LEGGE 20 novembre 1970, n. 962
Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate
esclusivamente ai non vedenti.
Testo in vigore dal: 29121970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative
industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la
produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura
all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono
esenti da ogni imposta e tassa.
Art. 2.
L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1
viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici
ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO PRETI GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE