentato della meta'".

-------------

AGGIORNAMENTO (228)

La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011,

n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha

disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo

comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli

interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio

risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di

operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui

si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La

differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a

otto punti percentuali".

Art. 644-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108))

Art. 644-ter.

(( (Prescrizione del reato di usura).))

((La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima

riscossione sia degli interessi che del capitale)).

Art. 645.

(Frode in emigrazione)

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando

taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale

voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri,

denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito

con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila

a diecimila.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu'

persone.

Art. 646.

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si

appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi

titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con

la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito

necessario, la pena e' aumentata.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36)).

Art. 647

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))

Art. 648.

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a

se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose

provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel

farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione

da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire

dieci milioni.((La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro

o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi

dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi

dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).))

La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a

lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando

l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e'

imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di

procedibilita' riferita a tale delitto.

Art. 648-bis.

(Riciclaggio).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o

trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da

((5.000 a euro 25.000)).

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di

un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita'

provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(125) (233)

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 648-ter.

(Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti

dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o

finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da

((5.000 a euro 25.000)).

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di

un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma

dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(233)

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo

alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto

previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'

se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 648-ter.1.

(( (Autoriciclaggio).))

((Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della

multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o

concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della

multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre

utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo

punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il

denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso

con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le

condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono

destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di

un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita'

professionale.

La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente

adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze

ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei

beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648)).

Art. 648-quater.

(Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per uno dei delitti previsti dagli ((articoli 648-bis,

648-ter e 648-ter.1)), e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne

costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a

persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al

primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei

beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',

anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,

profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli ((648-bis, 648-ter e

648-ter.1)), il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai

fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni

attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro

o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi

precedenti.

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649.

(Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a

danno di congiunti)

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da

questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

((1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso;))

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta,

ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della

persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato

((o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,

nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento

dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo

scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella che

non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o

dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti

preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto

contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

((CAPO III-BIS

Disposizioni comuni sulla procedibilita'))

Art. 649-bis

(( (Casi di procedibilita' d'ufficio). ))

((Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640,

terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo

646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo

61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano

circostanze aggravanti ad effetto speciale.))

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le

manifestazioni sediziose e pericolose

Art. 650.

(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita')

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato

dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o

d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce

un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda

fino a lire duemila.

Art. 651.

(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle

sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita'

personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e'

punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire

duemila.

Art. 652.

(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o

di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta,

senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera,

ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano

richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un

pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro

15.000)).

Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, ((e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro

18.000)).

Art. 653.

(Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati)

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a

commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654.

(Grida e manifestazioni sediziose)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a

norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico,

aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida

sediziose ((e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione

duecentomila)).

Art. 655.

(Radunata sediziosa)

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone

e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino

a un anno.

Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena e' dell'arresto

non inferiore a sei mesi.

Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita', o per

obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656.

(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o

tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o

tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e'

punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 657.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 658.

(Procurato allarme presso l'Autorita')

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti,

suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che

esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei

mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Art. 659.

(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di

strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non

impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo

delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti

pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda

fino a lire tremila.

Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una

professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge

o le prescrizioni dell'Autorita'.

Art. 660.

(Molestia o disturbo alle persone)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col

mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo,

reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei

mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 661.

(Abuso della credulita' popolare)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche

gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)),

se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

§ 2

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita'

Art. 662.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 663.

(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o

distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni,

senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, ((e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a

seicentomila)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque, senza licenza

dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo

pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o

fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o

comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di

scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita'

competente. (141)

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 663-bis.

(( (Divulgazione di stampa clandestina).))

((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo

divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle

prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa

periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il

pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.))

Art. 664.

(Distruzione o deterioramento di affissioni)

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili

scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle

ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da lire centocinquantamila a novecentomila)).

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei

luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a

seicentomila)).

§ 3

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 665.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 666.

(Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o

aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di

qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

cinquecentomila a tre milioni)).

Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro

milioni ottocentomila)).

((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto

di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata

rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di

diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui

al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta

altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette

giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il

pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.))

(47)

-------------

AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in

G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666

del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i

trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti

nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del

Questore".

Art. 667.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 668.

