- Art. 1.Risultati differenziali
- AVVERTENZA
- Art. 2.Disposizioni in materia di entrate
- Art. 3.Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
- Art. 4 Finanziamento agli investimenti
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- Articolo 4, comma 248
- TABELLA A
- TABELLA B
- TABELLA C
- TABELLA D
- TABELLA E
- TABELLA F
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
Entrata in vigore della legge: 112004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
- Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
(legge finanziaria 2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Entrata in vigore della legge: 112004
(Risultati differenziali)