- Capo I DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONEE CARATTERISTICHE DEL PROSCIUTTO DI MODENA
- Capo IICONTROLLO DELLA PRODUZIONE
- Capo IIIVIGILANZA E CONSORZI VOLO
- Capo IVDISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA
- Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.
(GU n.24 del 3011990 )
Capo I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 1.
(( 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e'riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare
Entrata in vigore della legge: 14/2/1990
DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE
E CARATTERISTICHE
DEL PROSCIUTTO DI MODENA
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(( (Denominazione d'origine e zona di produzione). ))