(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in

pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima

comunicati all'Autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico

((opere)) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione

dell'Autorita' ((o non sottoposte a classificazione o senza

rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la

classificazione delle opere cinematografiche)).

Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro

30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle

circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

§ 4

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione

dell'accattonaggio

Art. 669.

(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza

dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite

dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda

da lire cinquanta a mille.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in

mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi

abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di

legge.

La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da

lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o

dell'Autorita';

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha

riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non

colposo.

((90))

--------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,

lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694

del codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta

come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire

cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Art. 670.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 671.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))

Sezione II

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' pubblica

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' delle persone nei luoghi di pubblico transito o

nelle abitazioni

Art. 672.

(Omessa custodia e mal governo di animali)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,

animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a

persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero

con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro,

da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non

siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo

l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo

l'incolumita' delle persone.

((90))

--------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,

lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694

del codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta

come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire

cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Art. 673.

(Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari)

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla

legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo

di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o

spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi

da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un

servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali

della pubblica illuminazione.

Art. 674.

(Getto pericoloso di cose)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un

luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o

imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla

legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a

cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con

l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 675.

(Collocamento pericoloso di cose)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che,

cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di

comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare

persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Art. 676.

(Rovina di edifici o di altre costruzioni)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un

edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila

a un milione ottocentomila)).

Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e'

dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire

tremila.

Art. 677.

(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci

rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla

vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di

provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un

milione ottocentomila)).

((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l'obbligo, omette

di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un

edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva

pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o

dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

§ 2

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di

materie esplodenti

Art. 678.

(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte

cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o

vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla

composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto

fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 678-bis.

((Detenzione abusiva di precursori di esplosivi))

((Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello

Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o

le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi

nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto

fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.))

Art. 679.

(Omessa denuncia di materie esplodenti)

Chiunque omette di denunciare all'Autorita' che egli detiene

materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili,

pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con l'arresto

fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia

che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette

di farne denuncia all'Autorita'.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato

dall'Autorita', di consegnare, nei termini prescritti, le materie

esplodenti, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno o

dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 679-bis.

((Omissioni in materia di precursori di esplosivi))

((Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la

sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli

Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze

che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con

l'ammenda fino a euro 371.))

Art. 680.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli

precedenti sono aumentate se il fatto e' commesso da alcuna delle

persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se

questa e' stata negata o revocata.

Art. 681.

(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo,

trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni

dell'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con

l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Sezione III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Art. 682.

(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato

nell'interesse militare dello Stato)

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato

nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non

costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno,

ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi', agli

immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di

materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui

accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))

Art. 683.

(( (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di

una delle Camere).))

((Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa,

o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per

riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni

segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora il

fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a

trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila)).

Art. 684.

(( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).))

((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a

guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di

cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto

fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a

cinquecentomila)).

Art. 685.

(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento

penale).))

((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti

individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in

un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici

giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila)).

§ 2

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato

di ubriachezza

Art. 686.

(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze

destinate alla loro composizione)

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le

prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello

Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per

vendere o vende droghe, ((e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni

ottocentomila)). (141)

((Alla stessa sanzione)) soggiace chi, senza osservare le

prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello

Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente

esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un

esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro

titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di

reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello

stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette

giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il

pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.))

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 687.

(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita)

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande

alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e'

punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

((90))

--------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,

lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694

del codice penale".

Art. 688.

(Ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in

stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso

da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro

la vita o la incolumita' individuale. ((186))

La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.

------------

AGGIORNAMENTO (186)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354

(in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Art. 689.

(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di

mente)

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di

bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al

pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a

persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in

manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra

infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.

((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in

essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso

distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati

anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei

documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica

qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il

controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si

applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a

25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi)).

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 690.

(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la

ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

Art. 691.

(Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di

manifesta ubriachezza)

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di

manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico

spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione

dall'esercizio.

§ 3

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Art. 692.

(Detenzione di misure e pesi illegali)

Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno

spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli

stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le

prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

Art. 693.

(Rifiuto di monete aventi corso legale)

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi

corso legale nello Stato, e' punito con l'ammenda fino a lire

trecento.

((90))

--------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,

lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694

del codice penale".

Art. 694.

(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo

non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le

consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha

conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se

la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

((90))

--------------

AGGIORNAMENTO (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,

lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694

del codice penale".

§ 4

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumita'

individuale

Art. 695.

(Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', fabbrica o introduce

nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa

raccolta per ragioni di commercio o d'industria, e' punito con

l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

(33) (96) (125) ((233))

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di

collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

(39)

------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma

del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da

persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di

prevenzione.

------------

AGGIORNAMENTO (39)

La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)

che "Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le

armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri

congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente

articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale".

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono

raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con

provvedimento definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono

aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del

codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui

ne e' cessata l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista dal primo comma del presente articolo sono

aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del

codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale

durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal

momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 696.

(Vendita ambulante di armi)

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi e' punito con

l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

(33) (96) (125) ((233))

------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente

articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia'

sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il

fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento

definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto

di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata

l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 697.

(Detenzione abusiva di armi)

Chiunque detiene armi o ((caricatori soggetti a denuncia ai sensi

dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, o)) munizioni senza averne

fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e'

punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire

tremila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano

armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito

con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire

cinquecentomila.

(33) (96) (125) (233)

------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente

articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia'

sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il

fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento

definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto

di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata

l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 698.

(Omessa consegna di armi)

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita',

di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui

detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con

l'ammenda non inferiore a lire mille.

(33) (96) (125) ((233))

------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente

articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia'

sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il

fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento

definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto

di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata

l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 699.

(Porto abusivo di armi)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e'

richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle

appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria

abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e'

ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e'

commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di

notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

(33) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente

articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia'

sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

--------------

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre

1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il

fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento

definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

-------------

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio

1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.

203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto

di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata

l'esecuzione.

------------

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la

contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella

misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se

il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento

definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'

cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Art. 700.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena e' aumentata

qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

Art. 701.

(Misura di sicurezza)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli

articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

Art. 702.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203))

Art. 703.

(Accensioni ed esplosioni pericolose)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o

nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa

spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o

innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o

esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di

persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

Art. 704.

(Armi)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie

esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Art. 705.

(Commercio non autorizzato di cose preziose).

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le

prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose,

o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili

industrie, arti o attivita', ((e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).

((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma

dell'articolo 686.))

Art. 706.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

------------

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano

anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento

penale sia stato definito".

Art. 707.

(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da

motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di

delitti contro il patrimonio, o per mendicita', o essendo ammonito o

sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona

condotta, e' colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte,

ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare

serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, e'

punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

((52))

------------

AGGIORNAMENTO (52)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971,

n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 707 del codice penale,

limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali

di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di

sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".

Art. 708.

(Possesso ingiustificato di valori)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate

nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti

di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali

non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a

un anno.

(40) ((151))

-------------

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in

G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla

parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per

mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza

personale e a cauzione di buona condotta".

-------------

AGGIORNAMENTO (151)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996,

n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 709.

(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)

Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose

provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo

averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito

con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 710.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 711.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 712.

(Acquisto di cose di sospetta provenienza)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza,

acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita'

o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si

abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o

ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza

averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713.

(Misura di sicurezza)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli

articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

§ 6

Delle contravvenzioni concernenti la custodia ((...)), di minori o di persone detenute

Art. 714.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))

Art. 715.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))

Art. 716.

(Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ((...)) di minori)

Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla

esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ((...)) ad un

riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso

all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o

ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per

provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di

custodia o di vigilanza.

Art. 717.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718.

(Esercizio di giuochi d'azzardo)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli

privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola

e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non

inferiore a lire duemila.

Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla

liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

(2) (9) (12) (102) ((157))

------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720

del Codice penale sono triplicate".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei

mesi dopo la cessazione di esso.

------------

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che

l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata

fino al 15 ottobre 1947.

--------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia

della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15

ottobre 1948.

-------------

AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice

penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera

durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed

il Canale di Suez".

--------------

AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla

L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che

"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale

e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano

ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro

internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare

territoriale".

Art. 719.

(Circostanze aggravanti)

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e'

raddoppiata:

1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori

degli anni diciotto.

(2) (9) (12) (102) ((157))

------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720

del Codice penale sono triplicate".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei

mesi dopo la cessazione di esso.

