关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1990年1月12日第11号法,关于Prosciutto di Modena(Modena火腿)原产地标记的保护规则,界定其生产区域和产品特性, 意大利

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2004 日期 生效: 1990年2月14日 颁布: 1990年1月12日 文本类型 其他文本 主题 地理标志

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge, 12 gennaio 1990, n. 11 Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto        

Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione

della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

(GU n.24 del 3011990 )

Entrata in vigore della legge: 14/2/1990

Capo I
DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE
E CARATTERISTICHE
DEL PROSCIUTTO DI MODENA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

(( (Denominazione d'origine e zona di produzione). ))

(( 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e'riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni:

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti. ))

Art. 2. Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura

(( 1. Il "prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche. ))

  1. La stagionatura del prodotto denominato "prosciutto di Modena" non puo' essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura.
  2. Le cosce fresche del "prosciutto di Modena" non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

1. Le particolari caratteristiche qualitative del "prosciutto di Modena" al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette;
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove

dell'ago; f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

Capo II CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 4. Controlli

  1. Le imprese produttrici del "prosciutto di Modena" presenti nella zona del bacino del Panaro di cui all'articolo 1 e operanti nei comuni di cui al medesimo articolo sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonche' controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonche' in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla presente legge.
  2. Le imprese produttrici di "prosciutto di Modena" devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie nonche', con autonomo atto, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla verifica della qualita' e della tipicita' del prodotto e alla idoneita' della produzione a conformarsi al dettato della presente legge.

Art. 5.
Contrassegni per la commercializzazione

1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile

o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonche' accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorche' cumulativa per piu' pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

  1. Al momento dell'immissione al consumo il "prosciutto di Modena" deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualita' e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore.
  2. Il "prosciutto di Modena" puo' essere commercializzato anche frazionato purche' su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualita' e di individuazione puntuale del produttore e' apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.

Capo III VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7. Vigilanza delegata

1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 puo' essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:

a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;

c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

  1. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltua e delle foreste.
  2. Il consorzio ove delegato e' assistito da una commissione tecnicoscientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanita', e tre esperti nominati dal presidente della giunta della regione EmiliaRomagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione e' presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.

Capo IV DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8. Disposizioni penali

  1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.
  2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi o da diminutivi

o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla

Art. 9. Contraffazione

1. Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

2. In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita

o comunque alla esportazione in Paese straniero sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.

Art. 10. Impedimento alle verifiche e falsa documentazione

  1. Chiunque per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 e' punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 e' punito con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila.
  2. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 11. Pubblicazione della sentenza

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.

Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12. Norme di esecuzione

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le norme di esecuzione in particolare:

a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del "prosciutto di Modena" in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;

b) determinano i mezzi di controllo della produzione;

c) definiscono le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;

comma 2 dell'articolo 4.
3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati
possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle
vigenti leggi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


无可用数据。

WIPO Lex编号 IT084