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Decreto Legislativo Nº 168 de 27 de junio de 2003 que establece Divisiones especializadas de Propiedad Intelectual de los Tribunales y Cortes de Apelaciones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 273 de 12 de diciembre de 2002, Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2003 Fechas Entrada en vigor: 12 de julio de 2003 Publicación: 27 de junio de 2003 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas

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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273
Testo in vigore dal: 1272003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Istituzione delle sezioni

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

  1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
  2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 3. Competenza per materia delle sezioni

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 4.
Competenza territoriale delle sezioni

1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:

a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;

b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;

c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;

d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;

e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;

f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;

g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;

h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;

i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;

n( �/span> per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;

m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;

n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.
Norma transitoria

  1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
  2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Textos adicionales Hoja modelo de la OMC para la presentación de notificaciones (3 texto(s)) Hoja modelo de la OMC para la presentación de notificaciones (3 texto(s)) Inglés Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, Establishing the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeal, in accordance with Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002 Francés Décret législatif n° 168 du 27 juin 2003 portant l'établissement des chambres spécialisées en propriété intellectuelle des tribunaux et des cours d'appel, conformément à l'article 16 de la loi n° 273 du 12 décembre 2002 Español Decreto Legislativo Nº 168 de 27 de junio de 2003 que establece Divisiones especializadas de Propiedad Intelectual de los Tribunales y Cortes de Apelaciones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 273 de 12 de diciembre de 2002
 
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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273
Testo in vigore dal: 1272003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Istituzione delle sezioni

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

  1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
  2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 3. Competenza per materia delle sezioni

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 4.
Competenza territoriale delle sezioni

1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:

a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;

b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;

c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;

d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;

e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;

f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;

g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;

h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;

i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;

n( �/span> per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;

m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;

n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.
Norma transitoria

  1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
  2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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