------------

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che

l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata

fino al 15 ottobre 1947.

--------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia

della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15

ottobre 1948.

-------------

AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice

penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera

durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed

il Canale di Suez".

--------------

AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla

L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che

"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale

e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano

ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro

internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare

territoriale".

Art. 720.

(Partecipazione a giuochi d'azzardo)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli

privati di qualunque specie, senza esser concorso nella

contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende

parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o

con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena e' aumentata:

1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico

esercizio;

2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

(2) (9) (12) (102) ((157))

------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720

del Codice penale sono triplicate".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei

mesi dopo la cessazione di esso.

------------

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che

l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata

fino al 15 ottobre 1947.

--------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia

della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15

ottobre 1948.

-------------

AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice

penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera

durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed

il Canale di Suez".

--------------

AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla

L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che

"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale

e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano

ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro

internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare

territoriale".

Art. 721.

(Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco)

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e

la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco

d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto

qualsiasi forma dissimulato.

(2) (9) (12) (102) ((157))

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e

2) che " Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e

720 del Codice penale sono triplicate.

Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco

previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private

e qualsiasi altro luogo in cui piu' persone convengono per praticare

giuochi d'azzardo, anche se cio' non costituisca lo scopo esclusivo o

prevalente del convegno".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente

modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei

mesi dopo la cessazione di esso.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che

l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata

fino al 15 ottobre 1947.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha

conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia

della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15

ottobre 1948.

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AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice

penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera

durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed

il Canale di Suez".

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AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla

L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che

"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale

e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano

ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro

internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare

territoriale".

Art. 722.

(Pena accessoria e misura di sicurezza)

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli

articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E'

sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli

arnesi od oggetti ad esso destinati.

(102) ((157))

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AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice

penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera

durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed

il Canale di Suez".

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AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla

L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che

"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale

e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano

ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro

internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare

territoriale".

Art. 723.

(Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da

bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma

tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire

cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica

l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a

cinquemila.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e'

dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 724.

(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole

oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati

nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146)

((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica

manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

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AGGIORNAMENTO (146)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in

G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale,

limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella

religione dello Stato"".

Art. 725.

(Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica

decenza)

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o

aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni

o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza,

((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

duecentomila a un milione duecentomila)).

Art. 726.

(Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio)

((Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,

compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)).

Art. 727.

(( (Abbandono di animali).))

((Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito

abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o

con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni

incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)).

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AGGIORNAMENTO (126)

La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)

che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma

dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire

cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni".

Art. 727-bis.

(( (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) ))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori

dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti

ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da

uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in

cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e

abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della

specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene

esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e'

punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione

riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.))

((231))

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AGGIORNAMENTO (231)

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)

che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice

penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si

intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e

nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

Sezione II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 728.

(Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui)

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o

d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la

coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per

l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con

l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo

scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 729.

((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL

PRESENTE ARTICOLO))

Art. 730.

(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di

medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze

velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con

l'ammenda fino a lire cinquemila.

Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra

tabacco a persona minore degli anni quattordici.

TITOLO SECONDO

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Art. 731.

(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori)

Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra

un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli

impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire

trecento.

Art. 732.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 733.

(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico

nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o

un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e'

punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico,

storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con

l'ammenda non inferiore a lire mille.

Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque

danneggiata.

((20))

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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e

2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,

n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica

(gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21

ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.

Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del

Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche

protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista

dall'art. 734 dello stesso Codice penale".

Art. 733-bis.

(( (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito

protetto) ))

((Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat

all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora

compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto

fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.))

((231))

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AGGIORNAMENTO (231)

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)

che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice

penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende

qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata

come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,

della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un

habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di

conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva

92/43/CE".

Art. 734.

(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro

modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti

alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da

lire cinquecento a tremila.

((20))

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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e

2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,

n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica

(gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21

ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.

Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del

Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche

protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista

dall'art. 734 dello stesso Codice penale".

((TITOLO II-BIS

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA))

Art. 734-bis.

(Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da

atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis,

((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico

di cui all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,

609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso

mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della

persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre

a sei mesi.


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ويبو لِكس رقم IT218